Come noto, per le prestazioni economiche erogate dall’INPS, vincolate al fatto di non superare un determinato limite di reddito, il cittadino/cittadina titolare è tenuto/a annualmente a comunicare all’Istituto i propri redditi. Riguardo all’invalidità civile, si parla praticamente di tutte le prestazioni, ad eccezione dell’indennità di accompagnamento.
La comunicazione può essere fatta sul sito dell’INPS attraverso la compilazione del Modello RED, cui sono obbligati anche i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni perché non devono – o non possono – essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (con il 730 o Unico).
A tal proposito l’INPS ha pubblicato qualche giorno fa un comunicato stampa, informando che a coloro i quali non abbiano comunicato i redditi, l’Istituto sta inviando una raccomandata, con cui viene comunicata la sospensione temporanea delle prestazioni di invalidità civile in godimento.
Vi si legge tra l’altro che «le prestazioni saranno nuovamente erogate solo dopo che l’interessato, beneficiario della pensione, avrà comunicato all’Istituto i redditi mancanti, presentando domanda di ricostituzione reddituale, accedendo direttamente con il proprio SPID, CIE e CNS al sito web dell’Istituto ovvero tramite i servizi offerti dai Patronati delegati a tale attività».
«Una volta sospesa la prestazione – si legge ancora -, gli interessati avranno ulteriori 120 giorni di tempo per comunicare i redditi mancanti relativi agli anni dal 2017 al 2021. Dopo i 120 giorni la prestazione sarà definitivamente revocata e saranno recuperate le erogazioni non dovute. In questa fase non sono interessate le pensioni erogate ai beneficiari con amministratore di sostegno o con rappresentante legale o con tutore che non abbiano comunicati i redditi: per loro la comunicazione della sospensione sarà inviata nei primi mesi del prossimo anno».