Non rilevantissima, ma pur degna di nota, è una novità riguardante la concessione dei congedi biennali retribuiti riconosciuti ai lavoratori che assistono le persone con disabilità. Essa deriva dalla Circolare n. 49 del 5 aprile scorso, con cui l’INPS ha recepito la Sentenza 232/18 della Corte Costituzionale, fornendo le conseguenti indicazioni applicative per i dipendenti del settore privato (mancano invece, almeno per ora, indicazioni per i dipendenti pubblici).
Quella Sentenza aveva riconosciuto l’illegittimità costituzionale di un particolare aspetto della norma che disciplina la concessione dei congedi retribuiti, legandoli, per tutti i familiari che non siano i genitori, al vincolo della convivenza.
Ebbene, la citata Circolare dell’INPS, nel recepire le indicazioni della Corte Costituzionale, prevede che possa ottenere i congedi anche uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, quando tale convivenza si instauri successivamente, nel caso in cui «il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi , i parenti o affini entro il terzo grado conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti». (S.B.)
Sul tema trattato, suggeriamo la lettura dell’approfondimento (a questo link) curato dal Servizio HandyLex.org.