Il Decreto Legge 5/22 del 4 febbraio scorso ha previsto una serie di nuove misure per la gestione a scuola dei casi positivi al Covid meno restrittive rispetto a quelle fissate dal precedente Decreto Legge 1/22 del 7 gennaio.
Come si legge per altro nelle osservazioni conclusive di un approfondimento curato dal Centro Studi Giuridici HandyLex (disponibile a questo link), «il nuovo Decreto Legge è di difficile lettura anche per gli addetti ai lavori, a causa dei numerosissimi richiami a norme che a loro volta richiamano altre norme, senza che i loro contenuti siano neppure accennati. Pertanto si costringono i lettori, anche esperti, a dover ricercare le tantissime norme e coordinarle tra loro. Per questo motivo si è preferito pubblicare la sintesi dell’articolo 6 del Decreto medesimo, pubblicata nelle News del Ministero dell’Istruzione».
Su tale sintesi ministeriale, dunque, divisa in specifici paragrafi (Scuola per l’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia; Scuola primaria; Scuola secondaria di I e II grado; Regime sanitario; Tamponi salivari molecolari) si basa l’approfondimento di HandyLex, tenendo tuttavia conto che nelle citate osservazioni conclusive vengono proposti alcuni utili rilievi sui contenuti, in riferimento, ad esempio, alla didattica in presenza per gli alunni e le alunne che abbiano concluso il ciclo vaccinale, oppure certificato l’esenzione dall’obbligo di vaccino, a causa delle loro condizioni di salute, o ancora siano guariti dal Covid, il tutto con una serie di annotazioni relative agli alunni e alle alunne con disabilità.
Si tratta quindi di un approfondimento di cui suggeriamo senz’altro la consultazione a tutti e tutte. (S.B.)
Ricordiamo ancora il link al quale è disponibile l’approfondimento curato dal Centro Studi Giuridici HandyLex.
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