«L’assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della L. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza alla persona con disabilità, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse, integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari»: è in base a tale motivazione che con l’Ordinanza n. 17102, pubblicata il 16 giugno scorso, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore, avverso una Sentenza emessa in precedenza della Corte d’Appello di Bari.
Analizzando in profondità tale provvedimento (a questo link), il Centro Studi Giuridici HandyLex propone anche un utile excursus sull’intera materia dei permessi previsti dalla Legge 104, specificando da chi e come essi debbano essere richiesti, a partire dall’articolo 33 (Agevolazioni) della stessa Legge, che ne fissa le condizioni, oltreché tenendo conto anche di successive modificazioni legislative.
Un approfondimento di cui suggeriamo certamente la consultazione ai Lettori e alle Lettrici (S.B.)
Ricordiamo ancora il link al quale è disponibile l’approfondimento del Centro Studi Giuridici HandyLex di cui si parla nella presente nota.