Come avevamo riferito nel febbraio scorso anche sulle nostre pagine, il Centro Studi Giuridici HandyLex aveva evidenziato un contrasto presente tra il Decreto Ministeriale del 16 maggio 1986 (Disposizioni per l’assoggettamento dell’imposta sul valore aggiunto dei veicoli adattati ad invalidi), ove si stabiliva che volendo usufruire di aliquote ridotte per l’acquisto di veicoli, i titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie dovessero produrre determinati documenti, e il testo del Decreto Legge 121/21 (cosiddetto “Decreto Infrastrutture”), coordinato con la Legge di conversione 156/21, che nell’articolo 1 bis, aveva “semplificato” la procedura per la richiesta, lasciando però notevoli dubbi interpretativi.
Ebbene, la recente Risposta n. 313/22 dell’Agenzia delle Entrate sembra avere finalmente chiarito la situazione, rifacendosi al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio scorso (pubblicato il 29 gennaio in Gazzetta Ufficiale), che ha sostanzialmente modificato il primo articolo del citato Decreto Ministeriale del 16 maggio 1986, agevolando, quindi, le procedure di accesso all’aliquota IVA ridotta per le persone con disabilità titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida.
A tale tema HandyLex dedica un nuovo approfondimento (di cui suggeriamo senz’altro la consultazione a questo link), che si conclude così: «Con tale interpretazione speriamo si possa mettere la parola “fine” a dubbi interpretativi, anche se si ritiene che rivedere la normativa in materia in maniera più fluida e organica sia certamente la soluzione più opportuna». (S.B.)
Ricordiamo ancora il link al quale è disponibile l’approfondimento del Centro Studi Giuridici HandyLex segnalato nella presente nota.