Nel recente Decreto Legge 73/22 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali), l’articolo 38 riporta alcune modifiche a sostegno delle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico universale per figli a carico.
Qui va innanzitutto ricordato che al tema della Legge Delega 46/21 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale), meglio nota appunto come “Legge sull’assegno unico e universale” il Centro Studi Giuridici HandyLex ha già dedicato un ampio approfondimento, corredato di successivi aggiornamenti, del quale suggeriamo senz’altro la consultazione (a questo link) e in cui si sottolinea tra l’altro l’impegno della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), per ottenere alcuni miglioramenti del testo originario.
Qui riprendiamo i punti fondamentali di quanto stabilito dal Decreto Legge 73/22, così come sintetizzati da Sara De Carli sulla testata «Vita»:
«1. Qualora il figlio disabile sia orfano e costituisca nucleo a sé, avrà l’assegno unico e universale anche da maggiorenne, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/92.
2. La cifra più alta prevista per il figlio minorenne è di 175 euro al mese con ISEE inferiore a 15.000 euro e limitatamente all’anno 2022 spetta anche per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
3. Per ciascun figlio con disabilità minorenne e limitatamente al 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età, è prevista una maggiorazione degli importi individuati, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
4. La maggiorazione di 80 euro prevista in caso di disabilità per figli tra i 18 e i 21 anni scatterà quindi dal 2023, essendo le cifre per il 2022 quelle sopraddette, cioè quelle previste per i minorenni.
5. Dai 21 anni in su, per i figli con disabilità era previsto un assegno mensile di 85 euro con ISEE di 15.000 euro, a decrescere fino a 40 euro sopra i 40.000 euro di ISEE: anche questa indicazione scatterà dal 2023, dato che per il 2022 per tutti i figli con disabilità, a prescindere dall’età, la cifra base dell’assegno verrà stabilita con le regole viste in precedenza al secondo punto.
6. Per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro, la norma prevedeva per tre annualità una maggiorazione in via transitoria: tale maggiorazione, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, è incrementata di 120 euro al mese per l’anno 2022.
7. Tutte queste disposizioni hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti dal mese di marzo del 2022». (S.B.)
Ricordiamo ancora il link all’approfondimento sull’assegno unico universale curato dal Centro Studi Giuridici HandyLex.