La Pubblica Amministrazione indice gare d’appalto per realizzare opere pubbliche e per acquisire beni o servizi da privati. Partecipare a questo tipo di gare è un metodo di acquisizione di clienti importanti, dal momento che è fondamentale attenersi alle regole stabilite per partecipare e vincere.
La gara d’appalto si basa su principi di trasparenza, concorrenza, par condicio e meritocrazia tra gli operatori economici partecipanti; per questo motivo i regolamenti e le modalità di partecipazione risultano essere molto rigidi. La procedura è normata da un bando pubblico a cui le imprese interessate, che posseggono i criteri di ammissione richiesti, rispondono per partecipare alla selezione. Il vincitore, ossia l’impresa che rispetto agli altri concorrenti meglio si allinea e soddisfa i requisiti di aggiudicazione, stipula il contratto di appalto e si occupa della sua esecuzione.
Il bando può essere indetto da enti pubblici, quali le autorità locali, gli organismi di diritto pubblico, i governi, ma anche dall’Unione Europea, dalle organizzazioni internazionali e dalle aziende che operano in settori speciali. Possono partecipare tutte le aziende che rispondono ai requisiti indicati nel bando di gara, presentando apposita istanza.
Una volta ricevute le offerte entro il termine indicato dal bando, come prima cosa l’ente che ha pubblicato il bando apre le buste ricevute e controlla la documentazione amministrativa per accertarsi che le imprese posseggano i requisiti indicati per essere ammessi alla gara. Per un ulteriore controllo, le Stazioni Appaltanti richiedono al 10% degli offerenti – scelti tramite sorteggio pubblico – di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa entro dieci giorni dalla richiesta, presentando la documentazione indicata. Nel caso in cui la prova non venga fornita, il concorrente viene escluso dalla gara.
Verificata la validità della documentazione presentata e individuata la migliore offerta, la Stazione Appaltante aggiudica l’appalto. Decorso il termine stabilito dalla legge, si stipula il contratto d’appalto e si avvia l’esecuzione.
L’aggiudicazione dell’appalto può avvenire secondo due modalità: una in relazione al prezzo più basso, ovvero inferiore a quello posto come base di gara, l’altra invece secondo l’offerta più vantaggiosa, valutata secondo criteri non solo economici, ma anche qualitativi dell’offerta.
I requisiti per partecipare a una gara d’appalto sono relativi alla capacità economico-finanziaria e a quella tecnico-professionale. È d’obbligo dichiarare le condanne a carico di soggetti cessati dalle cariche fino a un anno dalla pubblicazione del bando. Infine, è necessario, in ogni caso, dichiarare esplicitamente che l’azienda ha formulato l’offerta in maniera autonoma.
La Centrale di Committenza può essere la Centrale di Acquisto oppure un altro soggetto pubblico incaricato di questo compito in virtù di una legge, o di una specifica delega dell’Ente, che conferisce l’incarico. Norme specifiche incaricano infatti le Centrali di Acquisto Nazionali (ma anche Regionali ecc.) di diversi Paesi di svolgere il compito di Centrale di Committenza per il settore pubblico.
Il Governo Renzi ha ridotto le Stazioni Appaltanti da 32.000 a 35, con l’obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di ricorrere ad una Centrale di Committenza per l’acquisto di beni e servizi dal 1º gennaio 2015. Alcune Centrali di Committenza sono incaricate dalla legge di stipulare convenzioni ex art. 26, ovvero contratti quadro stipulati dalla centrale di committenza stessa (ai sensi dell’articolo 26 della Legge 488/99) in cui il fornitore aggiudicatario si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dai singoli Enti della Pubblica Amministrazione. Tali Centrali di committenza costituiscono, dal 2007, il Sistema a Rete, che vede la stretta cooperazione di CONSIP, la Centrale Acquisti della Pubblica Amministrazione Nazionale, e delle Centrali Acquisti Regionali. Le Centrali Acquisti in questo caso stimano il fabbisogno di un determinato bene o servizio e stipulano il relativo contratto quadro a cui possono aderire gli enti pubblici.
Nell’autunno del 2012 la Commissione Europea ha promosso la revisione del quadro giuridico continentale per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. Nella primavera del 2017 sono a tal proposito entrati in vigore due nuovi regolamenti che, oltre a comportare alcune novità, rendono necessarie delle modifiche nell’àmbito della legislazione nazionale.
I dispositivi medici sono strumenti, apparecchi, impianti, sostanze e preparati destinati a finalità mediche quali la diagnosi, la prevenzione, il controllo, il trattamento o l’attenuazione di malattie. Al contrario dei medicinali, essi esplicano il loro effetto principale sul corpo umano non per via farmacologica, immunologica o metabolica, bensì in primis per via fisica. I dispositivi medici attivi sfruttano una fonte energetica, come ad esempio la corrente elettrica o l’aria compressa.
Tra i dispositivi medici figurano apparecchiature tecniche per uso medico (compreso il necessario software), come dispositivi a raggi X, cateteri, sacche, placche, condom, pacemaker, ma anche impianti, strumenti medici, prodotti per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi, prodotti dentali, medicazioni, lenti, prodotti per la regolamentazione della fecondità e dispositivi medico-diagnostici in vitro. Questi ultimi comprendono reagenti e prodotti reattivi, contenitori per campioni, apparecchi e altri prodotti per l’esame in vitro di campioni prelevati dal corpo umano.
Non rientrano invece nell’òmbito di applicazione del diritto in materia di dispositivi medici i medicinali e i dispositivi per la diagnostica in vivo (ad esempio i mezzi di contrasto), i prodotti cosmetici, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e i prodotti da utilizzarsi esclusivamente nel campo della medicina veterinaria.
Il quadro giuridico europeo
Basando i dati seguenti su quanto diffuso in Germania dal Ministero Federale della Sanità, va detto che il nuovo Regolamento dell’Unione Europea 2017/745, relativo ai dispositivi medici, è in vigore dal mese di maggio del 2017 e ha rimpiazzato le direttive degli Anni Novanta.
Per legge i Regolamenti dell’Unione Europea si applicano direttamente e in via prioritaria, ragion per cui non occorre una loro trasposizione in diritto nazionale.
Il regolamento sui dispositivi medici comporta i seguenti requisiti:
° La sperimentazione clinica e la valutazione di dispositivi medici devono soddisfare requisiti stringenti.
° Determinati prodotti ad alto rischio devono affrontare una procedura di prova supplementare da parte di gruppi di esperti.
° L’EUDAMED – la banca dati europea per i dispositivi medici – viene ampliata e in futuro dovrà prevedere un’identificazione univoca dei prodotti (UDI-Unique Device Identifier); essa verrà altresì resa in parte accessibile per altri gruppi, come quelli dei fabbricanti e degli enti notificati, nonché per il pubblico.
° Con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea sono state riformulate le regole in materia di classi di rischio, in particolare per quanto riguarda software, nanoprodotti, dispositivi medici a base di sostanze e strumenti chirurgici riutilizzabili.
° Inoltre, vengono richieste numerose nuove relazioni, per esempio nell’ambito del follow-up (clinico), della post-commercializzazione e della segnalazione di azioni correttive di sicurezza e di incidenti gravi (vigilanza).
° La documentazione tecnica deve soddisfare requisiti dettagliati ed essere aggiornata in maniera continuativa.
° Laddove non esistano delle norme armonizzate o se quelle pertinenti risultino insufficienti, la Commissione Europea stabilisce, a titolo sostitutivo, delle «specifiche comuni». Queste concretizzano non da ultimo i requisiti essenziali di prestazione e sicurezza fissati dal Regolamento e danno luogo alla presunzione di conformità.
° I fabbricanti devono designare una persona qualificata che disponga delle necessarie competenze in materia di dispositivi medici e disposizioni giuridiche.
° I fabbricanti stessi sono tenuti a dotarsi di una sufficiente copertura finanziaria in vista di una loro eventuale responsabilità.
A livello nazionale sussiste ora un’ampia necessità d’intervento: infatti, vanno eliminate contraddizioni rispetto ai Regolamenti dell’Unione Europea e disposizioni giuridiche nazionali aventi lo stesso tenore. Occorre pertanto che la Legge Nazionale sui dispositivi medici venga sottoposta a considerevoli modifiche.
Il Regolamento, infine, definisce numerosi compiti che rendono necessarie nuove leggi negli Stati membri, per esempio ai fini del coinvolgimento dei Comitati Etici nella procedura di approvazione per le indagini cliniche.
Tutto ciò premesso, politicamente parlando, le Associazioni dei pazienti sono convinte che non sempre sia possibile gestire la Sanità Pubblica con esclusivo riguardo ai principi di contabilità e finanza pubblica e che i Cittadini e i Professionisti della Salute dovrebbero essere i veri protagonisti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale (così come il presente periodo del coronavirus insegna), per dare vita a un sistema, quello per la salute, nel quale tutti noi crediamo e dobbiamo sostenere con vigore [molte sono le nazioni che invidiano il modello italiano, Stati Uniti in primis, N.d.A.]. Una Sanità che va governata soprattutto a livello nazionale e per ricaduta a livello regionale, un sistema che va costantemente difeso dagli attacchi mediatici e dalle strumentalizzazioni politiche.
Socialmente parlando, esistono diversi elementi che incidono direttamente sul volontariato socio-sanitario e sui professionisti della salute (medici, infermieri, ostetriche, fisioterapisti ecc.).
L’aumento della longevità comporta un maggior tempo di cura delle malattie croniche; a tale proposito, la scienza tecnologica e quella farmaceutica realizzano farmaci sempre più efficaci e con minori effetti collaterali, macchinari e dispositivi medici sempre più innovativi (ma anche più costosi). I Cittadini legittimamente reclamano il diritto alla salute e alla partecipazione “diretta” del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale al benessere psico-fisico ed al benessere sessuale (articoli 32 e 118 della Costituzione).
A causa dell’aumento della povertà in Italia, in Europa e nel mondo, c’è una crescente difficoltà nel coniugare le risorse economiche disponibili e la spesa sanitaria globale: da ciò consegue che è innegabile che le esigenze finanziarie vadano tenute in debita considerazione, ma in Sanità non tutto è possibile ridurre ad una valutazione contabile e di esclusiva compatibilità finanziaria.
Per tali principali motivazioni è stato redatto il presente documento, che ha una natura sociale, economica, riabilitativa e di “pari opportunità”.
Le Associazioni dei pazienti, che si interessano delle problematiche sotto evidenziate, hanno chiesto al Governo Conte e alla Commissione Affari Sociali della Camera (Audizione del 4 luglio 2019, con riferimenti al Disegno di Legge n. 300 del 30 aprile 2018, a prima firma della senatrice Boldrini, al Disegno di Legge n. 1040 del 31 gennaio 2019, a prima firma della senatrice Binetti e alla Proposta di Legge n. 1762 del 10 aprile 2019, a prima firma della deputata Carnevali) una maggiore attenzione verso le nostre «patologie invalidanti, l’universo dell’incontinenza ed una più efficace gestione delle scellerate gare d’appalto» attivate per i dispositivi medici monouso. Successivamente è stato presentato un ulteriore Disegno di Legge (n. 2022 del 25 luglio 2019), a firma dei deputati Lacarra e Saiani.
In Europa le gare per la stomia vengono espletate solo in Italia e Danimarca, per i cateteri soltanto in Italia e in Scandinavia (Finlandia, Svezia e Danimarca). In Germania, nel marzo dello scorso anno, è stata approvata una Legge Nazionale in sintonia con il nostro concetto storico sul “No alle gare d’appalto sui dispositivi medici monouso”, tanto che il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha affermato che «i pazienti e le persone bisognose di cure devono essere sicuri che tutti gli ausili necessari siano di buona qualità e affidabili; la ricerca dell’offerta più conveniente è andata troppo spesso a discapito dei pazienti. In futuro non faremo più gare relative ad ausili».
In sintesi, la Germania è la prima nazione europea ad avere eliminato per legge le gare d’appalto su tutti i dispositivi medici, un risultato strabiliante cui riteniamo che anche l’Italia debba celermente giungere.
Ritornando alla situazione del nostro Paese, ringraziamo e ringrazieremo sempre tutti coloro che, politicamente parlando, recepiranno le nostre istanze sociali, poiché l’universo della politica è l’unico in grado di fornire risposte concrete alle esigenze della Cittadinanza, tanto che la FINCOPP (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico) e l’AISTOM (Associazione Italiana Stomizzati) da oltre un ventennio stimolano Proposte di Legge Nazionali e Regionali ad hoc.
I costi
I costi annuali per la stomia sono di circa 120 milioni di euro, per il cateterismo di circa 71 milioni di euro. Cifre del tutto irrisorie per il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale.
Risparmiare pochi centesimi di euro oggi su ogni catetere, per pagare molti milioni di euro annui in antibiotici e giornate di lavoro perse in malattia, è un controsenso tutto italiano.
La qualità di vita
In àmbito oncologico la malattia più frequentemente diagnosticata negli uomini è il tumore della prostata, seguita dai tumori del colon-retto e della vescica. Questi tre tipi di tumore rappresentano, nel complesso, circa il 60% di tutti i casi prevalenti.
Questi pazienti, quasi tutti oncologici, si possono, definire “speciali”, perché, contrariamente ad altre patologie, per ottenere la “continenza” ed avere una qualità di vita quanto meno dignitosa, sono costretti, loro malgrado, ad utilizzare e richiedere alle Aziende Sanitarie Locali sacche, placche, cateteri, condom, pannoloni, traverse, cannule tracheali (in uso queste ultime per i laringectomizzati), prodotti per piaghe da decubito, ovvero articoli che, tecnicamente parlando, vengono definiti “dispositivi medici monouso”.
Questa irreversibile condizione costringe tali pazienti a dover richiedere più volte all’anno (di solito ogni due mesi) i dispositivi medici prescritti dagli specialisti dell’Ospedale (di cui si avvalgono per l’intervento chirurgico o per la cura) o delle ASL.
Le disposizioni emanate sulle norme nazionali (LEA-Livelli Essenziali di Assistenza) vengono formulate dalla Commissione Nazionale LEA, che non conosce approfonditamente e spesso sottovaluta il fatto che tali dispositivi siano soggetti a “gare d’appalto pubbliche”, con tentativi da parte delle Centrali di Acquisto e delle ASL di consegnare ai pazienti monoprodotti, il cui unico requisito, con mille artifizi, risulta essere il solo prezzo più basso, con l’esclusione dei prodotti di qualità ed innovativi.
Alcune Centrali di Acquisto, nonché talune ASL, ignorano e disattendono le norme imposte dai nuovi LEA, norme elaborate per riabilitare e reinserire nella società civile i pazienti colpiti da tali patologie, non per punirli rendendo loro la vita difficile fatta di burocrazia ed elemosina.
Giova ricordare, in questa sede, che i nuovi LEA e i Piani Oncologici Regionali sanciscono l’obbligo di prendere in carico tali pazienti e di indirizzarli nei “Centri attivati ad hoc”.
In sintesi, per il tumore al colon-retto, alla prostata, alla vescica, alla laringe etcc., anziché sburocratizzare l’ottenimento e la consegna dei dispositivi medici (ricetta dematerializzata e consegna domiciliare al paziente ove richiesta), con l’attivazione in ogni territorio di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), previsti dalle Reti Oncologiche Regionali, con la presa in carico del paziente, si tende a consegnare loro i prodotti meno costosi, ignorando le reali necessità dei pazienti e il loro percorso riabilitativo. Infatti, spesso una stomia definitiva e/o l’asportazione della prostata o della vescica, comportano problematiche sessuali negli uomini (disfunzione erettile ed eiaculazione retrograda), nonché nelle donne stomizzate in età fertile (inseminazione artificiale per avere figli). Sarebbe invece auspicabile che tali strumenti riabilitativi, sanciti dalla normativa in vigore, venissero realmente applicati ed implementati a tutti i livelli istituzionali, in modo da affrontare un nuovo approccio nel “gestire e vivere il proprio corpo”.
Altre significative discriminazioni tra le differenti disabilità per i soggetti di sesso maschile stomizzati, prostatectomizzati o cistectomizzati, sono i farmaci per la disfunzione erettile, tutti a pagamento per questi cittadini, e i farmaci antincontinenza per chi soffre di incontinenza urinaria.
Convivere con feci, urine, deiezioni e cattivi odori ventiquattr’ore su ventiquattro e in ogni condizione fisica e climatica, è cosa semplice a dirsi, ma non a farsi. Le principali tematiche che attanagliano tali persone sono: emarginazione sociale, mancanza di autostima, fondato rischio di perdita del posto di lavoro, mancata attuazione dei PDTA, burocrazia perenne negli Uffici Protesi.
Con il presente documento, dunque, intendiamo fare emergere, senza tabù, proprio quegli aspetti meno conosciuti del problema.
I dispositivi medici per le persone stomizzate, così come per le persone che devono sottoporsi al cateterismo intermittente, dovrebbero essere considerati “prodotti salvavita” da non attribuire tramite gare d’appalto al prezzo più basso, poiché senza tali prodotti specifici questa tipologia di pazienti non può vivere.
Gli stomizzati di entrambi i sessi, per lo più pazienti oncologici, sono per la stragrande maggioranza persone operate al colon-retto e le aziende di settore attestano che, tra stomie definitive e temporanee, l’1 per mille della popolazione italiana è, o è stata, stomizzata.
Nel terzo millennio, sulla governance socio-sanitaria, le Associazioni dei pazienti devono essere una “voce fuori dal coro” e hanno il diritto di far sentire la loro voce, anche perché sarebbe impensabile non tener conto del loro parere. A parere quindi dell’AISTOM (Associazione Italiana Stomizzati), della FINCOPP (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico), dell’ASBI (Associazione Spina Bifida Italia), dell’Associazione Palinuro (Associazione Pazienti Liberi dalle Neoplasie Uroteliali), della FAIP (Federazione tra le Associazioni Italiane dei Paratetraplegici) e dell’AIMAR (Associazione Italiana Malformazioni Anorettali), questi dispositivi devono essere stralciati dal cosiddetto “Decreto Sblocca Cantieri” [Decreto Legge 32/19, convertito nella Legge 55/19, N.d.R.] e dalla gestione del Garante della Concorrenza del Mercato, così come richiesto a gran voce al presidente del Consiglio Conte, da parte dei Presidenti di quelle stesse Associazioni.
In realtà, come già accennato, le Associazioni dei pazienti coinvolte, e in modo particolare l’AISTOM e la FINCOPP, denunciano da sempre e combattono queste “cattive pratiche istituzionali”.
Anche le Federazioni di Associazioni, quali la FAVO (Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) e la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), hanno più volte stigmatizzato questo modus operandi. La stessa CONSIP, tramite una missiva del 18 luglio 2014 (Protocollo 20356/2014) ci scrisse assicurandoci che essa aveva recepito le nostre istanze sulle particolari criticità di questi pazienti, intendendo pertanto garantire la “libera scelta” e dichiarando che non avrebbe mai indetto una gara d’appalto nazionale sui dispositivi medici per stomia e incontinenza al solo prezzo più basso.
Per le medesime motivazioni la Regione Lombardia, nell’agosto scorso, ha recepito appieno le nostre documentate rimostranze e ha annullato una gara d’appalto regionale indetta dalle Centrale Acquisti ARIA, sul cateterismo ad intermittenza.
Per le Associazioni dei pazienti coinvolte sarebbe importante anche un maggiore coinvolgimento delle più importanti Società Scientifiche addette ai lavori, anche in ambito oncologico, quali ad esempio l’AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica). Su stomie e incontinenza, interagiamo con la SIUD (Società Italiana di Uro Dinamica), con la FIC (Fondazione Italiana Continenza) e più recentemente con la SICCR (Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale). Con tutte loro il rapporto è interattivo e paritetico. Infatti, più volte abbiamo interagito nei confronti delle Istituzioni ad ogni livello. Con gli Ordini Professionali, infine, abbiamo stipulato protocolli d’intesa, con la FNOPI (Infermieri), la FNOPO (Ostetriche), con le Associazioni AIFI (Fisioterapisti) e SIMITU (Diritti dei pazienti affetti da ulcere cutanee).
I nuovi LEA, com’è noto, sono regolamentati dal Decreto del Presidente del Consiglio del 12 gennaio 2017 (Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017), ed essi stabiliscono che l’acquisto e la distribuzione siano di competenza delle Regioni, delle Province Autonome (Centrali Acquisto Regionali) e delle ASL. Il Decreto salvaguarda le quantità delle protesi ottenibili e – indirettamente per gli stomizzati – garantisce la libera scelta del dispositivo medico più appropriato, anche se spesso si deve assister a tentativi di negazione e monopolio.
L’Allegato 11 dell’articolo 1, comma 4 del Decreto del 12 gennaio 2017 recita: «Per l’erogazione degli ausili per stomia di cui alla classe 09.18 del nomenclatore allegato 2 al presente decreto, le regioni adottano modalità di acquisto e di fornitura che garantiscano agli assistiti la possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti inclusi nel repertorio più adeguati alle loro specifiche necessità e assicurano la funzione di rieducazione specifica».
Questa indicazione per le persone stomizzate, rivendicata dall’AISTOM sin dal lontano 1996 e riconosciuta sin dai tempi di Rosy Bindi quale ministro della Salute (Lettera-Circolare del 5 agosto 1997, n.100/SCPS/3.9743. Oggetto: Nomenclatore della protesi. AISTOM), ha l’obiettivo di fornire alle Centrali di Acquisto e alle ASL le indicazioni per la stesura dei capitolati di gara in materia di dispositivi medici, evitando, di fatto, il monopolio.
I Capitolati/Procedure che non prevedono la consegna di tutti i prodotti disponibili sul mercato, di fatto sono illegali perché non consentono la libera scelta e l’attivazione dei piani terapeutici assistenziali. Libera scelta che non è un capriccio del paziente, del medico o dello specialista, ma una necessità di vita, inviolabile.
Per il catetere a intermittenza rileviamo che va celermente ripensato nei nuovi LEA come prodotto “infungibile e salvavita”, poiché si tratta di un corpo estraneo che entra nell’organismo umano ed è impensabile consegnare a una persona con paraplegia o a un bambino con spina bifida un catetere differente da quello necessario e prescritto dallo specialista. Ma anche su questo si specula e in pochi sanno, o fanno finta di non sapere, che la non adeguata gestione vescicale può causare gravissime complicanze che possono condurre il paziente alla morte.
Concludendo
L’AISTOM e la FINCOPP hanno come obiettivo ultimo l’eliminazione delle gare d’appalto per i dispositivi per l’incontinenza e la stomia. Nel mentre, si punta a sensibilizzare le Regioni, le Centrali Acquisto e le ASL al migliore utilizzo delle procedure burocratiche, con l’obiettivo di assicurare libertà di scelta ai pazienti e libertà di prescrizione ai clinici, migliorando il processo riabilitativo, la qualità e quantità di vita dei pazienti.
Per tutto questo le medesime organizzazioni hanno deciso di indire ogni anno, a partire dal 2021, un Premio Nazionale sulle Best Practices in merito alle procedure d’acquisto di dispositivi medici monouso (stomia/cateteri).
Il Premio verrà assegnato ogni anno in occasione della Giornata Nazionale per la Prevenzione e la Cura dell’Incontinenza del 28 giugno o in coincidenza con altro evento nazionale, in base alle evidenze pubbliche.
Le Regioni, le Centrali di Acquisto, le ASL e Confindustria Dispositivi Medici possono segnalare quindi alle stesse AISTOM e FINCOPP casi di “buone prassi” (best practices).
La Giuria sarà composta da Filippo La Torre (presidente dell’AISTOM), Francesco Diomede (presidente della FINCOPP e vicepresidente della FAVO), Marcello Stefanì (esperto, vicepresidente della FINCOPP), Andrea Tisselli (esperto – Componente del Comitato Scientifico della FINCOPP) e Cristina Dieci (referente della FAIP-Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici). Il loro giudizio sarà inappellabile.
Chi riceverà il Premio, se lo riterrà opportuno, l’anno successivo potrà far parte della Giuria, ma solo per un anno.
I premi saranno divisi per categorie (Stomia e Cateteri), ma è prevista l’unificazione solo in caso di gara congiunta.