«Questa decisione è del tutto degna di nota, perché ribadisce l’importanza del PEI (Piano Educativo Individualizzato), della sua precoce formulazione e dei suoi puntuali e articolati contenuti, come espressamente stabilito nell’articolo 7 del Decreto Legislativo 66/17 sull’inclusione scolastica, integrato dal successivo Decreto Legislativo 96/19. Il Tribunale, infatti, non si è espresso specificamente sulla legittimità o meno in sé della sanzione disciplinare, ma sull’illegittimità della stessa, conseguente alla mancata formulazione del PEI e dei suoi contenuti che avrebbero dovuto prevedere un insieme di interventi idonei a consentire una frequenza corretta e ordinata dell’alunno. La discriminazione, quindi, consiste nel non avere reso possibile la frequenza di un alunno con grave disabilità, negandogli le pari opportunità godute invece dai suoi compagni senza disabilità».
Così Salvatore Nocera, presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), commenta l’importante Ordinanza 7609/19, di cui ci siamo già ampiamente occupati sulle nostre pagine, con la quale il Tribunale Civile di Milano ha accolto il ricorso della famiglia di un alunno con disabilità, supportata dai legali del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi della LEDHA, la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità che costituisce la componente lombarda della FISH.
Tornando in sintesi sulla vicenda, va ricordato che il Centro di Formazione Professionale di Milano frequentato da Andrea, giovane con grave disabilità comportamentale, gli aveva inizialmente ridotto le ore di frequenza da sei a quattro, non ritenendolo in grado di restare a scuola per tutto l’orario. Successivamente, a seguito di comportamenti ritenuti gravemente scorretti, lo aveva sospeso dalla frequenza e infine ne aveva decretato l’espulsione per tutto l’anno scolastico, senza però avere mai convocato il prescritto Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO), per la formulazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) (PEI).
Il Tribunale di Milano ha dunque accolto il ricorso e condannato l’Istituto al risarcimento anche dei danni non patrimoniali, come previsto dalla Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).
In particolare, i Giudici hanno motivato la propria decisione insistendo sull’arbitraria riduzione iniziale dell’orario di frequenza scolastica, vietato dall’articolo 12 della Legge 104/92, nonché sulla mancata convocazione del GLHO per la formulazione del PEI nel quale si sarebbero dovuti indicare i diversi sostegni, non solo didattici, ma anche per l’autonomia e la comunicazione, che avrebbero permesso all’alunno una frequenza più tranquilla e corretta.
«La mancata convocazione del GLHO – si legge infatti nella motivazione dell’Ordinanza – e la mancata adozione del PEI non consentono di ritenere legittima alcuna delle successive condotte dell’Istituto in campo sia didattico (riduzione del tempo a scuola), che disciplinare (sospensione ed espulsione)». (S.B.)
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: scuola@aipd.it.
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