Disabilità e permessi: alcuni chiarimenti dall’INPS

«La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi da COVID-19, ha comportato il dilatarsi dei tempi di attesa per il cittadino e il moltiplicarsi delle domande dei benefìci presentate nelle more dell’iter sanitario di revisione»: si apre così un recente messaggio dell’INPS, che intende fornire una serie di chiarimenti ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità che abbiano presentato per la prima volta, o in revisione, la domanda per i vari benefìci legati alla loro condizione

Insegna dell'INPSCome segnala l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio, l’INPS ha prodotto il 13 gennaio il Messaggio n. 93, fornendo una serie di chiarimenti rivolti ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità che abbiano presentato per la prima volta, o in revisione, la domanda per i benefìci legati alla loro condizione, vale a dire i permessi ai sensi dell’articolo 33 della Legge 104/92, ovvero la riduzione dell’orario lavorativo o tre giorni mensili di congedo per i lavoratori con disabilità, e le misure di cui all’articolo 42 del Decreto Legislativo 151/01, cioè il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari alternativi al precedente, nonché il congedo straordinario.

Da sottolineare la premessa del Messaggio diffuso dall’Istituto, ove si scrive che «la sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da COVID-19, ha comportato il dilatarsi dei tempi di attesa per il cittadino e il moltiplicarsi delle domande dei benefìci […] presentate nelle more dell’iter sanitario di revisione [grassetti nostri in questa e nelle successive citazioni, N.d.R.]».

Per quanto riguarda dunque i lavoratori che presentano per la prima volta la domanda, tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario di revisione, e che quindi non risultano precedentemente autorizzati alle prestazioni di cui si è detto, la domanda stessa «sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione. Qualora all’esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di gravità, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza. Diversamente, qualora all’esito della revisione non risulti confermata la disabilità con connotazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito».
Per quanto concerne, invece, i lavoratori già titolari dei benefìci, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, essi conservano, nel periodo che intercorre tra la scadenza della prestazione e la visita di accertamento (già prenotata), « tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura», potendo quindi continuare a usufruirne anche prima della conclusione del procedimento di revisione.

«Le Strutture territoriali [dell’INPS, N.d.R.] – conclude il Messaggio – avranno cura di riesaminare, alla luce di tali chiarimenti, i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite, relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o la prescrizione del diritto». (S.B.)

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