Il Servizio HandyLex.org ha pubblicato un utile approfondimento dedicato alla Circolare n. 107, prodotta dall’INPS, ieri, 23 settembre, con la quale vengono applicate le disposizioni prodotte dal combinato tra la Sentenza 152/20 della Corte Costituzionale e il cosiddetto “Decreto Agosto” (Decreto Legge 104/20), riguardo all’aumento delle pensioni di invalidità.
Come è ormai noto e come abbiamo spiegato già da qualche tempo, tali provvedimenti hanno previsto una maggiorazione economica fino a 651,51 euro per tredici mensilità ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità (previdenziale) di cui alla Legge 222/84, «già prima del compimento del sessantesimo anno di età e dopo i diciotto anni, sempre che siano rispettati precisi limiti reddituali», come si legge in HandyLex.org.
«L’aspetto più rilevante – viene sottolineato ancora nell’approfondimento – riguarda l’accesso all’aumento. Esso, infatti, viene riconosciuto d’ufficio dall’INPS agli invalidi civili totali, ai ciechi civili assoluti e ai sordi che ne abbiano diritto, sulla base, evidentemente, della documentazione disponibile. Gli interessati, pertanto, non devono presentare alcuna domanda. Dovranno invece presentare domanda i titolari di pensione di inabilità (previdenziale) di cui alla Legge 222/84».
Per quanto poi concerne i contenuti del provvedimento, essi riprendono quanto già sottolineato in una precedente analisi curata sempre da HandyLx.org (se ne legga a questo link), comprese tutte le novità e anche le criticità presenti.
In conclusione, ricordiamo ancora l’elaborazione presente in HandyLex.org, che consente a tutti, a seconda della propria minorazione (invalido totale; sordo; cieco assoluto) e del proprio stato civile (pensionato solo; pensionato coniugato) di capire rapidamente se si abbia diritto o meno all’incremento e soprattutto in quale misura, inserendo il proprio reddito e tenendo conto naturalmente delle variabili indicate nell’elaborazione stessa. (S.B.)
Ricordiamo ancora il link al quale è presente la pagina di HandyLex.org di cui si parla nella presente nota.