Ieri, 17 giugno, sono iniziati gli esami di maturità in forma eccezionale data la pandemia. Immaginiamo che si fossero svolti normalmente con il tema e che come titolo del tema venisse data una certa terzina dantesca presente nel Purgatorio («Ahi serva Italia, di dolore ostello, / nave sanza nocchiere in gran tempesta, / non donna di provincie, ma bordello!», canto VI, versi 76-78) con la seguente dizione: «Commenti il candidato la terzina dantesca in oggetto alla luce della normativa sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità».
Svolgimento
Data l’epidemia, il Governo aveva emanato l’8 aprile il Decreto Legge 22/20 sulla valutazione degli alunni alla fine del corrente anno scolastico, delegando il Ministero dell’Istruzione a emanare una o più Ordinanze in proposito. Il 16 maggio il Ministero ha emanato tre Ordinanze: la 9/20 per gli esami di licenza media, la 10/20 per gli esami di maturità e la 11/20 per la valutazione degli alunni di tutte le classi, nelle quali si stabiliva che data l’eccezionalità della sospensione della didattica in presenza e delle difficoltà per molti alunni di fruire della didattica a distanza, tutti sarebbero stati promossi alla classe successiva e quelli delle classi terminali del primo e secondo ciclo sarebbero stati ammessi agli esami qualunque fosse stata la loro votazione conseguita.
In data 28 maggio, al termine della discussione al Senato per la conversione in legge [Legge 41/20, N.d.R.] del Decreto 22/20, il senatore Davide Faraone ha inserito nell’articolo 1, comma 4 un emendamento, divenuto il comma 4-ter, nel quale è scritto: «Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato [PEI, N.d.R.]».
Il Parlamentare spiegava tale norma eccezionale limitata agli alunni con disabilità come «un’opportunità» offerta alle famiglie degli alunni con disabilità che chiedevano il trattenimento degli alunni stessi per un altro anno nella scuola, dal momento che non avevano completato i loro PEI. Ovviamente il Parlamentare non ha avuto la stessa attenzione per gli alunni senza disabilità, perché la citata Ordinanza Ministeriale 11/20 stabilisce che tutti gli alunni delle classi diverse dalla terza media e dalla quinta superiore dovranno svolgere a settembre corsi di recupero e Piani Integrati di Apprendimento (PIA) per completare i programmi.
Il Parlamentare stesso, pur sapendo che di tali corsi e Piani potevano avvalersi anche gli alunni con disabilità, ha ritenuto che questi fossero particolarmente vulnerabili e quindi bisognosi, a differenza dei compagni senza disabilità, di dover ripetere l’anno. Con ciò ignorando quanto scritto in calce al preambolo dell’Ordinanza 11/20 e cioè: «RITENUTO di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI [Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, N.d.R.], come di seguito si dettaglia: […] b. in merito alla proposta di inserimento all’articolo 5 del comma 5, non si accoglie la proposta in quanto si creerebbe una situazione discriminatoria nei confronti degli alunni con disabilità e si inserirebbe una forma di consultazione esterna, non congrua rispetto all’attività di valutazione. Nell’ambito dei processi di individualizzazione e personalizzazione consustanziali alla progettazione del PEI, nonché dei piani di apprendimento individualizzati, i gruppi di lavoro per l’inclusione hanno, di fatto e a ordinamento, gli strumenti per consentire un superamento delle difficoltà didattiche incontrate dagli alunni con disabilità anche nel corso del presente anno scolastico [grassetti nostri in questa e nelle successive citazioni, N.d.R.]».
L’8 giugno entra in vigore la Legge 41 di conversione del Decreto Legge 22, che recepisce integralmente l’emendamento del senatore Faraone. Contemporaneamente il Ministero, per arginare tale norma “discriminatoria”, concernente esclusivamente gli alunni con disabilità, emana la Nota 793/20 con la quale si limita l’anomala procedura di potere di ripetenza attribuito per legge al Preside eccezionalmente, in contrasto con la perenne normativa secondo la quale la funzione valutativa del merito degli alunni è attribuita ai soli Consigli di Classe e alle Commissioni di Esame. In tale Nota, infatti, si precisa che l’interpretazione corretta della norma “eccezionale” impone di applicarla esclusivamente agli alunni di tutte le classi promossi per legge alla classe successiva e agli esami. Non è invece applicabile agli alunni che svolgono gli esami poiché «la disposizione in oggetto non riguarda alunni e studenti con disabilità che sostengono l’Esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, perché in questi casi, anche se è garantita l’ammissione a tutti, rimane nella possibilità della commissione di dichiarare non superata la prova, e consentire, in questo modo, la ripetizione della classe terminale. Va ricordato che, anche se riferito a una programmazione personalizzata ed eventualmente, nel secondo ciclo, non equipollente, i candidati con disabilità sostengono un autentico esame che ha lo scopo di accertare il livello di apprendimento raggiunto e deve quindi necessariamente prevedere anche la possibilità di un esito negativo. Se così non fosse, l’esame degli alunni con disabilità sarebbe un esame fittizio, e quindi di fatto iniquo e discriminante».
Al termine del primo giorno di esami, nella serata di ieri, 17 giugno, il Ministero stesso emana una Nota correttiva (Protocollo n. 1068) nella quale si scrive esattamente il contrario di quanto contenuto nella Nota precedente, a proposito degli esami di maturità degli alunni con disabilità aventi un PEI differenziato, definendo quanto viene adesso scritto come «un ulteriore approfondimento». Così recita la nuova Nota: «Al fine di dare una indicazione procedurale univoca, si precisa che la sottocommissione può, nel caso in cui rilevi che la prova d’esame non equipollente sostenuta dal candidato con disabilità dimostri l’insufficiente raggiungimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia stabiliti nel piano educativo individualizzato, verbalizzare tale rilievo e comunicarlo al DS [Dirigente Scolastico, N.d.R.]. Si riportano comunque, nell’attestato di credito formativo, gli obiettivi effettivamente raggiunti. Sulla base del parere della sottocommissione, il Dirigente scolastico, acquisiti i pareri come già indicati nella Nota 793/2020, può disporre, straordinariamente e motivatamente, l’eventuale reiscrizione».
Non si comprende chi abbia preteso un totale capovolgimento della corretta interpretazione data alla fattispecie normativa contenuta nella Nota 793/20; debbo supporre non sia stata la Ministra, che essendo docente di ruolo specializzata per il sostegno non avrebbe mai autorizzato un pasticcio normativo del genere; infatti, la Nota di ieri, per consentire il nuovo potere straordinario di bocciatura attribuito al preside, si rimangia quanto scritto nella precedente Nota e consente al preside stesso di intervenire dopo la valutazione della Commissione, purché essa dichiari che l’alunno con PEI differenziato non ha raggiunto gli obiettivi del suo PEI. E che si tratti di un intervento illegittimo meritevole di censura avanti al TAR è dimostrato dal fatto che la stessa Nota prevede che all’alunno venga rilasciato l’attestato previsto dall’articolo 20 del Decreto Legislativo 62/17. Pertanto, con una Nota imposta al Ministero non si sa da chi, viene autorizzato un soggetto come il preside, che non ha istituzionalmente alcun potere in materia di valutazione, di sovvertire una norma legislativa che prevede la chiusura degli esami con rilascio dell’attestato agli alunni con PEI differenziato.
Conclusione del tema
«Grande è la confusione sotto il cielo»: non si erano mai viste norme tanto inimmaginabili: prima un emendamento divenuto legge di dubbia costituzionalità, successivamente una circolare che dice il contrario di quanto scritto precedentemente, di dubbia legittimità amministrativa.
Purtroppo il 2020 è un anno bisestile, anno che i Romani antichi definivano come orribilis. Per giunta il 17 del mese è tradizionalmente considerato giorno infausto e lo è stato certamente per la scuola.
Sarà opportuno per tutti rileggersi a conforto di quanto scritto in questo “tema” il bell’articolo critico di Massimo Recalcati (Subito gli Stati generali per l’Anno zero dell’istruzione, in «la Repubblica», 28 maggio 2020), sulla necessità di convocazione di Stati Generali della scuola, richiesti pure su queste stesse pagine dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), nello stesso giorno di approvazione dell’emendamento Faraone. E varrà la pena anche rileggersi il dolente articolo di Carlo Verdelli (Tutti all’ultimo banco nella scuola dimenticata, in «Corriere della Sera», 16 maggio 2020).
Firma del candidato
Salvatore Nocera, avvocato ultraottantenne; già docente di diritto negli Istituti Tecnici Commerciali; docente utilizzato a partire dal 1982 per quasi vent’anni, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, per occuparsi della normativa sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
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