Tra gli ultimi provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri del Governo uscente, vi è stato quello del 31 luglio che ha modificato definitivamente il Decreto Legislativo 66/17 sulla promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Tale passaggio è avvenuto dopo il previsto parere non vincolante delle Commissioni di Camera e Senato rispetto alla bozza di modifiche approvata preliminarmente il 20 maggio scorso dallo stesso Consiglio dei Ministri, come avevamo ampiamente riferito anche sulle nostre pagine.
Va ricordato, infatti, che il comma 184 della Legge 107/15 (cosiddetta La Buona Scuola) prevedeva che dopo l’emanazione dei Decreti Legislativi applicativi della riforma, il Governo avesse due anni di tempo per potere «adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi». Per questo il Ministero aveva iniziato già da alcuni mesi a discutere le proposte di modifica al Decreto 66/17 nel proprio Osservatorio Permanente sull’Inclusione Scolastica, con la partecipazione di tutte le sue componenti, a partire dalle Associazioni delle persone con disabilità. Da tali lavori preliminari era scaturito appunto il primo testo di modifica, approvato in via provvisoria, come detto, il 20 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri e che ora ha visto la sua approvazione definitiva con piccole correzioni.
Come già in precedenza, in quest’ultimo tratto dell’iter anche la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), così come altre organizzazioni, ha avuto la possibilità di essere audita dalle Commissioni Parlamentari per proporre una serie di miglioramenti alla bozza del 20 maggio. A tal proposito, dopo l’approvazione del 31 luglio, il presidente della Federazione Vincenzo Falabella si è dichiarato «soddisfatto», in una nota, sottolineando tuttavia la propria volontà di «rivolgere ogni attenzione ed energia alla fase successiva, quella necessaria a rendere operative le disposizioni della norma, ovvero l’assieme dei Decreti Attuativi che il Ministero dovrà predisporre, nell’elaborazione dei quali il Ministero stesso potrà ancora un volta contare sull’apporto della nostra Federazione e dell’Osservatorio Permanente. Sarà un’occasione in più da cogliere per affinare le concrete modalità operative di una disposizione che virtualmente dovrebbe migliorare la qualità dell’inclusione di molte ragazze e ragazzi con disabilità».
Nella stessa nota, infine, Falabella ha espresso con forza «la speranza che il prossimo anno scolastico, grazie a nuove risorse e attenzioni, inizi davvero nello stesso giorno anche per gli alunni con disabilità e che quindi siano operativi da subito tutti i servizi e i sostegni necessari per la frequenza e per l’inclusione scolastica. Il che significa: sostegno, supporto all’educazione e alla comunicazione, assistenza igienica e materiale, trasporto». «Dal canto nostro – ha concluso il Presidente della FISH – come già lo scorso anno, monitoreremo e raccoglieremo disagi, lacune e ritardi».
Ricordando dunque che il testo di modifica è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Decreto Legislativo 96/19, proponiamo dunque l’analisi dello stesso, a cura di Salvatore Nocera e Nicola Tagliani dell’Osservatorio AIPD (Associazione Italiana Persone Down) sull’Inclusione Scolastica). (S.B.)
Il testo definitivo del decreto di modifica del 31 luglio differisce di poco, nella sostanza, rispetto alla prima bozza del 20 maggio. Riguardo alle nostre perplessità, è stata accolta solamente quella che ha inserito il riferimento ai singoli PEI (Piani Educativi Individualizzati) degli alunni per la richiesta delle ore di sostegno che i dirigenti scolastici devono fare ogni anno per la propria scuola. Nulla invece, purtroppo, è stato aggiunto relativamente alla continuità dei docenti di sostegno di ruolo.
Analizzando quindi il testo approvato, elenchiamo di seguito gli aspetti da noi giudicati positivi e le perplessità che permangono.
Gli aspetti positivi
1. L’avere riportato in più punti il riferimento al cosiddetto “accomodamento ragionevole” previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
2. L’avere esplicitato che «l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica» viene effettuato dalla stessa Commissione Medico-Legale, contestualmente all’accertamento della disabilità e dell’invalidità, ciò che facilita una decisione collegiale. Prima, invece, il Certificato per l’Inclusione Scolastica era rilasciato solo dall’ASL ad ogni passaggio di ciclo.
Nello specifico degli alunni con sindrome di Down riteniamo rimanga valida la Nota Ministeriale Protocollo n. 4902/13, che ribadiva la validità delle certificazioni rilasciate dal medico di base anche ai fini scolastici, come previsto dall’articolo 94 della Legge 289/02.
3. Il fatto che siano stati ben chiariti, separandoli nettamente, i compiti di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, affidata agli assistenti forniti dagli Enti Territoriali, e quelli di assistenza igienica e di base assegnati ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche.
4. Il fatto che si insista ulteriormente sull’ICF [la Classificazione internazionale del Funzionamento, Salute e Disabilità, elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, N.d.R.] per la formulazione del Profilo di Funzionamento, prevedendo anche indicazioni per la formazione del personale scolastico su tale innovazione.
5. Il fatto che si preveda l’aggiornamento almeno triennale delle Linee Guida sulla Certificazione di Disabilità in età evolutiva e sul Profilo di Funzionamento, per adattarle alle nuove evidenze scientifiche.
6. Il fatto che sia stato recuperato l’obbligo di inserire nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) il numero delle ore di sostegno e delle altre risorse umane da richiedere.
7. Il fatto che il PEI provvisorio, con l’indicazione del numero delle ore di sostegno e di assistenza, debba essere redatto entro il mese di giugno, mentre quello definitivo dovrà essere stilato entro il mese di ottobre. Ciò al fine di permettere la richiesta in tempo utile e l’assegnazione a partire dal mese di settembre delle risorse necessarie e ivi indicate.
8. Il fatto che sia stato aggiunto l’apposito comma 10 all’articolo 9, per definire (per la prima volta in un testo normativo!), le funzioni e la composizione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo, ex GLHO), che formula e verifica il PEI dei singoli alunni.
A tal riguardo sembra priva di ogni fondamento la contestazione sollevata da alcuni gruppi di insegnanti e di famiglie, addirittura con l’avvio di una petizione già sottoscritta da migliaia di firme, con la quale si chiede la modifica della nuova formulazione dell’articolo 7 del Decreto, circa la presunta mancata partecipazione della famiglia alla redazione condivisa del PEI. Secondo tale contestazione, infatti, nella nuova formulazione le famiglie sarebbero chiamate solo ad approvare il PEI e non anche a condividerne la stesura. Quanto affermato nella citata petizione è palesemente smentito dal testo letterale dell’articolo 7, comma 2 e dell’articolo 9 comma 10, nel quale invece è scritto espressamente che il PEI «è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di cui all’art. 9 comma 10» (articolo 7, comma 2, lettera a) e «Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori […], delle figure professioni specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con […] la studentessa o lo studente con disabilità, nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare» dell’ASL (articolo 9, comma 10).
Tali diciture di fatto ricalcano la situazione già esistente e comunque il termine «con la partecipazione dei genitori» è di chiarezza solare e non ammette alcun dubbio.
9. Il fatto che sia stata evidenziata l’importanza della partecipazione degli stessi studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado al GLO in forza del principio di autodeterminazione.
10. Il fatto che il nuovo GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) non sia più l’organismo che fornisce pareri definitivi sull’assegnazione del numero di ore di sostegno, ridimensionandolo a consulente esperto in inclusione dei dirigente scolastici e degli Uffici Scolastici Regionali, pur mantenendosi delle riserve sulle diverse, e non sempre chiare, funzioni attribuite a tale gruppo.
11. La riformulazione della presenza in ogni Provincia dei CTS (Centri Territoriali di Supporto), per la loro importanza maturata negli anni nel campo della consulenza a scuole e famiglie sulle problematiche specifiche, risolte con gli sportelli territoriali (ad esempio per l’autismo, per il ritardo mentale ecc.).
12. L’introduzione di un apposito articolo 15 bis concernente l’emanazione di uno specifico Decreto sulle misure di accompagnamento, per formare i docenti e sostenere le scuole nell’attuazione delle novità introdotte dal Decreto 66/17 e dalle sue attuali correzioni. A tal fine verrà costituito un apposito Comitato Ministeriale, che si auspica abbia tra i propri componenti almeno un rappresentante per ogni Ufficio Scolastico Regionale e alcuni esperti delle Associazioni di persone con disabilità, oltre che dei responsabili ministeriali.
Si auspica inoltre che, sulla base di intese o di accordi di programma, ai sensi dell’articolo 14, comma 7 della Legge 104/92, che prevede anche forme di aggiornamento congiunto, i corsi di aggiornamento vengano estesi anche agli operatori degli Enti Locali e delle ASL che partecipano di diritto ai GLO per la formulazione del PEI.
13. Il fatto che si stata decisa l’emanazione di un Decreto Ministeriale per ben definire «le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare». Ciò perché alcune scuole e Uffici Scolastici Regionali hanno stabilito che non tutte le ore di sostegno assegnate debbano essere utilizzate presso il domicilio dell’alunno, mentre il TAR Lazio ha invece affermato che tutte le ore assegnate vadano utilizzate al domicilio dell’alunno.
14. Il fatto che con il nuovo comma 7 bis dell’articolo 9 si sia previsto che le novità relative alla certificazione di alunno con disabilità ai fini scolastici, al Profilo di Funzionamento, al PEI, al Progetto Individuale e alle modalità di richiesta delle ore di sostegno e delle altre risorse umane (assistenza all’educazione e alla comunicazione e assistenza igienica e di base) vadano applicate al passaggio da un grado all’altro di istruzione, ciò probabilmente per facilitare una graduale attuazione della riforma già contenuta nel Decreto 66/17.
Le perplessità che permangono
1. Lascia molto perplessi e delusi che non sia stata trovata una soluzione urgente alla continuità didattica dei docenti per il sostegno a tempo determinato, estendendola anche a quelli a tempo indeterminato, come fortemente richiesto dalle Associazioni.
2. Lascia delusi il fatto che – sicuramente per pura svista dovuta alla fretta – permanga nel testo definitivo dell’articolo 14 la limitata previsione secondo la quale gli insegnanti per il sostegno non di ruolo, per i quali si potrà applicare la normativa sulla continuità didattica, siano solo quelli specializzati di cui all’articolo 12 dello stesso Decreto e cioè solo quelli della scuola dell’infanzia e di quella primaria. Non è stata infatti accolta la richiesta di eliminare il riferimento a tale articolo, garantendo così il diritto alla continuità anche per i docenti non di ruolo specializzati della scuola secondaria di primo e secondo grado. Riteniamo per altro che questa e altre sviste potrebbero essere corrette negli emanandi regolamenti applicativi.
3. Nel testo definitivo dell’articolo 14 è stato anche mantenuto il riferimento al comma 131 della Legge 107/15, nonostante in occasione delle audizioni presso le Commissioni Parlamentari sia stato segnalato dalle Associazioni che tale comma è stato abrogato dall’articolo 4 bis del Decreto Legge 87/18, convertito con modifiche nella Legge 96/18.
Riteniamo per altro che le sviste segnalate in questi ultimi due punti (e anche altre) potrebbero essere corrette negli emanandi regolamenti applicativi.
4. Lascia ancora perplessità la formulazione nell’articolo 7 del nuovo comma 2 bis, secondo il quale l’organico del personale scolastico non può essere aumentato, neppure per l’adeguamento a situazioni di fatto. Ci si chiede, infatti, se questa formulazione non contrasti con le Sentenze 80/10 e 275/16 della Corte Costituzionale.
5. Lascia infine perplessi l’ipotesi che le novità previste nelle modifiche del Decreto possano essere applicate dal prossimo 1° settembre. Si prevede infatti un tale numero di Decreti e Atti Applicativi che sarà impossibile emanarli entro tale data e senza di essi il decreto risulta di fatto inapplicabile in moltissime sue parti.