Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania ha recentemente pronunciato una Sentenza assai interessante (n. 5668 del 2 dicembre 2019), sulle conseguenze economiche degli ingiustificati tagli al numero di ore di sostegno spettanti agli alunni con disabilità.
Per una bimba frequentante la scuola dell’infanzia, infatti, la famiglia aveva chiesto il massimo delle ore di sostegno, che però non era stato recepito nel PEI (Piano Educativo Individualizzato). La famiglia stessa, dunque, aveva opposto ricorso a tale decisione e pur avendo ottenuto due Ordinanze Sospensive, l’anno scolastico si era chiuso senza che la bambina avesse potuto avere quanto richiesto, cioè un’ora di sostegno per ogni ora di insegnamento.
Pronunciando nel merito della questione, il TAR Campano ha preso atto dell’inottemperanza dell’Amministrazione Scolastica rispetto ai provvedimenti sospensivi, condannando la stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Oltreché interessante, dunque, si tratta di una Sentenza decisamente importante e destinata a costituire un importante precedente, anche perché affronta una serie di diversi problemi su questa delicata materia.
Innanzitutto risolve la questione legata alla giurisdizione, affermando che è compito del TAR e non del Tribunale Civile decidere questo tipo di controversie. Si rifà in tal senso alla norma dell’articolo 133, comma 1, lettera c del Codice del Processo Amministrativo, che attribuisce appunto competenza esclusiva ai TAR in materia di controversie concernenti un pubblico servizio, quale l’istruzione.
Critica oltretutto l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che aveva distinto tra i casi in cui il numero delle ore di sostegno non sono indicate nel PEI – per i quali la competenza sarebbe dei TAR – e quelli in cui tale numero è indicato nel PEI, ma viene disatteso dall’Amministrazione Scolastica, ciò che sarebbe di competenza dei Tribunali Civili, in quanto diritti soggettivi. Il TAR della Campania insiste invece sul concetto di «competenza esclusiva» attribuita ai TAR dalla norma citata per affermare la propria giurisdizione.
In secondo luogo, la Sentenza passa a discutere sull’illegittimità degli atti amministrativi emanati contrari alle richieste dei ricorrenti, in quanto immotivati e in contrasto con la documentazione prodotta dai ricorrenti stessi.
E ancora, discute sull’inerzia dell’Amministrazione rispetto alle Ordinanze Sospensive emesse durante l’anno scolastico, affermando essersi chiaramente provata «la colpevolezza del comportamento omissivo da parte dell’Amministrazione».
Infine, argomenta a lungo sulle conseguenze di tale comportamento rispetto al diritto allo studio costituzionalmente garantito per l’alunna con disabilità e afferma, come detto, la sussistenza delle condizioni necessarie a stabilire il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali della bimba.
A quest’ultimo proposito, la Sentenza – anche sulla base di recenti orientamenti della Corte di Cassazione – afferma la sussistenza di due aspetti di tale diritto, il primo dei quali concernente un danno alla vita di relazione, dovuto alla mancata presenza dell’insegnante per il sostegno che quella vita di relazione facilita tramite l’inclusione scolastica, il secondo, invece, riguardante il danno esistenziale, dovuto alla sofferenza per l’emarginazione subita in classe.
Interessante è anche l’analisi dei criteri per la quantificazione del danno non patrimoniale. Infatti, per l’aspetto riguardante il danno alla vita di relazione, il TAR argomenta che esso è «tanto maggiore quanto più prolungata è l’assenza dell’insegnante per il sostegno» e lo quantifica secondo una scala di gravità crescente con la prolungata assenza in una somma pari all’indennità di frequenza per ognuno dei cinque gradi in cui è stata formulata la scala stessa, da un minimo a un massimo di gravità. Nel caso di specie, essendo mancate le ore richieste per il sostegno per tutto l’anno scolastico, la quantificazione tocca quasi il punto massimo della scala.
Quanto invece alla sofferenza per l’emarginazione subita, il Tribunale la quantifica in una somma pari al 10% della somma precedente.
In realtà quella che abbiamo qui proposto è solo una sintesi estremamente stringata, che non può certo dare conto dell’ampiezza di una Sentenza che è quasi “un trattato”, svolgendosi per circa 110 pagine, con ampia ricchezza di analisi giurisprudenziali.
L’argomentazione è assai incalzante e articolata e pur potendo talora sollevare qualche perplessità – specie riguardo all’accettazione del principio di un’ora di sostegno per ogni ora di lezione – essa risulta globalmente convincente.
Particolarmente interessante, come detto, è la dimostrazione della necessità dell’individuazione e quantificazione dei danni non patrimoniali. Infatti, pur in presenza della cessazione dell’interesse alla Sentenza, a causa della chiusura dell’anno scolastico prima della stessa, il TAR ha voluto individuare i danni non patrimoniali risarcibili alla famiglia proprio a causa dell’impossibilità di avere ottenuto le ore di sostegno richieste. In tal senso, viene citata l’importante Sentenza del Consiglio di Stato n. 2023/17, nella quale si denunciava la discriminazione subita da famiglie non abbienti nelle difficoltà a proporre ricorsi e l’invito dello stesso Consiglio di Stato ad evitare la necessità di tali ricorsi tramite una corretta attività amministrativa.
Rispetto infine a numerosi casi di compensazione delle spese per cessazione della materia del contendere, il TAR ha voluto richiamare quella norma del Codice di Procedura Amministrativa che legittima anche in casi del genere l’interesse al diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), della quale è stato vicepresidente nazionale. Responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).
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