Ripetutamente, nella giornata di ieri, 18 marzo, abbiamo raccolto segnalazioni e richieste di chiarimenti riguardanti l’articolo 24 del Decreto Legge 18/20, cosiddetto “Cura Italia”, articolo che estende i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/92 di ulteriori 12 giorni, usufruibili di qui alla fine di aprile in aggiunta ai permessi giornalieri od orari già previsti dalla stessa Legge 104.
Un elemento che sicuramente necessita di una precisazione concerne la diffusione di una falsa interpretazione di quell’articolo, secondo cui l’agevolazione riguarderebbe solo il personale sanitario, affermazione già intrinsecamente paradossale se si pensa che stiamo vivendo appunto un’emergenza sanitaria.
Il motivo di fondo di tale interpretazione deriva dal secondo comma dell’articolo 24 che recita testualmente: «Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità».
Il «beneficio di cui al comma 1» sono i 12 di giorni di permesso che, nel caso del personale sanitario possono essere riconosciuti solo dopo avere verificato appunto l’emergenza sanitaria e le esigenze di Ospedali, ASL ecc.
È vero quindi l’esatto contrario di quell’interpretazione: la concessione dei permessi supplementari è per tutti i lavoratori, escluso il personale sanitario su cui vanno operate delle verifiche. Un fatto, questo, abbastanza comprensibile, alla luce dei precedenti Decreti del Governo, che hanno congelato ferie e permessi proprio in àmbito sanitario. (Carlo Giacobini)
In riferimento al Decreto Legge 18/20, cosiddetto “Cura Italia”, torniamo a suggerire ai Lettori la consultazione dell’approfondimento pubblicato dal Servizio HandyLex.org (a questo link).
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