Come avevamo riferito nel giugno dello scorso anno, il 27 di quel mese era entrata in vigore, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea, la Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (disponibile a questo link), ovvero l’European Accessibility Act (“Atto Europeo sull’Accessibilità”), del cui percorso ci eravamo ripetutamente occupati anche in precedenza.
Su quel testo l’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità aveva prodotto un’ampia e approfondita analisi, rispetto alla quale il FID (Forum Italiano sulla Disabilità) aveva sintetizzato i vari punti di forza e le criticità individuate (riportiamo tale sintesi nel box in calce).
Norma di grande importanza, la Direttiva, vale la pena ricordare, stabilisce nuovi requisiti minimi di accessibilità nell’àmbito dell’Unione Europea, per una vasta gamma di prodotti e servizi, con l’obiettivo di rafforzare il diritto delle persone con disabilità di accedere a beni e servizi disponibili nel mercato interno dell’Unione. «Si tratta – come viene sottolineato dall’EDF – di una delle più importanti Leggi dell’Unione Europea per promuovere l’accessibilità nel continente, frutto di un lavoro protrattosi per decenni».
Tra le maggiori criticità, tuttavia, il Forum aveva evidenziato i tempi eccessivamente lunghi di recepimento e applicazione della Direttiva da parte degli Stati Membri dell’Unione, se è vero che il primo termine è stato fissato per il 28 giugno 2022, mentre il secondo sarà quello del 28 giugno 2025, che diventerà addirittura il 28 giugno 2027 per alcuni prodotti e servizi.
Nel tentativo dunque di abbreviare quei tempi lunghi, ma anche allo scopo di rafforzare, in fase di recepimento da parte dei vari Stati, le parti più “deboli” della Direttiva, l’EDF è già attivamente al lavoro e a tal proposito ha pubblicato in questi giorni un Toolkit, vale a dire un vero e proprio “kit di indicazioni”, rivolto in particolare alle organizzazioni di persone con disabilità, «per aiutare i nostri membri – come viene spiegato – ma anche tutti gli altri sostenitori dei diritti delle persone con disabilità, a fare pressione per ottenere norme nazionali forti, garantendo effettivamente che le persone con disabilità abbiano pari accesso e scelta di prodotti e servizi in tutta l’Unione Europea».
Queste, dunque, le raccomandazioni essenziali del Toolkit realizzato dall’EDF, che il 30 settembre prossimo organizzerà anche un seminario in rete (webinar), per spiegarne dettagliatamente i contenuti: «Abbreviare le scadenze per l’implementazione della Direttiva, quando possibile, in particolare rispetto ad aspetti critici quali l’accessibilità alla comunicazione da parte dei servizi di emergenza; estendere il campo di applicazione della Direttiva, proponendo nuovi prodotti e servizi, come “elettrodomestici intelligenti” o servizi turistici, che possono utilizzare gli stessi requisiti di accessibilità proposti dalla legge; utilizzare gli standard già esistenti per l’accessibilità di prodotti e servizi digitali, l’ambiente costruito e l’approccio Design for All; partecipare attivamente, nel caso di organizzazioni di persone con disabilità, al processo di adozione nazionale e applicazione della Direttiva, in stretta collaborazione con le Autorità competenti del proprio Paese». (S.B.)
Per ogni ulteriore informazione e approfondimento: Mher Hakobyan (Accessibility Officer EDF), mher.hakobyan@edf-feph.org.
I punti di forza e le criticità della Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, individuati dal Forum Europeo sulla Disabilità (sintesi curata dal FID-Forum Italiano sulla Disabilità)
I punti di forza
° I requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi inclusi nella Direttiva sono obbligatori per gli appalti pubblici.
° Per prodotti e servizi non inclusi nell’Atto, la Direttiva fornisce un elenco di requisiti di accessibilità che possono aiutare a dimostrare la conformità alle disposizioni sull’accessibilità stabilite nella legislazione dell’Unione Europea attuale e futura (ad esempio i regolamenti sui Fondi dell’Unione Europea).
° Gli operatori economici sono obbligati a mettere in atto misure correttive immediate, o a ritirare il prodotto, se esso non soddisfa i requisiti di accessibilità della Direttiva.
° Se uno Stato membro ritira dal mercato un prodotto non accessibile, gli altri devono seguirne l’esempio.
° Le autorità di vigilanza del mercato hanno un ruolo preminente e le Organizzazioni Non Governative, le Autorità Nazionali o altri organismi possono rappresentare le singole persone in giudizio ai sensi della Legislazione Nazionale.
° La Commissione Europea può adottare ulteriori misure che integrino i requisiti di accessibilità e le disposizioni della Direttiva.
° Infine, è estremamente positivo che le Organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità agiscano con le Autorità Nazionali, le altre parti interessate e la Commissione Europea, per fornire la propria opinione durante il procedimento di attuazione della direttiva. Saranno anche coinvolte nelle future revisioni della Direttiva stessa.
Le criticità
° L’ambito dei servizi e dei prodotti coperti è molto limitato. I servizi sanitari, l’istruzione, i trasporti, l’alloggio e gli elettrodomestici sono stati esclusi dalla Direttiva.
° Sono previste alcune esenzioni anche in caso di prodotti e servizi coperti dalla Direttiva. Ad esempio, quando il servizio è collegato al trasporto urbano, suburbano e regionale, o è fornito da una piccola impresa, è esente dai requisiti della Direttiva.
° I requisiti riguardanti l’ambiente costruito relativi ai servizi contemplati dalla Direttiva sono lasciati alla decisione degli Stati Membri.
° Esistono disposizioni che consentono ulteriori esenzioni basate su una modifica fondamentale del prodotto o del servizio o a causa di un onere sproporzionato per l’operatore economico. Inoltre, è spiacevole che il solido meccanismo di applicazione del contenzioso – vale a dire ricorrere in giudizio per conto di una singola persona in base alla Legislazione Nazionale – non si applichi ai casi di infrazione commessi dalle Autorità Pubbliche.
° Il periodo di recepimento da parte degli Stati membri è lungo [28 giugno 2022, N.d.R.] e per alcuni dei prodotti e servizi l’attuazione è sproporzionatamente lunga.
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