Ho letto in «Superando.it» l’accorata denuncia della signora Sara Bonanno [“Le gravi distorsioni della Legge sull’amministrazione di sostegno”, N.d.R.], relativa allo stravolgimento applicativo della Legge 6/04 sull’amministratore di sostegno che, anziché assicurare il massimo di serenità alla persona sottoposta ad amministrazione di sostegno grazie alla nomina “prioritaria” della mamma di tale persona, addirittura potrebbe portare alla sostituzione della stessa con un estraneo, sottraendo così la persona con disabilità al proprio diritto intangibile alla vita nel proprio domicilio, verso l’internamento in una RSA (Residenza Sanitaria Assistita), un genere di struttura da tempo sotto denuncia da parte del mondo della disabilità, per gli effetti disastrosi e perversi che talora determina a causa dell’eccessivo numero di “ospiti” e della scomparsa degli affetti familiari.
Ciò che nella narrazione mi ha sbalordito è il fatto che il Comune, titolare del dovere di assistenza per le persone con disabilità (articolo 6 della Legge 328/00), sostenga che esso debba limitarsi a pagare le cooperative convenzionate, o altro soggetto incaricato, disinteressandosi di come tale servizio venga prestato.
Altro aspetto veramente incredibile è che l’ASL che gestisce il servizio in modo di totale inadempimento (circa un centinaio di infermieri in un anno…) possa chiedere la sostituzione dell’amministratore di sostegno, per il solo fatto che si lamenti tale gravissimo disservizio.
Da più parti ormai si chiede un “tagliando” alla prassi applicativa della Legge sull’amministratore di sostegno, a partire dal suo stesso “padre”, il professor Paolo Cendon, che ne ha denunciato alcune incompletezze e incoerenze, come, tra l’altro, la permanenza del vetusto istituto dell’interdizione.
Anche il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che monitora l’applicazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09, ha richiesto modifiche alla norma sull’amministratore di sostegno, che permettano di tener maggior conto dei «desideri e delle aspirazioni della persona con disabilità», come del resto già prevede espressamente la stessa Legge.
Fortunatamente, nella mattinata del 18 febbraio prossimo è in programma un convegno proprio sulle modifiche alla Legge che ha introdotto l’amministratore di sostegno e alla perversa prassi applicativa di essa, un incontro che potrà anche essere seguito online, con la partecipazione dello stesso professor Cendon e di altri esperti, anche della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
Ci si augura dunque che anche quell’incontro possa accelerare le modifiche normative e di mentalità interpretativa della Legge, facendo sì che questo strumento di miglioramento dell’inclusione sociale delle persone con disabilità, e non solo di esse, possa sviluppare tutti gli effetti desiderati e non ancora raggiunti, anzi in parte impediti. Infatti, è opportuno ribadirlo, in forza del citato articolo 6 della Legge 328/00, il Comune è direttamente tenuto a garantire l’assistenza domiciliare e pur consentendo la normativa che il Comune stesso possa, tramite convenzione, fare svolgere tale servizio da altri soggetti, ciò non lo esonera assolutamente dal dovere di sorvegliare e intervenire, qualora il servizio venga prestato dalla cooperativa appaltatrice, così come dovrebbe fare se il servizio fosse svolto prestato da personale proprio. E su questo esiste un’abbondante giurisprudenza.
Avvocato, presidente del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
Per informazioni sull’incontro del 18 febbraio prossimo di cui si parla nel presente contributo, scrivere a Maurizio Zerilli (maurizio.zerilli@virgilio.it).
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