«Questa decisione, pur essendo nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata sugli obblighi dei Comuni in materia di inclusione scolastica, è innovativa riguardo all’oggetto della richiesta e cioè l’assegnazione di un certo numero di ore di un “tecnico informatico”. Non mi risulta infatti che vi siano altre Sentenze in proposito e questo aspetto assume una grande importanza proprio in questo periodo di emergenza a causa del coronavirus, in quanto gli alunni con disabilità sono costretti a rimanere a casa e possono comunicare solo tramite la didattica a distanza, ricordando che non sempre le famiglie sono esperte di nuove tecnologie informatiche. Quindi la presenza di un tecnico informatico è fondamentale per assicurare il corretto utilizzo di queste tecnologie».
Così Salvatore Nocera, presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), commenta l’interessante Ordinanza prodotta il 6 aprile dal Tribunale Civile di Lucca, su ricorso sostenuto dall’Associazione Autismo Pisa, tramite la quale il Comune di residenza di un alunno con disabilità è stato condannato a fornirgli un tecnico informatico per aiutarlo nell’utilizzo delle nuove tecnologie necessarie alla sua inclusione scolastica.
La famiglia del ragazzo, dunque, aveva concordato nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), in sede di GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), quindici ore settimanali di un tecnico informatico che doveva appunto essere fornito dal Comune, ma quest’ultimo aveva disatteso la richiesta. Basandosi pertanto sull’ampia normativa nazionale e internazionale, nonché su una giurisprudenza consolidata in materia, anche costituzionale, il Tribunale ha condannato il Comune per discriminazione ai sensi della Legge 67/06, obbligandolo a fornire il tecnico informatico per il numero di ore richiesto, oltreché alla rifusione delle spese di causa.
A maggior garanzia dell’alunno, inoltre, il Giudice ha sottolineato che il Comune di residenza è obbligato a fornire i servizi di supporto organizzativo all’inclusione scolastica, anche se l’alunno, come nel caso di specie, si era trasferito nella scuola di un altro Comune, ciò in forza del disposto dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 267/00 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
«Anche quest’ultimo – dichiara Nocera – è un aspetto interessante di questo pronunciamento, oltre al fatto di avere condannato il Comune a rifondere le spese di causa, pur essendo stato accolto il ricorso parzialmente, lasciando cioè fuori dalla decisione l’Amministrazione Scolastica. In molte decisioni precedenti, infatti, i Tribunali si sono espressi per una compensazione delle spese nei casi di accoglimento parziale dei ricorsi». (S.B.)
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