«Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020»: a quale beneficio si riferiscono queste parole contenute nel terzo comma dell’articolo 22 bis del Decreto Legislativo 137/20 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito successivamente nella Legge 176/20? Si riferiscono al congedo previsto per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.
A fornire ora le istruzioni amministrative sul diritto alla fruizione di tale beneficio, l’INPS ha prodotto il 12 gennaio scorso la Circolare n. 2/21, specificando i requisiti previsti, la durata del congedo, l’indennizzo delle giornate lavorative e le situazioni di incompatibilità.
Su tale tema, l’OMAR (Osservatorio Malattie Rare) ha prodotto un ampio approfondimento (a questo link) di cui suggeriamo senz’altro la consultazione ai Lettori. (S.B.)
Ricordiamo ancora il link dell’approfondimento curato dall’OMAR (Osservatorio Malattie Rare) sul tema della presente nota.
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