Gli alunni con disabilità intellettiva e relazionale: un diritto “invisibile”?

In sede di conversione in Legge del cosiddetto Decreto “Cura Italia”, approvato ieri, 16 marzo, dal Consiglio dei Ministri, con ulteriori misure straordinarie connesse all’emergenza sanitaria legata al coronavirus. serve una modifica, secondo Salvatore Nocera, che garantisca appieno il diritto allo studio anche agli alunni con disabilità intellettiva e relazionale, evitandone l’“invisibilità”

Bimbo alla lavagna con aria corrucciataHo molto apprezzato l’intervento di Giampiero Griffo apparso qualche giorno fa in «Superando.it» (Riflessioni sulla disabilità in quest’epoca di emergenza coronavirus), ove giustamente vengono evidenziati i gravi problemi di bioetica sui diritti delle persone con disabilità al tempo del coronavirus.
Ne condivido pienamente l’appello a far sì che i diritti delle persone con disabilità non rimangano invisibili in circostanze emergenziali come quelle attuali e ovviamente ne condivido senza riserve l’intransigente critica alle scelte politiche razziste che, per motivi economici, operano scelte preferenziali nel campo della salute a favore di persone giovani o sane, rispetto a quelle anziane o con disabilità.
Dove invece mi trovo a disagio nel calare nella prassi della vita quotidiana il principio della realizzazione concreta dei diritti è nel campo dell’istruzione e dei centri diurni.

Prima infatti degli ultimi Decreti del Presidente del Consiglio, che ci impongono di rimanere tutti a casa, mi ero battuto, su queste stesse pagine, affinché gli alunni con disabilità intellettive e relazionali potessero ricevere al proprio domicilio gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione e i docenti curricolari e per il sostegno.
Sempre in «Superando.it», leggo poi dell’iniziativa promossa dall’ANGSA Umbria (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), che garantisce l’assistenza domiciliare alle persone con autismo dei centri diurni ormai chiusi. Personalmente avevo suggerito che, data la sospensione della didattica, fossero gli stessi alunni con disabilità intellettive e relazionali, che hanno difficoltà ad avvalersi dell’istruzione a distanza, a recarsi a scuola, nelle classi vuote con i propri docenti, ovviamente adottando tutte le misure precauzionali predisposte dal Governo; e tuttavia, anche questa ipotesi – rispetto alla quale, ad esempio, si era dichiarata contraria l’ANGSA Lazio, in relazione ai singoli alunni con disabilità intellettiva e relazionale -, è stata scartata dopo l’emanazione dei citati Decreti che vietano a tutti di uscire di casa. A questo punto c’era da chiedersi cosa fosse possibile fare per garantire a queste persone il diritto allo studio.

È intervenuto in tal senso il cosiddetto Decreto Legge “Cura Italia”, approvato ieri, 16 marzo, dal Consiglio dei Ministri, che all’articolo 47 ha stabilito quanto segue, a proposito dell’effettività del diritto allo studio di alunni in situazione di particolari difficoltà, quali quelle espressamente indicate nell’articolo 2 del Decreto Legislativo 63/17 e cioè «servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l’istruzione domiciliare».
Questo recita il citato articolo 47 del Decreto “Cura Italia”:
«Art. 47 (Prestazioni individuali domiciliari)
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all’art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell’effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all’atto della ripresa della normale attività.
3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali  resi in convenzione, nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità».

Alla luce, dunque, di quanto sopra, i docenti potrebbero adottare sia un’istruzione domiciliare (e allo stesso modo gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione potrebbero svolgere assistenza domiciliare), sia una didattica individualizzata a distanza in cui sia importante il riferimento agli aspetti metacognitivi e psicologici nello sviluppare il PEI (Piano Educativo Individualizzato), in modo tale da non far sentire abbandonati questi nostri alunni; e questo sulla base di accordi con le famiglie. L’istruzione a distanza, inoltre, potrebbe prevedere anche momenti di partecipazione degli alunni con disabilità ai collegamenti con tutta la classe, assai importanti ai fini inclusivi.
Ovviamente, mentre per gli alunni con disabilità motorie e sensoriali sarebbe sufficiente la didattica a distanza per tutta la classe, purché accessibile, i docenti per gli alunni con disabilità intellettive e relazionali dovrebbero operare da casa propria e le famiglie mediare il dialogo tra i docenti stessi e gli assistenti e gli alunni.
In mancanza di uno di questi interventi, si avrebbe l’“invisibilità” dei diritti di tali alunni, giustamente condannata da Griffo.

Non vorrei però che l’individualizzazione dei servizi per i quali è stato scritto l’articolo 47 del nuovo Decreto venisse travisata, per un’interpretazione letterale dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 63/17 in esso citato. I servizi ivi indicati, infatti, sono solo l’istruzione in ospedale e quella domiciliare. Per evitare, quindi, che gli alunni con disabilità intellettive e relazionali vengano esclusi, sarebbe opportuno che, in sede di conversione in Legge del Decreto, fosse approvato un emendamento che aggiungesse al comma 1 dell’articolo 47 anche il riferimento ai servizi di cui agli articoli 12 e 13 della Legge 104/92, riguardanti espressamente l’inclusione degli alunni con disabilità nelle scuole comuni di ogni ordine e grado, con particolare riferimento ai docenti per il sostegno e agli assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
Ci si augura, perciò, che la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) faccia propria questa richiesta garantista.

Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), della quale è stato vicepresidente nazionale. Responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

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