Pubblicata il 7 giugno 2019 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed entrata in vigore dal 27 di quello stesso mese, la Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, ovvero l’European Accessibility Act (“Legge Europea sull’Accessibilità”), ha vissuto un percorso di cui anche «Superando.it» si è ripetutamente occupato (si vedano alcuni dei nostri contributi elencati nella colonnina a fianco).
In quell’occasione l’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità, aveva prontamente evidenziato sia i punti di forza che le criticità di tale norma, sottolineando tra questi ultimi anche i tempi eccessivamente lunghi di recepimento e applicazione della Direttiva da parte degli Stati Membri dell’Unione, se è vero che il primo termine era stato fissato per il 28 giugno 2022, il secondo sarà quello per il 28 giugno 2025, che diventerà addirittura il 28 giugno 2027 per alcuni prodotti e servizi.
Già entro la scadenza del primo termine, tuttavia, il Consiglio dei Ministri ha provveduto nei giorni scorsi ad approvare il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva, per far sì che la “Legge Europea sull’Accessibilità” entri a far parte del patrimonio giuridico del nostro Paese.
«Con l’approvazione dell’Accessibility Act– commenta la ministra per le Disabilità Erika Stefani nel sito di tale Dicastero -, i servizi e i prodotti informatici, come cellulari, e-book, le biglietterie elettroniche in stazioni e aeroporti, i bancomat dovranno rispettare determinati requisiti per essere accessibili a tutti. Si tratta di un’evoluzione in termini di inclusione delle persone con disabilità, che non devono incontrare barriere alla comunicazione ed essere autonome nella vita di tutti i giorni».
Si tratta quindi di un passaggio certamente importante, ferme restando anche le criticità presenti alla base stessa della Direttiva Europea, segnalate dal Forum Europeo sulla Disabilità e sintetizzate a suo tempo in italiano dal FID (Forum Italiano sulla Disabilità), assieme ai punti di forza, come riportiamo nel box in calce. (S.B.)
I punti di forza e le criticità della Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, individuati dal Forum Europeo sulla Disabilità (sintesi curata dal FID-Forum Italiano sulla Disabilità)
I punti di forza
° I requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi inclusi nella Direttiva sono obbligatori per gli appalti pubblici.
° Per prodotti e servizi non inclusi nell’Atto, la Direttiva fornisce un elenco di requisiti di accessibilità che possono aiutare a dimostrare la conformità alle disposizioni sull’accessibilità stabilite nella legislazione dell’Unione Europea attuale e futura (ad esempio i regolamenti sui Fondi dell’Unione Europea).
° Gli operatori economici sono obbligati a mettere in atto misure correttive immediate, o a ritirare il prodotto, se esso non soddisfa i requisiti di accessibilità della Direttiva.
° Se uno Stato membro ritira dal mercato un prodotto non accessibile, gli altri devono seguirne l’esempio.
° Le autorità di vigilanza del mercato hanno un ruolo preminente e le Organizzazioni Non Governative, le Autorità Nazionali o altri organismi possono rappresentare le singole persone in giudizio ai sensi della Legislazione Nazionale.
° La Commissione Europea può adottare ulteriori misure che integrino i requisiti di accessibilità e le disposizioni della Direttiva.
° Infine, è estremamente positivo che le Organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità agiscano con le Autorità Nazionali, le altre parti interessate e la Commissione Europea, per fornire la propria opinione durante il procedimento di attuazione della direttiva. Saranno anche coinvolte nelle future revisioni della Direttiva stessa.
Le criticità
° L’ambito dei servizi e dei prodotti coperti è molto limitato. I servizi sanitari, l’istruzione, i trasporti, l’alloggio e gli elettrodomestici sono stati esclusi dalla Direttiva.
° Sono previste alcune esenzioni anche in caso di prodotti e servizi coperti dalla Direttiva. Ad esempio, quando il servizio è collegato al trasporto urbano, suburbano e regionale, o è fornito da una piccola impresa, è esente dai requisiti della Direttiva.
° I requisiti riguardanti l’ambiente costruito relativi ai servizi contemplati dalla Direttiva sono lasciati alla decisione degli Stati Membri.
° Esistono disposizioni che consentono ulteriori esenzioni basate su una modifica fondamentale del prodotto o del servizio o a causa di un onere sproporzionato per l’operatore economico. Inoltre, è spiacevole che il solido meccanismo di applicazione del contenzioso – vale a dire ricorrere in giudizio per conto di una singola persona in base alla Legislazione Nazionale – non si applichi ai casi di infrazione commessi dalle Autorità Pubbliche.
° Il periodo di recepimento da parte degli Stati membri è lungo e per alcuni dei prodotti e servizi l’attuazione è sproporzionatamente lunga.