Il 6 agosto scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 111/21, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Successivamente il Ministero dell’Istruzione ha emanato tre provvedimenti volti a garantire la riapertura delle scuole in presenza nei prossimi giorni. Si tratta esattamente del Piano Scuola 2021-2022 (Decreto Ministeriale 257/21, del Protocollo d’Intesa con le Organizzazioni Sindacali del 14 agosto e del Decreto Interministeriale 265/21 del 16 agosto, sulla ripartizione dei fondi alle scuole. Vediamone i contenuti uno per uno.
Il Piano Scuola 2021-2022 prevede la didattica in presenza elencando le diverse azioni concrete da realizzare nelle scuole in forza dell’autonomia scolastica e aggiornando le norme previste per lo scorso anno. Ad esempio, nelle cosiddette “Zone Bianche” potranno essere riprese le visite didattiche e di istruzione nel rispetto di tutte le norme di prevenzione e sicurezza.
Qui spicca il paragrafo a pagina 13 del Piano, concernente Disabilità e inclusione scolastica, che vale la pena riportare integralmente: «Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d’intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva. Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare “accomodamenti ragionevoli”, coerenti con le seguenti indicazioni del CTS [Centro Territoriale di Supporto, N.d.R.]: “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi».
Viene inoltre confermata (articolo 58, comma 1, lettera d del Decreto Legge 73/21, cosiddetto “Decreto Sostegni Bis”, convertito con modifiche nella Legge 106/21), l’attenzione alle «necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza».
Resta per altro sempre possibile per gli “alunni e le alunne fragili” (come definiti dall’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale 134/20), la possibilità di usufruire dell’istruzione domiciliare: «Anche per quanto attiene l’istruzione domiciliare – si legge infatti nel Piano Scuola -, il Dirigente Scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo».
È importante evidenziare come venga ribadita la «priorità irrinunciabile alla presenza quotidiana a scuola» degli alunni e delle alunne con disabilità, sottolineando anche «nella vera e partecipata dimensione inclusiva», che comporta quindi la presenza dei compagni. Si auspica pertanto che, sulla base dell’esperienza dei due anni passati, sia prevista anche un’assistenza domiciliare per mezzo degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, agli alunni e alle alunne con disabilità che per motivi di salute debbono svolgere la didattica a distanza. Questo per non gravare sui familiari, che non potrebbero ad esempio lavorare, per poter seguire i figli in questo tipo di attività da casa.
Per quanto poi riguarda il Protocollo d’Intesa con le Organizzazioni Sindacali del 14 agosto, nell’àmbito della normativa generale emergenziale, ivi compresa quella sulla vaccinazione obbligatoria del personale scolastico, prevista dall’articolo 1, comma 6 del citato Decreto Legge 111/21, tra le numerose prescrizioni condivise nell’Intesa stessa, vanno segnalate:
° Tavolo Ministeriale Nazionale e Tavoli Regionali con la partecipazione anche dei Sindacati.
° Sostenere la campagna vaccinale degli studenti a partire dai 12 anni.
° Nomina di un referente Covid per istituto scolastico.
° Possibilità di effettuare tamponi al personale scolastico.
° Fornitura di mascherine monouso (anche trasparenti per gli alunni e le alunne con disabilità) e di gel disinfettante.
° Corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico.
° Individuazione di un medico competente in ogni scuola per la sorveglianza sanitaria.
° Prescrizione di un metro di distanza tra gli alunni e di due metri tra cattedra e banchi.
° Continua aerazione dei locali scolastici.
° Supporto psicologico e pedagogico-educativo per docenti e studenti.
° Gestione di persone sintomatiche all’interno della scuola.
° Possibilità di istituire in ogni scuola una commissione di monitoraggio sull’applicazione delle misure previste dall’Intesa.
Al momento in cui scriviamo, va qui rilevato, resta ancora da chiarire l’eventuale obbligo vaccinale per il personale non scolastico, ma operante nelle scuole, quali gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni e le alunne con disabilità e il personale addetto alle mense scolastiche.
Per quanto concerne, infine, la ripartizione dei fondi alle scuole, il citato Decreto Interministeriale 265/21 definisce quella tra le istituzioni scolastiche statali dei 350 milioni di euro stanziati dall’articolo 58, comma 4 del già citato Decreto Legge 73/21 (“Sostegni Bis”). Si tratta di fondi destinati all’acquisto di beni e servizi, con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021-2022.
I criteri di suddivisione di tali fondi tra le scuole sono previsti, nel modo seguente, dall’articolo 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 834/15: «Tipologia dell’istituzione scolastica. Consistenza numerica degli alunni. Numero degli alunni diversamente abili [sic!]. Numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale. Numero delle classi terminali».
Il Decreto stesso prevede esplicitamente che parte di questi fondi debbano essere utilizzati per garantire tamponi gratuiti al personale scolastico fragile che non può essere vaccinato per motivi di salute certificati (Circolare del Ministero della Salute protocollo n. 35309/21).
Va sottolineato comunque in conclusione che vista la volontà di taluni docenti di non vaccinarsi, ma anche di non perdere lo stipendio (come previsto dal già citato Decreto Legge 111/21), bisognerà provvedere ad erogare fondi per la nomina di supplenti per tutti i casi di aspettativa preannunciati dai docenti no-vax.