Noto anche come “Decreto Sicurezza Lavoro”, il Decreto Legge 146/21 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), entrato in vigore il 22 ottobre, apporta anche alcune novità a misure già introdotte, che interessano le persone con disabilità e le loro famiglie, oltreché i datori di lavoro.
L’articolo 8, ad esempio, modifica nel seguente modo l’articolo 26 del Decreto Legge 18/20* (articolo dedicato alle Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato): nel comma 1 di quello stesso articolo 26, infatti, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, non computabile ai fini del periodo di comporto, è considerato fino al 31 dicembre 2021.
L’articolo 9, poi, riguardante i Congedi parentali, introduce novità in vigore anch’esse fino al 31 dicembre 2021, prevedendo al comma 1, per i lavoratori dipendenti, genitori di figlio convivente minore di anni quattordici, in alternativa all’altro genitore, la possibilità di «astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto».
Lo stesso beneficio, ma a prescindere dall’età del figlio, è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, oltre che per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per quella della quarantena del figlio, anche nei casi in cui «sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura». Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
Per questi periodi di astensione – che sono coperti da contribuzione figurativa – è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa (comma 2), calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Decreto Legislativo 151/01), ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.
Il comma 3 dell’articolo 9, infine, dispone che «gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale».
Va qui ricordato che i congedi di cui all’articolo 32 del citato Decreto Legislativo 151/01 sono i congedi parentali di complessivi dieci mesi, fruibili entro i 12 anni di vita del bambino/bambina, mentre quelli di cui all’articolo 33 del medesimo Decreto si riferiscono al prolungamento di questi per i genitori di bambini o bambine con disabilità.
*Convertito con modificazioni nella Legge 27/20.