Ho letto, su queste stesse pagine, le osservazioni degli amici Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger sullo schema di Decreto approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, che modificherà in più parti il Decreto Legislativo 66/17 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità). Comprendo lo spirito con cui tali osservazioni vengono mosse e tuttavia vorrei a mia volta provare a comprendere le ragioni delle nuove norme.
Si critica giustamente che l’esplicitazione nel nuovo testo della presenza del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) sia celebrata come un’innovazione, mentre questo organismo risale almeno alla Legge 104/92. Purtroppo la retorica pre-elettorale che ha preceduto e seguito il varo preliminare di questo correttivo tradisce le ragioni di questa esplicitazione.
Insieme a molte Associazioni avevamo chiesto un esplicito riferimento a tale organismo, dal momento che il fatto di non accennare ad esso nel Decreto 66/17 aveva sparso la falsa notizia, tra i più sprovveduti, che fosse stato abrogato. Onde dunque evitare questa errata deriva interpretativa, si è chiesto appunto un espresso riferimento ad esso.
Purtroppo l’esaltazione di nuove norme che erano invece già presenti ha inficiato pure qualche comunicato stampa, in cui si esaltava come novità l’introduzione del riferimento all’ICF [la Classificazione internazionale del Funzionamento, Salute e Disabilità, elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, N.d.R.] e al Profilo di Funzionamento, norme invece già presenti, e in modo molto chiaro, nel Decreto 66/17.
Piuttosto il timore espresso da Fogarolo e Onger circa l’espulsione o quasi della presenza dell’ASL dal GLO mi sembra eccessiva. Probabilmente la formulazione del testo correttivo non è felice, ma è evidente che l’ASL è presente non solo a livello di certificazione, ma anche nel Profilo di Funzionamento, e quindi è ovvio che debba essere presente nel GLO, organismo che formula gli obiettivi e la quantificazione delle risorse necessarie al superamento dei bisogni educativi individuati dall’ASL in precedenza.
Certamente le emanande Linee Guida su tutta la nuova procedura potranno fugare qualunque perplessità.
Viene poi criticato il ridimensionamento del GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) da organismo che decide circa il numero delle ore di sostegno, come previsto dal Decreto 66/17, a mero formulatore di un parere non vincolante.
Invero anche nel Decreto 66 era previsto che la decisione toccasse all’Ufficio Scolastico Regionale, per quanto riguarda l’assegnazione globale dei posti alle singole scuole, e al Dirigente Scolastico per le singole classi. E ciò rimane anche nel testo correttivo. Ma è da precisare che ogni decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale deve essere motivata come previsto dalla Legge 241/90.
Purtroppo continuerà ancora come prima la necessità di ricorrere alla Magistratura, per ottenere quanto non concesso dagli Uffici Scolastici Regionali. Dal canto suo la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) aveva proposto da tempo l’introduzione di una norma sul tentativo preliminare di conciliazione, proprio per ridurre il contenzioso, ma il Governo non ha mai voluto introdurla. In attesa quindi che ciò possa vedere la luce, si spera che l’Amministrazione Scolastica voglia essere meno fiscale e decidere sulla base degli effettivi bisogni educativi individuati nei PEI (Piano Educativo Individualizzato), anche alla luce della costante giurisprudenza della Corte Costituzionale.
E ancora, viene criticata l’esplicitazione di un “PEI provvisorio“ (Piano Educativo Individualizzato), da formularsi nel mese di giugno, per la richiesta riferita a settembre delle risorse necessarie. Invero, già il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 185/06 prevedeva al massimo entro il mese di luglio la richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale delle ore di sostegno; quindi si è ulteriormente esplicitata la sede in cui effettuare tali richieste.
Se è vero che i GLO di fine lezioni possono provvedere a tali richieste per le varie classi, non lo possono fare per gli alunni che si iscrivono alla prima classe di ogni ordine di scuola, poiché in quel caso manca ancora un GLO. Pertanto porre l’attenzione sulla necessità che prima del passaggio da un grado di scuola all’altro ci sia un abbozzo di PEI non sembra inutile.
Concordo poi pienamente con la critica per la mancata attuazione della normativa sulla continuità didattica. È tuttavia indispensabile che tutti quanti crediamo nel valore della continuità e costituiamo una massa critica culturale, per superare gli insormontabili ostacoli che si incontrano nell’attuazione di questo percorso.
Si lamenta che nel testo correttivo si vada addirittura in direzione opposta, limitando la permanenza nel medesimo posto ai soli docenti specializzati. Qui è da tenere presente che vi è stato un forte tentativo ulteriormente restrittivo da parte di chi voleva che essa riguardasse solo i docenti abilitati. Probabilmente questo problema verrà avviato verso una soluzione accettabile solo quando si ridurrà la piaga del precariato e si arriverà alla separazione delle carriere tra docenti curricolari e per il sostegno.
Concordo inoltre sull’accusa di incoerenza tra la norma iniziale del Decreto 66 – che prevedeva come proprio oggetto normativo solo la normativa per l’inclusione degli alunni con disabilità – e una serie di norme successive, riguardanti invece anche alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento). È vero che questa formulazione di principio offusca il concetto di “inclusione”, ma è pur vero che la realtà normativa ha di fatto ampliato il concetto inclusivo evitando le assurdità delle preclusioni.
Viene infine criticato il comma 2 ter, aggiunto all’articolo 16 del Decreto, sull’istruzione domiciliare, rispetto all’obbligo, da parte del Ministero, di emanare un Decreto che risolva il problema delle ore di sostegno da svolgersi al domicilio dell’alunno.
Mentre l’istruzione domiciliare trattata nel Decreto 66 sottolinea la giusta critica alla normativa inclusiva più generale (interessando anche alunni malati ma non con disabilità), il riferimento ai docenti per il sostegno era necessario a causa di un orientamento “strano” di molti Uffici Scolastici Regionali che concedevano all’istruzione domiciliare di alunni con disabilità solo alcune ore di quelle assegnate, utilizzando il resto a scuola per supplenze. Vi è stata però una recente decisione del TAR del Lazio secondo cui le ore assegnate in tali casi vanno totalmente spese a domicilio degli alunni, non considerata, però, dal Ministero, che non ha dato alcuna disposizione in tal senso; gli Uffici Scolastici Regionali, quindi, hanno continuato nella prassi scorretta. Da qui la necessità che il Ministero si adeguasse agli orientamenti della Magistratura.
A questo punto spero di avere contribuito a fugare le perplessità insorte, pur essendo consapevole della giustezza di gran parte di esse e della necessità di ulteriori miglioramenti della normativa inclusiva.
A questo link è disponibile il testo del Decreto Legislativo 66/17 predisposto dall’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), con le modifiche approvate dal Consiglio dei Ministri. Un testo, va precisato, non ufficiale.