Com’è noto, tramite il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) del 3 novembre, il Governo ha previsto ulteriori misure restrittive per limitare la diffusione del Covid-19, valide fino al 3 dicembre e che sostituiscono quelle previste dal precedente DPCM del 24 ottobre, differenziandosi anche a livello regionale in tre zone.
Per quanto riguarda l’àmbito della scuola, rispetto alle Regioni di Area Gialla si ribadisce che (articolo 1, comma 9, lettera s) «l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina [grassetti nostri in questa e nelle successive citazioni, N.d.R.]».
Si prevede invece che «le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado» adottino «forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica […] in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata».
Più avanti, quindi, si stabilisce che «le riunioni degli organi collegiali [e quindi anche i GLO-Gruppi di Lavoro Operativi degli alunni con disabilità, N.d.A.] delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado» possano «essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni».
Nella successiva lettera t del medesimo comma si conferma quanto già previsto nei precedenti DPCM del 13 e 24 ottobre scorsi, ovvero che «sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento [ex alternanza scuola-lavoro, N.d.A.], nonché le attività di tirocinio […] da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti».
Per quanto concerne le Regioni di Area Arancione, si applicano per le scuole le stesse misure previste dall’articolo 1 in riferimento l’Area Gialla. Essendo per altro vietato in tali zone il trasferimento da un Comune diverso da quello di residenza, tranne che per ragioni di lavoro, studio, salute e necessità, l’articolo 2, comma 4, lettera a prevede esplicitamente che siano «comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita».
E infine le Regioni di Area Rossa, rispetto alle quali l’articolo 3, comma 4, lettera f del DPCM prevede che: «Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia […] e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata».
Anche in queste Regioni il citato articolo 3, comma 4, lettera prevede un’apposita deroga al divieto di spostamento tra Comuni.
A seguito dell’emanazione del DPCM del 3 novembre, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’importante Nota Protocollo n. 1990 del 5 novembre, che, oltre ad esporre in maniera chiara e dettagliata le misure del nuovo DPCM relative alla scuola e alla didattica digitale integrata (DDI), esplicita il diritto per gli alunni con disabilità all’inclusione effettiva con un gruppo di compagni in presenza.
«In generale – vi si legge -, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI [Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.], nell’àmbito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse».
La stessa Nota Ministeriale chiarisce ulteriormente che la didattica in presenza può essere prevista anche per alunni con bisogni educativi speciali (BES), alunni impossibilitati ad utilizzare la DDI da casa e alunni figli di personale sanitario o di altri servizi pubblici essenziali: «le medesime comunità educanti – si scrive – valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili. Nell’àmbito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza».
Infine la Nota ricorda «la necessità di garantire il diritto all’istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione famigliare, l’autorità sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario».
Nel DPCM del 3 novembre, dunque, viene richiamata espressamente la garanzia della didattica in presenza per gli alunni con disabilità e anche con BES nei casi in cui è invece prevista per tutti la didattica a distanza (scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio nazionale e anche negli ultimi due anni delle scuole secondarie di primo grado nelle Regioni di Area Rossa). Si parla proprio di «mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali», evidenziando quindi anche la necessità di garantire l’effettiva inclusione di questi alunni.
Pertanto, pur essendo stata innalzata al 100% la didattica a distanza nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, secondo le diverse Aree Regionali, resta valido quanto scritto in altra sede dal nostro Osservatorio, a commento del precedente DPCM del 24 ottobre, sulla necessità di garantire la didattica in presenza per gli alunni con disabilità insieme ad un gruppetto di compagni (che potrebbero anche ruotare), proprio per un’effettiva inclusione, oltre che per il diritto allo studio, scongiurando in tal modo il rischio di creare “classi speciali” in presenza, formate dai soli alunni con disabilità della scuola.
Se poi ve ne fosse ancora bisogno, la citata Nota Ministeriale n. 1990 conferma definitivamente, in maniera chiara e inequivocabile, che agli alunni con disabilità dev’essere garantito non solo il diritto allo studio in presenza, ma anche quello all’effettiva inclusione con un gruppo di compagni. In tal senso, l’inciso «i dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità» significa che i docenti curricolari, con il docente di sostegno (e l’eventuale assistente all’autonomia e alla comunicazione) devono svolgere in presenza le lezioni all’alunno con disabilità e al gruppetto di compagni presenti a scuola con lui e, in contemporanea, a distanza al resto della classe.
Registriamo, purtroppo, che l’Ufficio per l’Inclusione Scolastica della Direzione Generale dello Studente del Ministero dell’Istruzione, seguito dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, hanno riaffermato l’insussistenza del diritto alla didattica in presenza per gli studenti con disabilità, parlando di una semplice “possibilità” e citando in tal senso il DPCM. All’interno di quest’ultimo si parla effettivamente di «possibilità della didattica in presenza», aggiungendo però, subito dopo, che «è necessario farlo qualora serva l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali». E questo richiamo alla «necessità», sia l’Ufficio Ministeriale che l’Ufficio Regionale Umbro sembrano proprio ignorarlo, così come sembrano ignorare le parole della Nota Ministeriale n. 1990/20, quando vi si scrive che occorre realizzare «il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità» e che «tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale». (Salvatore Nocera)