Proroga dello stato di emergenza: i “lavoratori fragili” e i congedi parentali

Con la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, decisa nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, è stata prorogata anche la possibilità di lavorare in “smart working” (“lavoro agile”), per i cosiddetti “lavoratori fragili”, le cui esatte caratteristiche, però, dovranno essere definite da un successivo Decreto. E anche i congedi parentali al 50% della retribuzione, per i genitori con figli o figlie con disabilità grave sono coinvolti nel provvedimento

Uomo con disabilità motoria al lavoroCon la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, decisa il 14 dicembre dal Consiglio dei Ministri, è stata prorogata anche la possibilità di lavorare in smart working (“lavoro agile”), per i cosiddetti “lavoratori fragili”, ovvero per coloro che – come era stato fissato dall’articolo 2-ter, inserito in sede di conversione in Legge del Decreto Legge 111/21 (se ne legga anche sulle nostre pagine), siano «lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Come tuttavia reso noto sempre a proposito del provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri, tramite un Decreto Interministeriale, «da adottare entro trenta giorni», si dovranno individuare «le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto».
Anche i congedi parentali al 50% della retribuzione, per i genitori con figli o figlie in quarantena a causa del Covid, sono coinvolti nella proroga dello stato di emergenza, e per i genitori di figli o figlie con disabilità grave, come definita dal citato articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, l’opzione viene concessa indipendentemente dall’età dei figli stessi e anche nel caso di chiusura dei Centri Diurni cui fanno riferimento questi ultimi. (S.B.)

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