Nell’ordinamento italiano, la figura del docente specializzato vede le proprie origini nel Regio Decreto n. 1297 del 26 aprile 1928. Più recenti disposizioni di legge, poi, quale il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 970 del 31 ottobre 1975, ne hanno regolato natura e scopi: l’articolo 8 di tale Decreto, infatti, disponeva che il personale direttivo e docente impiegato nelle scuole aventi particolari finalità dovesse essere dotato di apposito titolo di specializzazione.
Negli Anni Novanta l’importanza di tale titolo è stata ribadita, in quanto la Legge Quadro sulla disabilità 104/92 ha sancito che alle persone in situazione di disabilità siano «garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati». Per il docente di sostegno vi è quindi l’obbligo, al fine di esercitare la professione, di conseguire la specializzazione. Tuttavia, ciò che nell’ordinamento resta saldo e pacifico, si è scontrato nel corso degli anni con la realtà, fatta di numerosissime nomine conferite a docenti sprovvisti del titolo di specializzazione, a causa della carenza di insegnanti specializzati.
Per venire ai giorni nostri, lo scorso anno si è concluso il IV ciclo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni e alunne in situazione di disabilità. I docenti specializzati e con tre annualità di servizio hanno potuto partecipare al Concorso Straordinario, bandito nell’estate 2020, mentre gli specializzati senza le tre annualità ne sono stati esclusi, nonostante la carenza di personale qualificato in ruolo. Ad essi è stata data la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario, bandito anch’esso nell’estate 2020, l’espletamento delle cui prove, però, a differenza di quelle dello Straordinario, viene rimandato da tempo. Di conseguenza, i docenti senza tre annualità di servizio, ugualmente selezionati, formati e preparati, stanno ricoprendo incarichi a tempo determinato con una minima possibilità di garantire agli alunni e alle alunne in situazione di disabilità il loro diritto alla continuità didattica, possibilità data dall’attuale meccanismo delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
È appena il caso di ricordare che la continuità didattica dovrebbe guidare le scelte del Legislatore, eppure per molti studenti è stato proprio il recente Decreto Legge 73/21 (Misure urgenti connesse all’emergenza del Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), meglio noto come “Decreto Sostegni bis”, a far venire meno quella già minima certezza. Il Piano Assunzioni di quest’ultimo, infatti, prevede allo stato attuale una procedura straordinaria di assunzioni dalle Graduatorie Provinciali per la Supplenza e secondo la formulazione del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (articolo 59), i requisiti sono la specializzazione o abilitazione contestualmente a tre anni di servizio svolti nella scuola statale. Ancora una volta, dunque, vengono esclusi i docenti specializzati senza le tre annualità di servizio, seppur titolati e nonostante la necessità emergenziale di personale qualificato in ruolo. Con loro, gli studenti seguiti nell’anno scolastico 2020-2021 saranno costretti, nel settembre prossimo, ad adattarsi all’ennesimo nuovo docente.
Come docenti di sostegno specializzate, dunque, proponiamo che il citato articolo 59 del “Decreto Sostegni bis” venga modificato e che sia concesso a tutta la categoria dei docenti specializzati sul sostegno di poter partecipare alla procedura di assunzione dalle Graduatorie Provinciali per la Supplenza, indipendentemente dal numero degli anni di servizio e rispettando l’ordine delle stesse Graduatorie Provinciali (I fascia e I fascia aggiuntiva). Riteniamo infatti che tutti i docenti specializzati meritino la possibilità di accedere al ruolo, quale prospettata dal “Decreto Sostegni bis”. Per altro, con il sistema della call veloce (chiamata veloce), sarebbe possibile assumere personale specializzato nelle Regioni in cui è carente, evitando dunque di ricorrere a personale non specializzato.
E appare anche necessaria una valorizzazione del servizio titolato sul sostegno tramite una riformulazione dei criteri di assegnazione del punteggio di servizio affinché vi sia un meccanismo di immissione in ruolo e/o supplenza che tenga conto dell’anno di specializzazione, al fine di rendere il titolo e l’esperienza titolata quali requisiti determinanti nell’esercizio della professione, così come previsto dall’ordinamento.
Infine, si propone la cancellazione della norma che preclude la partecipazione al concorso successivo qualora non si sia superato quello precedente.