Nell’anno scolastico 2018-2019, Andrea frequentava il secondo anno del corso di “Operatore della ristorazione-Preparazione pasti” presso un Centro di Formazione Professionale di Milano.
Andrea ha una grave disabilità e per questo motivo necessita di sostegno alla didattica e di assistenza educativa per la comunicazione e le relazioni sociali a scuola.
Sin dall’inizio dell’anno scolastico, alla famiglia del ragazzo era stata proposta una riduzione delle ore di frequenza giornaliera da sei a quattro, che era stata accettata. Successivamente, in modo arbitrario, l’istituto aveva comunicato per posta elettronica alla famiglia che l’orario scolastico di Andrea veniva ridotto a sole tre ore al giorno, una scelta, questa, dettata, secondo l’Istituto, dalle difficoltà di concentrazione del ragazzo.
Ad anno scolastico ampiamente iniziato, quindi, l’istituto aveva ritardato la convocazione del GLHO (Gruppo di Lavoro Handicap Operativo), nonché omesso di redigere il PEI (Piano Educativo Individualizzato). E ancora, nei primi mesi di scuola, Andrea aveva subìto diverse sanzioni disciplinari, fino a una sospensione disciplinare nel mese di dicembre.
L’8 gennaio, dunque, al rientro dalle vacanze di Natale, il preside aveva proceduto all’espulsione immediata del giovane, comunicandogli che non era idoneo per il percorso di studi. «L’espulsione – secondo quanto riferito dall’Istituto – rientrava nell’ordinario e doveroso uso del potere disciplinare» ed era stata adottata «in conseguenza dei quotidiani comportamenti provocatori, scurrili e pericolosi di Andrea, che mettevano in pericolo l’incolumità degli altri studenti e del corpo docente».
Ebbene, di fronte a tale situazione, i legali del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi della LEDHA – la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità che costituisce la componente lombarda della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – hanno supportato la famiglia di Andrea, prima nel tentativo di fare riammettere il ragazzo a scuola e successivamente nel presentare un ricorso contro l’Istituto, al Tribunale Civile di Milano.
Recentemente pronunciatasi, la Prima Sezione Civile del Tribunale ha accolto il ricorso, individuando come discriminatorie tutte le pratiche contestate, dalla riduzione delle ore di frequenza alla mancata convocazione del GLHO, dalla mancata adozione del PEI, fino all’espulsione dalla scuola. Quest’ultima è stata pertanto condannata al pagamento delle spese legali e a risarcire il danno non patrimoniale.
Come viene riferito dalla LEDHA, «nel dispositivo della Sentenza, il Giudice sottolinea come solo all’atto della costituzione in giudizio, l’istituto ha fornito un PEI, per altro privo di data e solo parzialmente completo. Per questo motivo l’Istituto stesso “ha disatteso gli obblighi imposti dalla Legge 104/92”. La mancata predisposizione del PEI, quindi, non ha permesso di predisporre gli strumenti idonei (sostegno, adattamento del programma di studio) per consentire ad Andrea l’integrazione scolastica in condizioni di parità con gli altri studenti normodotati. “In tale omissione – scrive ancora il Giudice – si identifica la condotta discriminatoria posta in essere dall’Istituto che ha di fatto pregiudicato la possibilità di integrazione scolastica di Andrea”».
«Inoltre – precisano ancora dalla LEDHA – il Giudice ha evidenziato come “l’incapacità della scuola di contenere e affrontare i comportamenti aggressivi ed intemperanti del minore -direttamente ascrivibili alla disabilità da cui è affetto – non può che essere posta in nesso con l’omessa predisposizione da parte dell’Istituto delle misure necessarie ad assicurare un programma educativo plasmato sulle personali esigenze dell’alunno”. In altre parole, la scuola ha insistito sulla condotta provocatoria, scurrile e violenta di Andrea, come se si trattasse di un qualsiasi ragazzo indisciplinato. “Ma la mancata convocazione del GLHO – si legge nel dispositivo della Sentenza – e la mancata adozione del PEI non consente di ritenere legittima alcuna delle successive condotte dell’Istituto in campo sia didattico (riduzione del tempo a scuola), che disciplinare (sospensione ed espulsione)».
«Siamo molti soddisfatti – commenta Gaetano De Luca, avvocato del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi – perché il Tribunale di Milano ha riconosciuto come discriminatorie tutte le condotte contestate dai genitori al Centro di Formazione Professionale. La scuola ha sempre sostenuto che la riduzione dell’orario scolastico fosse stata concordata con gli stessi genitori, circostanza poi rivelatasi non vera. Purtroppo, si tratta di situazioni sempre più frequenti, in cui i genitori ricevono forti pressioni per fornire il loro consenso alla riduzione dell’orario scolastico. Speriamo che questa importante pronuncia possa far crescere la consapevolezza dei genitori sui diritti dei propri figli ad essere adeguatamente inclusi in tutte le scuole e nei corsi di formazione professionale, attraverso la corretta attivazione degli specifici strumenti di supporto previsti dalla normativa».
«I diritti delle persone con disabilità – conclude Alessandro Manfredi, presidente della LEDHA -, in particolare quelli relativi all’inclusione scolastica, sono affermati con chiarezza dalla Legge. Quando vengono violati, tuttavia, le famiglie sono spesso titubanti di fronte alla possibilità di ricorrere alle vie legali per vederli riconosciuti. Questa Sentenza, invece, dimostra, ancora una volta, che quando si intraprendono percorsi corretti, c’è la possibilità di intervenire e ottenere il rispetto dei diritti fondamentali. Auspichiamo pertanto che anche altre famiglie che si trovano in situazioni simili acquisiscano la stessa consapevolezza». (S.B.)
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