Convertito nella Legge 156/21, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto “Decreto Infrastrutture” (Decreto Legge 121/21), recante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, contiene alcune novità di interesse per le persone con disabilità, riguardanti il Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/92) e non solo.
Partiamo in ogni caso proprio dal Codice della Strada, registrando innanzitutto la scelta di adoperare un uso della terminologia più appropriato: all’articolo 3, comma 1, numero 53-bis, infatti, e poi in tutte le parti del Decreto in cui ricorrono, la parola «debole» è sostituita da «vulnerabile» e le parole «disabili in carrozzella» sono sostituite da «persone con disabilità».
Nell’articolo 7, poi, riguardante la Regolamentazione della circolazione nei centri abitati, al comma 1, la lettera d è sostituita con un testo che prevede come i Comuni possano, con Ordinanza del Sindaco, «riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari», tra gli altri, ai «veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2 del regolamento [grassetti redazionali in questa e nelle successive citazioni, N.d.R.]».
E ancora, all’articolo 10, dopo il comma 4, è inserito il 4-bis con il quale «è vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche».
All’articolo 188, quindi (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide), dopo il comma 3 è inserito il 3-bis il quale dispone che «ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati».
Aumentano inoltre aumentano le multe per chi occupa gli stalli riservati ai veicoli per persone con disabilità (da 168 a 672 euro).
Per quanto poi concerne ciò che era stato introdotto dall’articolo 200-bis, comma 1, del Decreto Legge 34/20 (convertito nella Legge 77/20), e che riguardava le «persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta», esso è stato esteso a «persone con invalidità».
Tale misura, in sostanza, consiste, per i residenti nei Comuni capoluoghi di Città Metropolitane o Capoluoghi di Provincia, di un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre di quest’anno per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.
Infine, l’articolo 1 bis del Decreto 121/21, relativo a Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità, dispone, per le persone con «ridotte o impedite capacità motorie permanenti», la possibilità di accedere alle agevolazioni per gli adattamenti del veicolo, presentando «una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».