Il Servizio HandyLex.org dedica un’ampia e approfondita analisi, di cui suggeriamo caldamente la lettura (a questo link), a due articoli aggiunti dal Senato in sede di conversione in legge del Decreto Legge 76/20 (il cosiddetto “Decreto Legge Semplificazioni”, ovvero Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), conversione avvenuta definitivamente ieri, 10 settembre, alla Camera.
Si tratta esattamente degli articoli 29 bis e 29 ter (dei quali HandyLex.org riporta integralmente il testo, in calce alla propria analisi), dedicati rispettivamente ad Agevolazioni sui sussidi tecnici e informatici e al Riconoscimento della disabilità.
Rispetto al primo di essi, nel tracciare una breve storia recente sulla materia, a partire dal Decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998, HandyLex.org sottolinea che l’articolo introdotto «lascia parecchie perplessità tecniche e in termini di impatto, verosimilmente non adeguatamente valutate». In particolare, «la soluzione approvata, che pur prevede un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, lascia piuttosto perplessi per la mole di potenziali abusi che genera e che, con tutta evidenza, non sono stati valutati dal Legislatore».
«Non è escluso – conclude l’analisi – che il Ministero dell’Economia e delle Finanze in sede di elaborazione del decreto (non regolamentare) si renda conto dei varchi lasciati aperti alle elusioni e agli abusi e individui meccanismi di controllo preventivo e successivo che potrebbero essere ancora più pesanti della stessa prescrizione autorizzativa cassata dal decreto semplificazione. Ma questo lo vedremo dopo la pubblicazione del decreto ministeriale. Nel frattempo rimane in funzione il procedimento attuale».
«Molto più interessante e razionale» viene invece definita la previsione formalizzata dall’articolo 29 ter», che «consente alle competenti commissioni a effettuare valutazioni di invalidità civile e di handicap (Legge 104/1992) anche solo sugli atti e sulla documentazione clinica nei casi più evidenti, soprassedendo quindi alla convocazione a visita diretta».
«Questo articolo – si sottolinea ancora – comporta comunque una riorganizzazione, ma premia e incentiva ciò che vi è di buona prassi per garantire lo scambio informativo e la piena interoperabilità delle informazioni raccolte, della documentazione acquisita. Uno scenario che in termini culturali, organizzativi e pratici riprende per altro alcuni rilievi presenti nella Linea 1 (Riforma del sistema di riconoscimento della disabilità) del secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (DPR 12 ottobre 2017)».
Entrambi gli articoli di cui si parla, è quasi superfluo ricordare in conclusione, necessitano di successivi atti normativi e regolamentari per essere effettivamente applicati. (S.B.)
Ricordiamo ancora il link all’approfondimento curato da HandyLex.org di cui si parla nella presente nota.