In occasione delle ormai imminenti elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia di dopodomani, 12 febbraio (ore 7-23) e di lunedì 13 (ore 7-15), dopo avere dato spazio nei giorni scorsi alla guida al voto delle persone con disabilità intellettive, prodotta dall’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), ben volentieri riprendiamo oggi un ampio estratto dall’utile approfondimento proposto dalla testata «Persone con disabilità.it», che fornisce ogni indicazione sul voto delle persone con diverse disabilità.
Alle prossime elezioni regionali saranno chiamati a esercitare il proprio diritto di voto tutti i cittadini e le cittadine che abbiano compiuto i 18 anni. Sarà necessario presentarsi al proprio seggio di appartenenza con un documento d’identità munito di fotografia e con la tessera elettorale.
Le persone con una disabilità che ostacola il diritto a recarsi a votare possono comunque esprimere le loro preferenze di voto, ma in base alle differenti condizioni di ciascuno, la normativa prevede possibilità diverse.
Per quanto riguarda dunque il voto assistito, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità (ovvero coloro che sono fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto) possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale da un altro elettore.
Possono quindi essere ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un accompagnatore i seguenti elettori:
° coloro i quali che, presentando l’apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione dell’apposito codice AVD, che sta appunto per “diritto voto assistito”. Si tratta di un timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del Sindaco, che è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, se ciò non è possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta “Circoscrizioni e Collegi Elettorali”. Il Presidente del seggio deve annotare nel verbale il numero della tessera e il numero di iscrizione nelle liste sezionali dell’elettore co disabilità;
° coloro i quali il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando cioè manchi il suddetto simbolo o codice ADV sulla tessera elettorale, o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico – redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle Aziende Sanitarie Locali – nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona con disabilità.
Per quanto poi concerne gli elettori non deambulanti, nel caso in cui il seggio assegnato all’elettore con difficoltà di deambulazione non sia accessibile, egli può esprimere il proprio diritto al voto presso un’altra sezione del Comune. Per farlo, deve esibire al Presidente del seggio prescelto, insieme alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica di «impossibilità o capacità gravemente ridotta di deambulazione», rilasciata gratuitamente dai medici dell’ASL, anche in precedenza per altri scopi, o presentando semplicemente la copia autentica della patente di guida speciale.
Va anche ricordato che in occasione delle consultazioni elettorali, vari Comuni organizzano servizi di trasporto pubblico gratuito in modo da facilitare agli elettori con disabilità il raggiungimento del seggio (per informazioni si può contattare il proprio Comune di residenza).
Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le Aziende Sanitarie Locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni Comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della Legge 15/91 (Legge 104/92, articolo 29).
La normativa prevede ancora che per le persone ricoverate in ospedale o in casa di cura, la possibilità di votare all’interno del luogo di ricovero. A tal fine va presentata al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona è iscritta un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del Direttore Sanitario del luogo di cura stesso, comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per tramite del Direttore Amministrativo o del Segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.
Un’annotazione conclusiva, infine, sul diritto di voto delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, che pur essendo naturalmente garantito, soffrono, nel nostro Paese, della mancanza di una chiara normativa che assicuri loro i giusti sostegni sia sulle decisioni da prendere, sia sull’assistenza in cabina elettorale, per essere in condizioni di parità con tutte le altre persone. (I.S.)