Ho letto con grande interesse e quasi totale condivisione l’ampio e documentatissimo articolo pubblicato a firma dell’insegnante Giuseppe Simone, dal titolo I docenti di sostegno, le supplenze e l’obbligo di non svilire l’inclusione. Si tratta di un contributo di cui si sentiva il bisogno perché con un crescendo “indecente” (e mi assumo la responsabilità delle mie parole), certamente l’opposto della “bellezza” dei crescendi rossiniani, in un grandissimo numero di scuole i Dirigenti Scolastici, nel totale silenzio dell’Amministrazione che ai diversi livelli gerarchici non vigila sulla corretta applicazione delle proprie norme, dispongono che i docenti per il sostegno vengano allontanati dalla propria classe per effettuare supplenze in altre classi, talora per numerosi giorni di assenza di altri docenti curricolari.
Tale prassi è divenuta ormai diffusissima, incurante, come giustamente denuncia il benemerito articolo di Giuseppe Simone, della violazione del diritto costituzionalmente e internazionalmente garantito al sostegno didattico degli alunni con disabilità.
A seguito infatti di numerose e legittime lagnanze delle famiglie di alunni e alunne con disabilità, molte scuole, come correttamente denunciato da Simone, ricorrono all’espediente di mandare a supplire non il docente per il sostegno, ma un insegnante curricolare della classe, onde così evitare quelle stesse e pure l’eventuale ricorso giurisdizionale con esito favorevole all’alunno, come già accaduto in taluni casi.
Altre scuole addirittura, per evitare di incorrere in una violazione palese della sottrazione all’alunno del suo docente per il sostegno, si sono inventate la cosiddetta “supplenza con bagaglio presso”, cioè inviano a supplire in altra classe il docente per il sostegno che porta con sé anche l’alunno con disabilità assegnato; tali scuole ritengono evidentemente di rispettare formalmente la normativa che vieta di allontanare il docente per il sostegno dall’alunno assegnato, ma non avvertono neppure lontanamente che in tal modo considerano l’alunno con disabilità come una “totale pertinenza” del docente per il sostegno, invertendo così il ruolo delle due persone, delle quali l’alunno è quello primario per la cui inclusione viene nominato un docente specializzato.
In questi casi la logica utilizzata, non certo conforme ai principi della “buona amministrazione”, ignora che la nomina del docente per il sostegno viene prevista dalla normativa proprio al fine dell’inclusione dell’alunno “nella propria classe” e non ovunque càpiti.
L’augurio, dunque, è che l’articolo di Giuseppe Simone abbia una forte eco nel mondo della scuola e dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, al fine di bloccare delle prassi, probabilmente suggerite dalla necessità di trovare delle soluzioni emergenziali, ma con rimedi inadeguati e, direi pure, inopportuni e illegittimi.
Quello che però nell’articolo di Simone mi ha pure colpito è che egli, nella rigorosa sequenzialità logica, dà un’interpretazione a mio sommesso avviso troppo rigida, rispetto al concetto delle funzioni dei docenti per il sostegno e mi riferisco in particolare alla sua dura critica alle supplenze dei docenti per il sostegno nella propria classe anche per un solo giorno di assenza di un docente curricolare.
Infatti, se si dovesse seguire la logica secondo cui il docente per il sostegno assegnato deve svolgere solo il ruolo di “sostegno” perché è un diritto dell’alunno ad avere il “proprio” docente, accanto sempre e solo per le attività di sostegno, allora si dovrebbe pervenire a ritenere esistente una norma implicita secondo la quale l’alunno abbia diritto al sostegno per tutte le ore di didattica a scuola.
Questa, per altro, è una tesi sostenuta da talune famiglie e accolta anche da talune decisioni giurisprudenziali dei giudici di merito. Tale visione “legalistica”, tuttavia, non può essere certamente condivisa dai Maestri della pedagogia italiani, a partire dal compianto Andrea Canevaro, secondo i quali l’inclusione scolastica è compito di tutti i docenti della classe e non è, né può essere delegata da questi ultimi, al solo docente per il sostegno.
Ritenere inoltre che alunno con disabilità e docente per il sostegno siano una sorta di “endiadi inseparabile”, trasformerebbe lo stesso docente per il sostegno in una “protesi” dell’alunno assegnato, con una visione, questa sì, sanitarizzante dell’inclusione scolastica.
Quando dunque le norme citate da Simone prevedono che, come la Nota Ministeriale Protocollo n. 9839 del 2010, «appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili», ritengo personalmente che un caso «non altrimenti risolvibile» possa essere proprio quello della supplenza per un solo giorno del docente per il sostegno nella propria classe. D’altronde egli è «contitolare della propria classe» (articolo 13, comma 6 della Legge 104/92) come giustamente riferisce Simone e pertanto non vedo alcuna illegittimità in tale eccezionale occasionale e temporanea soluzione.
Non penso quindi che il divieto di “utilizzo improprio” dei docenti per il sostegno, vietato dalla Circolare Ministeriale n. 4274 del 4 agosto 2009, possa riguardare tale occasionale situazione, a meno che essa non si prolunghi per più giorni o per ogni caso di assenza di vari docenti curricolari.
Ovviamente, prima di ricorrere a tale eccezionale situazione, i Dirigenti Scolastici dovranno prima far ricorso a docenti a disposizione in quel giorno o a eventuali “docenti del potenziamento”, ma nell’impossibilità di nominare immediatamente un supplente per un insegnante che risulti assente alle otto del mattino senza preavviso, personalmente ritengo che questa eccezionale prassi non possa essere censurata.
Infine, per quanto concerne il passaggio relativo alle Linee Guida allegate al Decreto Interministeriale 182/20 sui nuovi modelli di PEI (piani Educativi Individualizzati), laddove si prevede che debbano essere chiaramente esposte le ragioni per l’assegnazione del numero di ore di sostegno richieste, non mi pare che sia riferibile ad un divieto di supplenza eccezionale per un solo giorno nella propria classe, che certamente non può essere prevista nella richiesta medesima. Né però da tale previsione normativa può derivare per un Dirigente Scolastico il divieto della nomina per un solo giorno del docente di sostegno nella propria classe, al fine di risolvere un problema organizzativo, altrimenti insolubile.
Mi sono permesso di insistere su queste mie piccole osservazioni ad un solo passaggio dell’articolo dell’insegnante Giuseppe Simone, perché non vorrei che molti potessero ritenere “oltranzista” l’intero suo contributo per questo solo passaggio. Infatti l’articolo è di estrema importanza e interesse e merita la massima diffusione. Mi auguro anzi che sin dalla ripresa delle attività scolastiche, la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), voglia porre all’attenzione dell‘Osservatorio Ministeriale sull’Inclusione proprio il problema delle supplenze dei docenti fuori della propria classe, insieme all’alunno con disabilità loro assegnato, tra i problemi urgenti da affrontare.