Leggo in «Superando.it» parte del comunicato stampa diffuso dalla Federazione CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down), che nella sua forma integrale, disponibile nel sito della stessa CoorDown, si apre con un duro attacco a «federazioni e associazioni loro federate», non meglio precisate, che avrebbero avanzato una proposta ritenuta illegittima e inaccettabile sulla quale addirittura si dichiara che sarà immediatamente promossa una consultazione pubblica.
Siccome anche per i link citati in quel comunicato stampa viene fatto riferimento sicuro al mio intervento di apertura del dibattito sul tema svoltosi su queste stesse pagine, ove sostenevo inizialmente la tesi tanto animosamente qui criticata, comunico immediatamente, come “primo partecipante” a quella pubblica consultazione, che io sono contrario a quella mia iniziale opinione, come avevo del resto scritto a chiare lettere anche nel mio ultimo intervento su questo argomento, pure citato dal CoorDown, ma evidentemente non letto.
In quel mio precedente intervento, invece, avevo avanzato un’altra proposta, concernente una corretta interpretazione dell’articolo 15 dell’Ordinanza 90/01 del Ministero dell’Istruzione, emersa agli onori della cronaca dal silenzio in cui aveva riposato da quasi vent’anni, ovvero che in qualunque momento l’alunno passi da un “PEI differenziato” a quello “per obiettivi minimi” per volontà della famiglia, contro il parere della maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe, egli deve, come tutti, sostenere gli esami di idoneità e integrativi relativi agli anni in cui è stato ammesso (e non promosso) alla classe successiva, in base appunto al “PEI differenziato”. Ciò perché questo avviene per tutti gli alunni che si presentino agli esami da privatisti senza un documento di ammissione agli esami stessi, in quanto non sono stati valutati negli anni precedenti, e pure perché lo stesso articolo 15 dell’Ordinanza citata stabilisce che a tali prove non debbano sottoporsi gli alunni con disabilità che passano da un “PEI differenziato” a quello “per obiettivi minimi” per delibera dei docenti del Consiglio di Classe.
Ergo, se quando c’è il parere favorevole dei docenti non sono necessarie le prove integrative, quando questo manca, le prove debbono essere svolte. Ciò almeno fino a quando permarrà in Italia il valore legale dei titoli di studio.
È per quanto detto, quindi, che ritengo ingiustificata quella presa di posizione della Federazione CoorDown ed è anche per questo che citando il titolo di una famosa commedia shakespeariana, credo che quel comunicato abbia fatto “molto rumore per nulla”.
Sulla questione richiamata nella presente Opinione, lo ricordiamo, il nostro giornale ha promosso nelle scorse settimane un ampio dibattito, con una serie di contributi il cui elenco è disponibile nella colonnina qui a fianco (Link correlati).
Articoli Correlati
- L'integrazione scolastica oggi "Una scuola, tante disabilità: dall'inserimento all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Questo il titolo dell'approfondita analisi prodotta da Filippo Furioso - docente e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni piemontese…
- Il Disegno di Legge Zan e la disabilità: opinioni a confronto Riceviamo un testo dal sito «Progetto Autismo», a firma di Monica Boccardi e Paolo Cilia, che si riferisce, con toni critici, a un contributo da noi pubblicato, contenente due opinioni…
- Torna, ad intervalli regolari, il dibattito sulla felicità È quello riguardante eventuali interventi di chirurgia estetica sulle persone con sindrome di Down, per "correggere" le caratteristiche dei loro lineamenti, "migliorandone l'aspetto". Lo spunto proviene da una notizia di…