L’articolo 48 del Decreto Legge 18/20, cosiddetto “Cura Italia”, quello riguardante le Prestazioni individuali domiciliari, affronta la questione dei servizi educativi scolastici, pur senza mai nominare le figure che normalmente, all’interno dell’Istituzione scolastica, se ne occupano, ossia gli assistenti educativi all’autonomia e comunicazione.
Dal momento dell’interruzione delle attività didattico-educative, a causa dell’emergenza sociosanitaria in corso, si è verificato il problema di come garantire il necessario diritto all’istruzione anche ai bambini con certificazione da Legge 104/92. Laddove, in linea generale, le scuole hanno cominciato attività didattiche a distanza – le quali comportano comunque problematiche tecniche ed esecutive, generate anche dalla mancanza di strumenti tecnici dedicati ed adeguati (in alcune zone d’Italia la connessione è a dir poco problematica, senza contare le difficoltà di adattamento tecnologico di insegnanti e famiglie) – nonché accessibili ad alcune tipologie di disabilità (Legge 4/04, Decreto Legislativo 106/18), si è posto da subito il problema dell’assistenza educativa e alla comunicazione specializzata, che normalmente viene svolta all’interno del gruppo classe in favore di bambini e bambine con disabilità.
Ciò premesso, appare del tutto insoddisfacente l’approccio governativo alla questione, espresso dapprima con il Decreto Legge 14/20, in cui all’articolo 9 si prospettava, tal quale, la trasposizione del servizio scolastico in assistenza domiciliare, sia l’approccio del successivo Decreto “Cura Italia”, per i seguenti motivi:
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del Decreto Legge 6/20 del 23 febbraio scorso, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, va evidenziata l’evidente confusione fra servizi di natura sociosanitaria e socioassistenziale, ai sensi della Legge 328/00. La distinzione, infatti, appare necessaria, per comprenderne la diversa natura, finalità ed organizzazione, mentre era già fuorviante l’indicazione del Decreto Legislativo 65/17, riferita esclusivamente ai servizi educativi per l’infanzia.
2. Sempre all’articolo 48 (comma 1) del Decreto “Cura Italia” si legge: «[…] laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari». Qui appare di particolare gravità la mancanza di menzione specifica della figura dell’assistente educativo all’autonomia e alla comunicazione, che tale servizio esplica. Inoltre, è di fondamentale importanza evidenziare che, vista l’attuale diffusione del coronavirus, non sussistono, in tale richiesta, le condizioni di sicurezza. Com’è noto, infatti, i recenti Decreti della Presidenza del Consiglio richiedono: di mantenere le distanze di un metro; dispositivi di protezione individuale; mascherine con filtro di protezione ffp2 o 3 e guanti usa e getta; gel disinfettante; pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro; garantire la presenza di servizi igienici nella disponibilità esclusiva dei lavoratori. Pare quindi necessario sottolineare che tali dispositivi sono tuttora assai carenti nella loro reperibilità attuale, persino per i Presìdi Ospedalieri che si occupano dell’emergenza sanitaria in atto.
E ancora, gli spostamenti richiesti agli operatori rischierebbero di causare un ulteriore aggravio in ordine di tempi e modalità, dato che l’intervento non verrebbe più ad essere nella sola sede scolastica, senza trascurare il fatto che tali spostamenti determinerebbero un esponenziale aumento del rischio di trasmissione del virus per gli operatori e per i bambini, oltreché per le rispettive famiglie.
Dal canto loro, le Aziende Cooperative Sociali dovrebbero fornire un’adeguata formazione sui rischi del contagio connessi con l’eventuale attività domiciliare, e un monitoraggio dei lavoratori e delle lavoratrici a rischio, ai sensi delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Sempre all’articolo 48 del Decreto “Cura Italia” si legge: «Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie».
Ebbene, le Amministrazioni competenti, ossia gli Enti Locali – che per larga parte del territorio italiano gestiscono il servizio di assistenza scolastica ai bambini con disabilità per il tramite di appalto alle Aziende Cooperative Sociali – hanno l’obbligo, ai sensi del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016, di predisporre, per l’attivazione di servizi di assistenza domiciliare, il «progetto personalizzato» (articolo 2, comma 2), a seguito di «valutazione multidimensionale», effettuata da équipe multiprofessionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, ovvero con la partecipazione di personale sia dell’Ente Locale che dell’ASL di competenza, al fine di garantire i requisiti di progettazione dell’intervento, di specificarne funzioni e mansioni, nonché di attuare strumenti di verifica riguardanti il contesto domiciliare, tali da permettere le necessarie condizioni di sicurezza per l’operatore che si rechi a svolgere il servizio domiciliare, il quale ha, come altro prerequisito, l’attivazione su richiesta degli utenti cui è destinato.
Inoltre, “i medesimi operatori” svolgono un servizio funzionalmente e tecnicamente distinto dall’assistenza domiciliare, con le seguenti caratteristiche:
° il servizio di assistenza scolastica all’autonomia e alla comunicazione si realizza all’interno della scuola e in tutte le attività scolastiche;
° l’attività svolta attraverso il servizio è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva sia dell’attività didattica degli insegnanti, sia del supporto del personale scolastico adibito ad incarichi non didattici (personale ATA, che ha l’incarico di occuparsi, attraverso personale dedicato, all’assistenza igienica di base e alla movimentazione degli allievi, come stabilito da una Circolare Ministeriale del 2000);
°di conseguenza, l’operato dell’assistente educativo all’autonomia e comunicazione non può essere funzionalmente svolto senza la presenza e il supporto dell’équipe educativa scolastica, per evitare interventi non concordati all’interno del PEI (Progetto Educativo Individualizzato);
° l’abituale mansione dell’operatore prevede un setting (contesto scolastico, classe) che, trasferito in contesto domiciliare, potrebbe mettere a rischio e quindi compromettere il progetto educativo in essere;
° l’intervento dell’assistente all’autonomia e comunicazione si caratterizza nella sua specificità per il supporto dell’attività didattico-educativa interna e per l’inclusione in aula e/o nel gruppo classe, prevenendo situazioni di isolamento. Pertanto, non è possibile pensare di transitarne la funzione in contesti differenti dall’ambiente scolastico, senza modificarne completamente natura e funzioni.
Alla luce di quanto detto, ed essendo quella dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione una tipologia lavorativa incardinata all’interno del contesto scolastico e dell’équipe didattica, la «coprogettazione con gli enti gestori», vale a dire le Aziende Cooperative Sociali, entità di pura gestione che non hanno alcuna esperienza diretta delle specifiche situazioni nel contesto scolastico, non appare in alcun modo adeguata, mancando di integrazione con chi realmente si sta occupando di garantire la prosecuzione delle attività didattico-educative, ossia la Scuola, riproponendo, per l’ennesima volta, l’annosa questione relativa al fatto che gli operatori educativi all’autonomia e comunicazione, de facto, afferiscono alle scuole per la loro attività lavorativa, ma permangono come lavoratori esterni gestiti da stazioni appaltanti, che nulla esperiscono del contesto lavorativo in cui gli operatori svolgono la propria attività. Appare quindi evidente che ogni attività degli operatori debba essere progettata e gestita in accordo con le scuole, come risulta evidente in base al solo buon senso.
Stanti le considerazioni di cui sopra, e pur apprezzando quanto contenuto nell’articolo 48 del Decreto “Cura Italia” (comma 2: «Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo»), che autorizza gli Enti Locali a erogare alle stazioni appaltanti, e quindi ai lavoratori, quanto già previsto nei Bilanci Previsionali, pur tuttavia non appare affatto chiaro il punto in cui si parla di «importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi», non comprendendo, infatti, come sia possibile dimostrare lo svolgimento di un servizio di cui nessuno ha chiare le modalità.
Per questo chiediamo alle Istituzioni la prioritaria cancellazione dell’eventualità di intervento domiciliare, non sussistendo alcuna possibilità di svolgerlo sotto il profilo tecnico, normativo, funzionale e sanitario.
Chiediamo inoltre una Direttiva chiara del Ministero dell’Istruzione, in accordo con gli Enti Locali, per definire le modalità di gestione del personale che si accordino con gli Istituti Scolastici in cui gli operatori sono impegnati, per gestire, laddove possibile, la continuità educativa in accordo con le équipe che effettuano didattica a distanza. In subordine, che sia garantito il diritto all’intero ammontare dello stipendio, pure notoriamente ai limiti della soglia di povertà (come dovrebbe essere assai ben più noto alle Istituzioni di questo Paese), per tutti quei lavoratori che si trovassero impossibilitati, per ragioni tecniche e/o organizzative, ad effettuare qualsivoglia intervento compensativo delle attività attualmente sospese.
*Movimento Nazionale Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione.