A seguito della recente Sentenza 9795/21 con cui il Tribunale Amministrativo (TAR) del Lazio ha annullato i nuovi modelli di PEI (Piani Educativi Individualizzati) per gli alunni e le alunne con disabilità, previsti dal Decreto Interministeriale 182/20 e dagli allegati di esso [se ne legga già ampiamente su queste pagine, N.d.R.], il Ministero dell’Istruzione ha diramato il 17 settembre la Nota Protocollo n. 2044, contenente Indicazioni operative per la redazione del PEI per l’a.s. 2021-2022.
Va innanzitutto giudicato positivamente che la Nota abbia voluto immediatamente sottolineare l’assoluta necessità di dare «continuità all’azione educativa e didattica» e l’«assoluta preminenza del diritto allo studio» per gli alunni e le alunne con disabilità. Concretamente, vi si specifica poi che «le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del Decreto Legislativo 66/17». E tuttavia stanno pervenendo anche al nostro Osservatorio numerose domande e richieste di chiarimenti da parte di famiglie e di scuole sulla parte conclusiva della frase seguente: «Prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella Sentenza [del TAR Lazio], cui comunque si rimanda per un’attenta lettura e applicazione».
In molti, dunque, stanno riflettendo sulle forti perplessità che quella Nota Ministeriale suscita nella parte in cui asserisce che non si potrà fare più nemmeno quello che si è sempre fatto prima dell’emanazione del Decreto Interministeriale 182/20, annullato dal TAR Lazio, in particolare per due importanti aspetti, ossia da una parte la possibilità di prevedere una riduzione di orario di frequenza scolastica, dall’altra la possibilità di prevedere il cosiddetto “esonero” da una o più materie per svolgere attività alternative.
La citata Sentenza del TAR, infatti, tra le considerazioni di diritto che hanno portato all’annullamento dei nuovi PEI, parla al punto 7.2 anche di: «possibilità di esonero generalizzato degli alunni disabili da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate […] – facoltà di predisposizione di un orario ridotto di frequenza alle lezioni, in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute per terapie e/o prestazioni di natura sanitaria».
Tali motivazioni, per le quali per altro non si rileva una normativa specifica di riferimento, sono state pedissequamente riportate dal Ministero nella propria Nota e hanno giustamente allarmato diverse famiglie e Dirigenti Scolastici che, come per gli anni passati, avevano invece già previsto queste misure per alcuni alunni o alunne con disabilità.
È noto infatti a tutti che queste due possibilità erano già esistenti ben prima dell’emanazione del Decreto Interministeriale 182/20 sui nuovi modelli di PEI e per questo bisogna evidenziare che la Sentenza del TAR del Lazio ne parla erroneamente come di «innovativi istituti contemplati dal decreto impugnato».
L’annullamento del Decreto 182/20, quindi, può annullare solo le reali novità presenti in esso, riportando automaticamente in vigore la normativa precedente modificata o sostituita, ma non annulla queste possibilità che invece – come si dirà ancora più oltre -, erano già previste e normate da molti anni.
Per quanto riguarda la riduzione dell’orario di frequenza, nell’ottica del principio di personalizzazione del percorso scolastico e di quello dell’autonomia scolastica, essa si è sempre realizzata, se concordata in sede di GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione) e indicata nel PEI dei singoli alunni. Pur convenendo che le terapie riabilitative dovrebbero avvenire al di fuori dell’orario scolastico, per non andare a ridurre la frequenza scolastica degli alunni, è pur vero che non è concretamente possibile garantirle a tutti gli alunni in orario extrascolastico e pertanto non si può ora andare a precludere ad anno iniziato delle attività così essenziali per gli alunni o le alunne che ne hanno bisogno.
Naturalmente le riduzioni di orario debbono essere richieste dalle famiglie solo se strettamente necessarie a soddisfare reali e importanti bisogni dei propri figli, quali, ad esempio, l’incapacità di rimanere a scuola per tutte le ore di frequenza previste o altri impegni importanti per l’alunno (che non necessariamente devono essere terapie) ecc.
La riduzione di orario, invece, non deve assecondare le illegittime richieste che purtroppo talune scuole fanno alle famiglie per propria “comodità” o per loro “incapacità a gestire” l’alunno con disabilità per tutte le ore di frequenza previste per la sua classe, ad esempio quando non vi sia la “copertura” di tutte le ore con l’insegnante di sostegno o con l’assistente all’autonomia e la comunicazione. Tali riduzioni di orario, infatti, erano e restano illegittime, perché il diritto alla frequenza scolastica non è in alcun modo vincolato alla presenza di una di queste due figure.
Purtroppo non è superfluo ricordare che l’alunno con disabilità è un alunno della classe al pari dei compagni e quindi anche un alunno di tutti i docenti della classe, che debbono ciascuno prendere in carico il suo percorso scolastico.
Se quindi la riduzione di orario viene incontro ad effettive esigenze dell’alunno (nemmeno della famiglia!), allora è corretto e opportuno che possa essere prevista e formalizzata nel PEI. E infatti questo si è sempre previsto e fatto, anche molto prima del Decreto Interministeriale ora annullato.§
A tal proposito va ricordato che la Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, riprendendo ed esplicitando meglio l’articolo 14, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 122/09, aveva chiarito in maniera inequivocabile (da ormai più di dieci anni!) la possibilità per le scuole di individuare situazioni specifiche per le quali le assenze di tutti gli alunni, con e senza disabilità, non entrano nel computo per la validità dell’anno scolastico. E, tra quelle elencate come esemplificative, naturalmente rientrano anche le attività di «terapia e/o cura programmate». Ma quella Circolare del 2011 andava anche oltre, esplicitando cioè l’autonomia delle singole scuole nell’individuare ulteriori situazioni di assenza che potessero derogare al limite massimo di assenze per la validità dell’anno scolastico. L’unica condizione posta era che tali assenze non pregiudicassero la possibilità per i docenti di avere sufficienti elementi di valutazione dell’alunno.
A questo punto, quindi, non si comprende come la Sentenza prodotta nelle scorse settimane dal TAR del Lazio, che ha annullato solo il Decreto Interministeriale 182/20, ma non queste precedenti norme, possa in qualche modo restringere la possibilità di concordare riduzioni di orario, come invece la Nota Ministeriale del 17 settembre afferma.
I nuovi modelli di PEI semplicemente prevedevano che la riduzione di orario dovesse essere dettagliatamente motivata e giustificata dal reale bisogno dell’alunno, proprio per evitare quelle riduzioni illegittime che venivano realizzate per “comodità” delle scuole o delle famiglie, riducendo però il diritto allo studio dell’alunno.
Parimenti, per quanto concerne l’eventuale concordata sostituzione di alcune materie con attività alternative (impropriamente chiamata “esonero” nel Decreto Interministeriale 182/20), anche questa è una possibilità già esistente ben prima del Decreto 182/20. Infatti è già dal lontano 1992 che l’articolo 16 della Legge 104/92 prevede espressamente al comma 1 che nella valutazione degli alunni sia « indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline».
Al comma 2, poi, quello stesso articolo 16 della Legge 104 stabiliva che nella scuola dell’obbligo (che all’epoca durava sino alla terza media) la valutazione dell’alunno dovesse «valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali».
Quindi, alla luce dell’autonomia scolastica regolata dal DPR 275/99, il GLO può prevedere nel PEI degli obiettivi didattici personalizzati, anche al di fuori del rigido rispetto delle indicazioni nazionali.
Già tali norme, pertanto, legittimerebbero la sostituzione di alcune discipline con altre attività alternative.
A questo punto si arriva ad un importante ulteriore quesito: l’Ordinanza Ministeriale 90/01 è da ritenersi realmente abrogata? È infatti proprio l’articolo 21, comma 4 del Decreto Interministeriale 182/20 che aveva sancito: «con l’entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90». Però, ormai, tale previsione è stata annullata, insieme a tutto il Decreto Interministeriale che la conteneva.
Il punto è che anche quella “storica” Ordinanza del 2001 aveva previsto (articoli 11 e 15), rispettivamente per gli esami della scuola secondaria di primo e di secondo grado, la possibilità di valutare il percorso personalizzato (per il primo grado) e differenziato (per il secondo grado) degli alunni con disabilità, che quindi si possono anche discostare dai programmi ministeriali. Tale previsione è stata in ogni modo confermata anche dal più recente Decreto Legislativo 62/17, rispettivamente all’articolo 11 e all’articolo 20 per i due gradi di scuola secondaria.
Nemmeno queste norme, naturalmente, sono state intaccate dall’annullamento del Decreto 182/20 e quindi restano in vigore. Pertanto nuovamente non si comprende perché la recente Nota Ministeriale affermi il contrario, semplicemente riprendendo delle considerazioni contenute nella Sentenza del TAR del Lazio.
Si confida, dunque, che il Ministero voglia al più presto chiarire ulteriormente questi aspetti, esplicitando che la Sentenza del TAR Lazio ha effetti esclusivamente sull’annullamento di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 182/20 e non sulle normative precedenti alla sua emanazione. Non potrebbe del resto essere altrimenti, essendo una Sentenza solo abrogativa e non potendo avere potere di modifica di norme non contemplate nel ricorso e non annullate dalla Sentenza stessa.
In attesa di questo chiarimento, i genitori – che si vedranno probabilmente impossibilitati a concordare con la scuola un orario ridotto per tutto l’anno, per specifiche esigenze del figlio (come potrebbe essere la partecipazione ad attività riabilitative, ma non solo) – dovranno utilizzare la possibilità dell’entrata posticipata o dell’uscita anticipata giornaliera del figlio, invocando anche le deroghe previste nella citata Circolare Ministeriale 20/11 per la validità dell’anno scolastico.