Un mese dopo l’inizio del nuovo anno scolastico il Ministero dell’Istruzione e il Governo hanno varato alcune nuove misure sulla ripresa della scuola.
Innanzitutto, tramite l’Ordinanza n. 134 del 9 ottobre, il Ministero ha chiarito il concetto di “alunni fragili” e le modalità della loro scolarizzazione. In tal senso, tale Ordinanza sottolinea che «sono “alunni fragili” quanti, con o senza disabilità, abbiano una certificazione di immunodeficienza o patologia grave rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale in raccordo col Dipartimento di Prevenzione Territoriale». A seguito quindi della domanda scritta e documentata rivolta dalla famiglia alla scuola, l’“alunno fragile” può fruire o di istruzione domiciliare in presenza o di didattica digitale integrata, potendo altresì avvalersi di collegamenti internet con singoli docenti.
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) degli alunni con disabilità riconosciuti anche “fragili” deve essere aggiornato alla nuova situazione e in caso di istruzione domiciliare si può prevedere che il docente di sostegno e/o l’assistente all’autonomia e alla comunicazione svolgano a casa le ore assegnate per l’alunno a scuola.
Va qui ricordato che con l’Ordinanza Ministeriale n. 83 del 5 agosto scorso era stata consentita la nomina straordinaria di supplenti del personale docente e non docente per far fronte alla richiesta di un maggior numero di tale personale a causa della pandemia. Tali nomine cessano qualora vi sia la chiusura della scuola per motivi epidemici.
Successivamente, il Ministero, con la Nota Protocollo n. 1870 del 14 ottobre, ha chiarito che il Decreto Legge 104/20, convertito con modificazioni nella Legge 126/20, «all’articolo 32, comma 6-quater ha previsto che il personale docente e ATA [Ausiliario Tecnico Amministrativo, N.d.R.] assunto con contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2020/2021 quale “organico Covid”, in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente [Ordinanza Ministeriale n. 83/20, N.d.R.], al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica. […] Si chiarisce inoltre che, trattandosi di docenti assunti su posto comune, il predetto organico non può essere ovviamente utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità, salvo i casi in cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell’orario curricolare delle classi, risulti applicabile, in via analogica e su base volontaria, l’articolo 14, comma 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66».
Detto poi che la già citata Ordinanza Ministeriale n. 83/20 prevedeva all’articolo 1, comma 1 anche la possibilità di deroga ai tetti massimi e minimi del numero di alunni per classe previsti dal DPR 81/09, va preso in esame il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) del 13 ottobre sulle misure urgenti per il contenimento del contagio, valide fino al 13 novembre prossimo, ove all’articolo 1, comma 6, lettera r) si ribadisce la possibilità di effettuare le riunioni degli organi collegiali a distanza. Tale possibilità vale quindi anche per le riunioni dei GLO (Gruppi di Lavoro Operativi) per gli alunni con disabilità.
Nel medesimo DPCM, la successiva lettera s) prevede nuovamente la sospensione dei «viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate». Rispetto a questo, la Nota Ministeriale Protocollo n. 1870 ha chiarito che restano comunque consentite le attività didattiche ordinarie programmate in spazi esterni alla scuola (parchi, musei, cinema, teatri, biblioteche, ecc.) anche attraverso i «Patti di comunità», promossi e realizzati proprio per favorire il distanziamento fisico durante la didattica.
Rimangono possibili le attività di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro, solo nei casi in cui possano essere garantite tutte le misure previste per limitare le possibilità di contagio.
Altre annotazioni: il citato Decreto Legge 104/20, convertito con modificazioni, come detto, nella Legge 126/20, all’articolo 32, comma 6-sexties ha modificato l’articolo 1, comma 2-bis del Decreto Legge 22/20, prevedendo che nella scuola primaria anche la valutazione periodica durante l’anno, oltre a quella finale, sia espressa con un giudizio e non con un voto.
Infine, va segnalato il minuzioso e dettagliato Allegato n. 21 al DPCM del 13 ottobre, inerente Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (versione del 28 agosto 2020).
Alcune osservazioni su quanto esposto. Il riferimento all’individuazione degli “alunni fragili” era già contenuto nel Protocollo di Sicurezza per la ripresa di settembre del 6 agosto 2020, ma quella terminologia aveva suscitato dubbi e perplessità, in particolare per gli alunni con disabilità, che alcuni ritenevano dovessero automaticamente essere considerati come “fragili”. Addirittura abbiamo ricevuto segnalazioni di alcune scuole che, in maniera del tutto arbitraria, illegittima e discriminatoria, hanno preteso dai soli alunni con disabilità dei certificati medici che ne attestassero l’idoneità a frequentare in presenza la scuola. Si attendeva quindi da tempo – la scuola è iniziata ormai da un mese! – questa Ordinanza chiarificatrice che fugasse ogni pericoloso automatismo per gli alunni con disabilità, specificando espressamente che: «È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata».
Per quanto poi concerne le nomine del personale aggiuntivo da parte degli Uffici Scolastici Regionali, esse possono essere effettuate le sulla base di appositi finanziamenti straordinari che andranno ripartiti per metà sulla base del numero degli alunni e per l’altra metà sulla base del numero delle richieste provenienti dalle singole scuole. Queste nomine straordinarie serviranno a venire incontro alla necessità di eventuale divisione delle classi e per un maggiore impegno di sanificazione continua dei locali delle scuole.
Quanto infine alla possibilità di aumentare o ridurre il numero di alunni per classe senza più il limite del 10% contenuto nel DPR 81/09, riteniamo che il tetto massimo di 20 alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità (articolo 5, comma 2 del DPR 81/09) non possa essere superato applicando l’Ordinanza Ministeriale n. 83/20, poiché quest’ultima è una norma di carattere “generale”, mentre l’articolo 5, comma 2 del DPR citato è una norma di carattere “speciale”, non modificabile, quindi, da una norma di carattere “generale”, in forza di un fondamentale principio di interpretazione delle norme giuridiche.