Nello stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 41/20 di conversione con modifiche del Decreto Legge 22/20, il cosiddetto “Decreto Scuola”, il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Nota protocollo n. 793 dell’8 giugno, per chiarire le modalità operative di applicazione del nuovo comma 4-ter dell’articolo 1 contenuto nel citato Decreto Legge 22/20, che recita testualmente: «Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato».
Ad una prima lettura, questa norma aveva illuso molte famiglie e scuole sulla possibilità di fare ripetere, in alcuni casi, l’anno scolastico ad alunni con disabilità che non avessero raggiunto gli obiettivi del proprio PEI (Piano Educativo Individualizzato), soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus.
In effetti, questi ultimi mesi di blocco di tutte le attività hanno realmente impedito di programmare e realizzare per gli alunni con disabilità frequentanti l’ultimo anno del primo e del secondo ciclo di scuola qualsiasi progetto di passaggio dalle secondarie di primo grado a quelle di secondo grado e qualunque programmazione per un progetto di vita a partire dal prossimo mese di settembre per quelli che concludono il proprio percorso con la Maturità di quest’anno.
Pertanto, sulla base di una prima lettura dell’emendamento, soprattutto per questi alunni, la possibilità di ripetere l’ultimo anno avrebbe potuto essere un’opportunità per organizzare meglio nel prossimo anno un progetto di vita a coronamento di quello scolastico.
Invece la citata Nota Ministeriale ha interpretato in modo estremamente restrittivo il senso e il contenuto del comma 4-ter. Essa, infatti, parte dal presupposto che il potere conferito ai Dirigenti Scolastici di autorizzare le reiscrizione allo stesso anno scolastico di quest’anno non incida sulla valutazione dell’alunno, che è compito per legge affidato ai Consigli di Classe. Pertanto questo potere, secondo la Nota, può essere esercitato dagli stessi Dirigenti Scolastici solo dopo la valutazione degli alunni da parte dei rispettivi Consigli di Classe.
La Nota sottolinea anche che quella del comma 4-ter è una «norma eccezionale» e come tale non sovverte il sistema, ma introduce un’eccezione limitata a certe situazioni, come appunto, nel caso di specie, il potere dato al Dirigente Scolastico di autorizzare, dopo la valutazione del Consiglio di Classe, la reiscrizione nella stessa classe.
Quest’anno, però, sia il Decreto Legge 22/20 (articolo 1, comma 3, lettera a) che le conseguenti Ordinanze Ministeriali 9/20, 10/20 e 11/20 hanno sancito per tutti gli alunni l’ammissione automatica all’anno successivo o all’esame di stato conclusivo del primo e del secondo ciclo, anche avendo una o più insufficienze.
Tale norma resta valida anche per gli alunni con disabilità, che perciò sono comunque ammessi alla classe successiva; la famiglia, tuttavia, può chiedere al Dirigente Scolastico la reiscrizione allo stesso anno e il Dirigente Scolastico, prima della sua decisione, deve sentire il parere del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e del Consiglio di Classe il quale deve anche verbalizzare il mancato raggiungimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia previsti nel PEI. Di conseguenza, per gli alunni frequentanti dal primo al penultimo anno di un ordine di scuola, questa possibilità è realizzabile.
Cosa differente, invece, è per coloro che frequentano le classi finali della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In questi casi, infatti, è automatica l’ammissione agli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo. A quel punto l’alunno deve sostenere l’esame cui è stato automaticamente ammesso e il potere del Dirigente Scolastico cessa di esistere, perché subentra quello delle commissioni d’esame, che sole potranno dare esito positivo o negativo all’esame stesso.