Nuove regole per l’IVA agevolata sui sussidi tecnici e informatici

Un recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha cambiato le regole per ottenere l’IVA agevolata (4% anziché 22%) sui sussidi tecnici e informatici destinati alle persone con disabilità. Qualora infatti il collegamento funzionale fra il sussidio stesso e la menomazione della persona che richiede l’agevolazione non risulti dai verbali di invalidità/handicap, la certificazione attestante tale collegamento sarà rilasciata dal medico curante e non da un medico specialista dell’ASL, come richiesto in precedenza

Giovane con disabilità in carrozzina al computerDopo il Decreto prodotto il 7 aprile scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono cambiate le regole per ottenere l’IVA agevolata (4% anziché 22%) sui sussidi tecnici e informatici destinati alle persone con disabilità.
Per accedere al beneficio continua a rimanere valido il requisito di essere in possesso di un verbale attestante l’invalidità funzionale permanente, rilasciato dalla Commissione competente e da esibire in copia all’atto dell’acquisto. A tal fine è valida sia la certificazione di handicap, come da Legge 104/92 (non è richiesta la condizione di gravità), sia il certificato di invalidità civile (senza alcuna specificazione di eventuali limiti di percentuale di invalidità).
Le novità, invece, riguardano la prescrizione autorizzativa. Se prima, infatti, ne era richiesta una specifica rilasciata da un medico specialista dell’ASL di residenza, attestante il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico e informatico e la menomazione della persona richiedente l’agevolazione, con la nuova disciplina si richiede che il collegamento funzionale di cui sopra debba risultare dai verbali di handicap/invalidità, che saranno riformulati in modo da contenere anche questa informazione. In assenza di tale specificazione, la certificazione attestante il collegamento funzionale fra sussidio e menomazione sarà rilasciata dal medico curante (non più da uno specialista dell’ASL), e andrà esibita anch’essa in copia all’atto dell’acquisto.
A rimanere invariata, infine, è la definizione di sussidi tecnici e informatici contenuta nel primo comma dell’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998, ovvero: «Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di  natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio». (Simona Lancioni)

La presente nota è già apparsa nel sito di Informare un’H-Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa), e viene qui ripresa – con alcuni riadattamenti al diverso contenitore – per gentile concessione.

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