Con riferimento alla nostra “Opinione” intitolata Nuovi PEI e Consiglio di Stato: ulteriori riflessioni su quella recente Sentenza, pubblicata nei giorni scorsi da «Superando.it», e letto il commento alla stessa a firma di Salvatore Nocera, chiediamo ulteriore spazio su queste pagine.
Scrive Nocera: «Le Associazioni ricorrenti che fanno parte del Comitato #NoEsonero affermano che, dal momento che il Consiglio di Stato non ha trattato tutti i punti della Sentenza con cui il TAR del Lazio aveva annullato il Decreto Interministeriale 182/20, ciò significherebbe che le illegittimità indicate dallo stesso TAR del Lazio rimarrebbero annullate». In tal modo, però, Nocera attribuisce al nostro Comitato [Comitato #NoEsonero, N.d.R.] affermazioni mai pronunciate e tantomeno contenute nella nostra precedente “Opinione”.
Invitiamo quindi l’avvocato Nocera a rileggere con maggiore attenzione quel nostro testo, per verificare come in nessun punto dello stesso venga riportata – ma nemmeno sottintesa – una simile considerazione giuridicamente ai limiti del ridicolo, essendo del tutto ovvio che la Sentenza 3196/22 del Consiglio di Stato, annullando la precedente Sentenza 9795/21 del TAR del Lazio, ha riportato in vita il Decreto Interministeriale 182/20 sui nuovi PEI (Piani Educativi Individualizzati) per gli alunni e le alunne con disabilità , con tutto il contenuto di esso.
Ciò che invece abbiamo voluto evidenziare, e che ribadiamo anche in questa nota, è che la circostanza innegabile che il Consiglio di Stato non sia entrato nel merito del contenuto del Decreto 182/20 abbia come conseguenza che tutte le critiche e le censure dettagliate svolte dai Giudici del TAR del Lazio – che al contrario del Consiglio di Stato erano entrati nel merito dei contenuti del Decreto in questione e che li avevano portati a dichiararne l’integrale illegittimità – debbano essere considerate ancora valide, e che alla luce di ciò, ben potranno le singole famiglie proporre ricorsi ai TAR Regionali di competenza, quando i propri figli subiranno violazioni, quali riduzioni di orario scolastico, esoneri da materie, confinamento nei cosiddetti “laboratori”, esclusione nel GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione) degli specialisti di fiducia, ruolo marginale della famiglia nel GLO stesso, tutte situazioni previste nel Decreto 182/20, giusto per riportare testualmente quanto affermato nella nostra precedente “Opinione”.
Preferiamo invece sorvolare sulle ultime considerazioni di Nocera in merito al “dialogo” tra FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e Ministero relativamente alla modifica di talune parti del Decreto in questione, posto che sarebbe opportuno che i suddetti “dialoghi” avvenissero nelle sedi preposte e con la partecipazione di tutti gli aventi diritto.
Risponde ancora una volta Salvatore Nocera, dell’Osservatorio AIPD (Associazione Italiana Persone Down) sull’Inclusione Scolastica, presidente del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
Con riferimento alla presente controreplica delle Associazioni aderenti al Comitato #NoEsonero che con il loro ricorso avevano ottenuto la sentenza del TAR Lazio sui Piani Educativi Individualizzati, poi riformata dal Consiglio di Stato, vorrei innanzitutto precisare che il dialogo avviato col Ministero per l’Istruzione è avvenuto nella sede istituzionale dell’Osservatorio Ministeriale Permanente sull’Inclusione Scolastica, in presenza di tutti i suoi membri.
Quanto alla precisazione relativa alla riproponibilità delle censure accolte dal TAR del Lazio e non esaminate dal Consiglio di Stato, concordo con tale possibilità e con l’esito positivo di talune di esse, che erano poi oggetto del suddetto dialogo col Ministero, come ad esempio la norma sul divieto posto alle famiglie di presentare più di un esperto nel Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione o la responsabilità contabile dei membri del Gruppo stesso, nonché l’impraticabilità delle Tabelle C e C1 allegate al Decreto 182/20 sulla quantificazione delle risorse, in mancanza delle apposite Linee Guida sulla formulazione del Profilo di Funzionamento. Ma su tali temi mi ero già ampiamente espresso a suo tempo su queste stesse pagine.
Ribadisco invece la mia opinione circa la possibile riforma da parte del Consiglio di Stato relativa ad eventuali reiterazioni di decisioni del TAR sulla sostituzione di talune discipline e sulla sostituzione con altre attività, perché ciò è possibile ed è previsto già dall’articolo 16, commi 1 e 2 della Legge 104/92 per il primo ciclo e dai “PEI differenziati” per il secondo ciclo di istruzione, come si è sempre fatto. Pretendere infatti che un alunno con “PEI differenziato” debba necessariamente svolgere discipline per lui incomprensibili , il cui studio e la cui valutazione gli provocherebbero pure disistima e regressione psicologica, mi sembra personalmente assurdo e frutto di pura ideologia.
Comunque su questa divergenza di opinioni, attendiamo cosa diranno TAR e Consiglio di Stato subito dopo il primo preannunciato ricorso.
Salvatore Nocera
Le organizzazioni aderenti al Comitato #NoEsonero che avevano presentato ricorso avverso il Decreto Interministeriale 182/20 sono: CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down), CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno), ASSI Gulliver (Associazione Sindrome di Sotos Italia), Autismo Abruzzo, APW (Associazione Persone Sindrome di Williams), Associazione Prader Willi Lombardia, Fondazione CEPIM, PianetaDown e Spazio Blu Autismo Varese.
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