Diventano erogabili gli ausili e le protesi per la pratica sportiva amatoriale

Va salutato con favore il fatto che le persone con disabilità motoria possano finalmente svolgere attività motorie o sportive amatoriali utilizzando ausili e protesi di ultima generazione erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, come stabilito da un recente Decreto Ministeriale. E tuttavia, nel provvedimento che ha introdotto la misura vanno riscontrate anche l’ingiustificata esclusione dai benefici dei minori di 10 anni e il fatto che nella fase sperimentale la persona con disabilità debba obbligatoriamente scegliere tra protesi e ausili, anche nel caso necessiti di entrambi i dispositivi
Danza sportiva in carrozzina
Anche la carrozzina da danza sportiva rientra tra gli altri ausili erogabili in base al nuovo Decreto Ministeriale

«Hanno diritto, in via sperimentale, agli ausili e alle protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, gli invalidi civili amputati di arto e/o gli affetti da paraparesi o paraplegia o tetraparesi che praticano, o sono in grado di praticare, attività motorie o sportive amatoriali individuali in una fascia d’età compresa tra i 10 e i 64 anni. Per i minori di anni 18 non è prevista la certificazione di accertamento dell’invalidità civile», recita così il primo articolo del Decreto Salute-MEF (Ministero della Salute-Ministero dell’Economia e delle Finanze), che dà attuazione alle disposizioni finalizzate a favorire lo svolgimento di attività sportive amatoriali delle persone con disabilità fisica, previste dalla Legge 77/20 (articolo 104, comma 3-bis). Il Decreto è stato trasmesso dalla Presidenza del Consiglio alle parti chiamate in causa lo scorso 15 luglio.

Si può certamente salutare con favore il fatto che le persone con disabilità motoria possano finalmente svolgere attività motorie o sportive amatoriali potendo utilizzate ausili e protesi di ultima generazione, senza che se li debbano pagare di tasca propria. E tuttavia, a parte il linguaggio obsoleto e stigmatizzante che ancora sopravvive in àmbito giuridico (si riusciranno prima o poi a superare espressioni come «invalidi civili» e «gli affetti da…»?), la norma esclude dai benefìci i minori di 10 anni.
Lo fa giustamente notare Anita Pallara, presidente dell’Associazione Famiglie SMA e atleta di powerchair football (calcio in carrozzina). Queste le sue dichiarazioni riprese nel sito dell’OMAR (Osservatorio Malattie Rare): «Chissà se Bebe Vio od Oscar Pistorius avrebbero raggiunto gli stessi risultati se non avessero potuto allenarsi fin da bambini e familiarizzare con le proprie protesi a uso sportivo. Consentire ai ragazzi di mettersi in gioco fin dalla più tenera età è fondamentale, e altrettanto lo è permettere loro di familiarizzare con la propria disabilità e tutti quei “supporti”, che si tratti di carrozzine o di protesi, che possono metterli nelle condizioni di vivere lo sport appieno. Lo stesso Consiglio dell’Unione Europea, con l’approvazione delle conclusioni sull’accesso allo sport per le persone con disabilità (2019/C 192/06 – G.U.E. 07/06/2019) ha invitato con forza gli Stati a fornire sostegno finanziario alle organizzazioni dedite alla promozione dello sport per le persone con disabilità, a promuovere la partecipazione delle stesse persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli, per contribuire all’efficace assolvimento della funzione sociale ed educativa dello sport. Il fatto che ai minori d’età non venga, salvo che in rari casi, attribuita una percentuale d’invalidità non significa che quest’ultima non sia riconosciuta. Per quanto si possa rilevare la bontà d’intenti nell’iniziativa promossa dai due ministeri di Salute ed Economia, escludere i più giovani dall’accesso a protesi e ausili di ultima generazione rappresenta una disparità di trattamento ottusa, oltre che ingiustificata».

Un altro elemento di criticità è dato dal fatto che, nella fase sperimentale, quale è quella attuale, non sia consentita l’erogazione simultanea di protesi e ausili, e la persona con disabilità sia obbligata a scegliere tra l’una e l’altro anche nel caso necessiti di entrambi i dispositivi. Ma vediamo nel dettaglio alcune disposizioni contenute nel Decreto.
L’erogazione delle protesi e degli ausili è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale nei limiti di spesa di 5 milioni di euro, e riguarda componenti a tecnologia avanzata o dispositivi appositamente progettati per svolgere attività motorie o sportive amatoriali.
Per accedere all’erogazione dei suddetti dispositivi è richiesto un certificato di idoneità allo svolgimento di attività ludico motorie sportive, sulla base di una richiesta formulata dall’interessato, rilasciato da medici specialisti in Medicina dello Sport, dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché la prescrizione formulata secondo il modello contenuto nel testo del Decreto (Allegato 2) e la certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La prescrizione dei dispositivi è effettuata dal medico specialista competente per patologia, dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, secondo le modalità organizzate dalle Regioni/Province Autonome. Il medico specialista è tenuto ad effettuare il collaudo, ai sensi della normativa vigente.
La definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande, da parte dei richiedenti del beneficio, è demandata alle Regioni e Province Autonome, nel rispetto dell’organizzazione dei relativi Servizi Sanitari Regionali.
Al fine di rientrare nel limite di spesa, per tutta la durata della fase sperimentale, l’erogazione di componenti protesici (indicati nel punto 1 dell’Allegato 1) esclude, per la medesima persona, l’erogazione di un ausilio tra quelli indicati al punto 2 dello stesso Allegato (ovvero le diverse carrozzine, ma anche monosci, slittini, handbike). L’unica eccezione è prevista in caso di amputazione bilaterale di arto, situazione per cui vi può essere l’erogazione di più componenti protesici nell’ambito della stessa fornitura.
Il Decreto specifica inoltre che le intere protesi e gli ausili erogati sono ceduti in proprietà all’assistito, che non è prevista la sostituzione, e che eventuali riparazioni, anche di singole componenti oggetto della sperimentazione, sono da considerarsi a carico dell’utente.
Tra le tipologie di protesi espressamente indicate rientrano: il piede a restituzione d’energia, il ginocchio polifunzionale monocentrico a frizione con controllo idraulico della flesso-estensione e la mano mioeletrica tri-digitale a controllo proporzionale senza guanto cosmetico.
Questi invece gli ausili erogabili: la carrozzina da danza sportiva, la carrozzina da tennis, la carrozzina sportiva per tiro a segno, la carrozzina da scherma, il monosci, lo slittino (codice 30.09.36-L77), l’handbike e la race wheelchair (carrozzina per atletica leggera). (Simona Lancioni)

Il presente contributo è già apparso nel sito di Informare un’h-Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa) e viene qui ripreso – con alcune modifiche dovute al diverso contenitore – per gentile concessione.

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