IVA ridotta sui sussidi tecnico-informatici: i vari casi possibili

di Andrea Pancaldi
Addentrandosi nel quadro normativo a dir poco complesso che sta dietro a tali questioni, un'interpretazione ragionevole riguardante la documentazione necessaria ad ottenere le agevolazioni fiscali per l’acquisto di sussidi tecnico-informatici utilizzati dalle persone con disabilità, porta al momento a concludere che mentre in primavera sembrava di poter parlare di una reale semplificazione in materia, più recentemente la discussione è stata riaperta, in particolare dopo una Risposta ricevuta da un contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo perché

Giovane donna con disabilità al computerNel mese di maggio scorso, come avevamo scritto su queste stesse pagine (a questo e a questo link), un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 aprile scorso aveva dato gambe a quanto previsto dal “Decreto Semplificazioni” del 2020 (Decreto Legge 76/20, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito con modifiche nella Legge 120/20), in termini di “semplificazione” della documentazione utile ad ottenere le agevolazioni fiscali per l’acquisto di sussidi tecnico-informatici, così come definiti dalla normativa (per la definizione di “sussidio tecnico informatico” si veda a questo link), che limita tale agevolazione ad alcune tipologie di acquisti e alle persone che hanno la certificazione di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92. Le agevolazioni, difficile capirne la ratio, non sono previste per chi ha disabilità di tipo intellettivo.

Prima delle vacanze
In buona sostanza la novità diffusa era quella che bastava presentare la certificazione di invalidità o quella da Legge 104/92 e non più la «specifica prescrizione autorizzativa» redatta da un medico specialista di una ASL. Nel caso che dalla certificazione non si evincesse la correlazione funzionale tra le caratteristiche del deficit della persona interessata e l’oggetto che si intendeva acquistare, sarebbe servito aggiungere un certificazione del proprio medico curante, che certamente è molto più facile da interpellare, in termini di tempo… e di costi, rispetto a uno specialista ASL. Questo ovviamente al netto delle diverse competenze ed esperienze in materia di ausili, tecnologie, sussidi tecnico-informatici che le due figure possano avere, essendo da sempre gli specialisti ASL (fisiatri, ortopedici, neuropsichiatri…) i prescrittori degli ausili che, con il nuovo Nomenclatore Tariffario del 2017, comprendono anche gran parte di quelli tecnologici e informatici.
Le ragioni di queste modifiche si basavano anche sul fatto che a far data dal 15 settembre 2020, a seguito di cambiamenti normativi, le certificazioni rilasciate dalla Commissioni Mediche Integrate contengono anche una specifica indicazione circa i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali legate all’acquisto dei sussidi tecnico informatici.
Come si vede, un complesso accavallarsi di norme e di successive integrazioni e modifiche, arrivate inoltre in pieno periodo di pandemia, quando le visite per l’invalidità erano sospese (e infatti quasi nessuno ha mai visto direttamente un certificato con questo tipo di precisazioni) e sicuramente i vari lockdown hanno impattato anche sulla decisione di procedere ad acquisti di ausili e tecnologie da parte delle persone.
Qui va ricordato che al mese di luglio di quest’anno erano 1.180.000 le visite di “invalidità” in attesa, tant’è che l’INPS ha annunciato la creazione di un “Hub” apposito a Roma e il ricorso massiccio a valutazioni effettuate a partire dalla sola documentazione sanitaria prodotta.

Tornando ai sussidi tecnico-informatici, il recepimento di questi cambiamenti nel mondo della disabilità è stato double face: chi ha confermato che effettivamente i percorsi si semplificavano, potendo rivolgersi se necessario al proprio medico curante (se ne legga ad esempio a questo link), chi sottolineava invece, come anche il Centro di Studi Giuridici HandyLex, i rischi di possibili abusi, in termini di acquisti ingiustificati o di rivendita di ciò che si è acquistato a prezzo inferiore, dato che ovviamente i negozianti non possono avere le competenze per giudicare se da un certificato si evince o meno la necessità e l’appropriatezza di uno specifico acquisto rispetto a categorie quali ad esempio “comunicazione interpersonale” o “controllo dell’ambiente” che coinvolgono prodotti di larghissima diffusione e i cui confini non sono sempre facilmente identificabili, ancor più, poi, se correlati alle tante diverse tipologie di deficit.

Detto del complesso quadro normativo alle spalle, sta di fatto che la ricaduta mediatica a maggio, sia nei siti dell’area disabili che in quelli di taglio giuridico/fiscale, è stata univoca: «La specifica prescrizione autorizzativa va in pensione: basta il certificato di invalidità – raramente si è citato quello relativo alla 104 – e/o quello del proprio medico».

Dopo le vacanze
…Dopo le vacanze, invece, una Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un contribuente (la n. 578 del 3 settembre 2021: a questo link il testo) ha riaperto la discussione in materia.
L’agenzia stampa «FiscoOggi», curata dalla stessa Agenzia delle Entrate, pubblica una notizia dal titolo Non scade il certificato medico per fruire dell’Iva ridotta al 4%, in cui precisa che le certificazioni da presentare non hanno una data di scadenza in quanto riferite a «menomazioni funzionali permanenti». L’Agenzia delle Entrate, però, aggiunge anche un’altra precisazione, a dire il vero redatta, a parere di chi scrive, in maniera non chiarissima, non specificando ad esempio la differenza tra Commissione Integrata e Commissione ASL. Tale precisazione rimette in gioco la “specifica prescrizione autorizzativa” per quei certificati che non riportano il collegamento tra deficit e oggetto da acquistare e che sono stati rilasciati prima del 15 settembre 2020, data in cui, come detto, è entrata in vigore la modificazione legislativa che introduce tale dicitura nelle certificazioni emesse dalla Commissioni Integrate.

Per non correre il rischio di dire cose inesatte rispetto ad una situazione complicata, abbiamo chiesto un parere sia ad una delle sedi locali dell’Agenzia delle Entrate (al funzionario deputato a tale materia che, come si sa, è presente presso ogni sede della Agenzia), sia al citato Centro Studi Giuridici HandyLex. Ebbene, entrambi hanno condiviso la nostra interpretazione di quanto si possa ricavare dalla summenzionata Risposta n. 578.
Premesso che si deve trattare necessariamente di acquisti effettuati o ancora da effettuare a partire dal 4 maggio 2021, che il prodotto deve inquadrarsi come sussidio tecnico-informatico e che la persona con disabilità interessata deve avere la certificazione di handicap da Legge 104/92, schematicamente si può dire come di seguito:
° acquisto con certificazione della Commissione emessa dopo il 15 settembre 2020 (data dalla quale i verbali delle Commissioni Integrate riportano anche il riferimento ai sussidi tecnico-informatici, che prima non era previsto): basta il verbale se si evince il collegamento (quindi se si ha il verbale della Commissione Integrata), altrimenti serve anche un certificato ad hoc del medico curante (se si ha quindi un verbale di commissione ASL che non riporta tali riferimenti).
° acquisto con certificazione della Commissione emessa prima del 15 settembre 2020: serve in ogni caso, sia con verbale di invalidità che con verbale di certificazione da Legge 104/92, ancora la specifica prescrizione autorizzativa di uno specialista ASL.

Questo è quanto si può ragionevolmente interpretare alla data odierna. Se l’Agenzia delle Entrate nazionale e HandyLex produrranno ulteriori specificazioni in forma scritta, ve ne daremo conto su questa testata.

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