Il principio di solidarietà condominiale impone di facilitare l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ne consegue, dunque, che un condòmino con disabilità può installare l’ascensore esterno al fabbricato anche se riduce la veduta di alcuni e non rispetta le distanze dalle proprietà contigue. L’opera realizzata in tal modo deve pertanto ritenersi legittima: questo ha deciso una recente Sentenza della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (n. 30838 del 26 novembre scorso), destinata certamente a costituire un interessante precedente.
In prima istanza, il Tribunale di Messina aveva ritenuto che l’iniziativa di realizzare un ascensore esterno da parte di un cittadino con disabilità fosse stata lesiva dei diritti degli altri condòmini. Tale pronuncia di primo grado era stata poi confermata dalla Corte d’Appello, secondo la quale l’opera avrebbe in particolare violato le distanze rispetto ai balconi di proprietà esclusiva, esistenti in affaccio verso il cortile interno. Ora, invece, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della persona con disabilità, rinviando il tutto alla Corte d’Appello, per un nuovo esame.
A proposito del citato «principio di solidarietà condominiale», elemento certamente caratterizzante della Sentenza prodotta dalla Cassazione, si legge testualmente nel provvedimento di come si debba «tenere conto altresì del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale». (S.B.)
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