«Il grado di accessibilità di infrastrutture, mezzi di trasporto e informazioni è in crescita a livello italiano e internazionale, tuttavia non può dirsi ancora ottimale. Per questo in numerosi casi diventa importante, per le persone a ridotta mobilità, poter accedere a un servizio di assistenza dedicato, che le supporti nelle fasi cruciali del viaggio»: lo si legge nell’ampio approfondimento curato dal Centro Studi Giuridici HandyLex della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), interamente dedicato ai diritti dei passeggeri a ridotta mobilità nei viaggi in aereo, treno e nave, di cui suggeriamo senz’altro la consultazione (a questo link).
Introdotto da una parte dedicata al quadro normativo internazionale, ovvero ai vari Regolamenti entrati in vigore negli ultimi quindici anni nell’Unione Europea, per armonizzare la disciplina dei servizi di trasporto in tutti i Paesi comunitari, l’approfondimento precisa anche, inizialmente, che «per persone a ridotta mobilità si intendono non solo le persone con disabilità (motoria, visiva, uditiva, intellettiva), ma anche quei passeggeri che – pur non avendo una disabilità – hanno esigenze simili (ad esempio: persone anziane, bambini piccoli, mamme in gravidanza, persone obese, persone con problemi di salute, persone con infortuni temporanei ecc)».
Viene altresì puntualizzato come «l’accessibilità dei trasporti per le persone a ridotta mobilità dipenda dalla combinazione di vari fattori, fra cui quella delle infrastrutture (aeroporti, stazioni, porti), quella dei mezzi di trasporto (aerei, treni, navi), la disponibilità di informazioni utili e accessibili per pianificare e gestire il viaggio e il servizio di assistenza dedicato alle stesse persone a ridotta mobilità». (S.B.)
Ricordiamo ancora il link al quale è disponibile l’approfondimento curato dal Centro Studi Giuridici HandyLex.
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