Le criticità del Disegno di Legge sulla non autosufficienza

di Elisa Marino*
In gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge Delega sulla Non Autosufficienza (“Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”), modificando quello approvato dal precedente Consiglio dei Ministri nell’ottobre dello scorso anno. Valutato in maniera complessivamente positiva dalla Federazione FISH, il nuovo testo presenta tuttavia una serie di criticità, emerse dal costante confronto con le Associazioni aderenti alla Federazione stessa. Se ne occupa Elisa Marino, nel presente approfondimento, ove si avanzano anche alcune proposte risolutive

Donna con disabilità anziana in carrozzinaIl 19 gennaio scorso [se ne legga anche sulle nostre pagine, N.d.R.] il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge Delega sulla non autosufficienza (Disegno di Legge n. 506, Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane), modificando quello che il precedente Consiglio dei Ministri aveva approvato nell’ottobre dello scorso anno.
Il nuovo testo, come riferito anche su queste pagine, è stato valutato in maniera complessivamente positiva dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), ma ciò nonostante, ci preme segnalare in questa sede una serie di criticità emerse dal costante confronto con le Associazioni, unitamente alla presentazione di alcune proposte risolutive.

Mancata differenziazione tra persone anziane con disabilità pregresse e persone anziane con disabilità sopraggiunta con l’età
La disabilità è una condizione derivante dall’incontro tra una persona con compromissione fisica o mentale e un ambiente circostante caratterizzato da barriere di varia natura, che impediscono di poter godere dei propri diritti su un piano di parità con gli altri. Il momento in cui questa condizione colpisce la persona non dovrebbe precluderle il fatto di essere definita “persona con disabilità”. L’età, quindi, non dovrebbe costituire il criterio su cui si basa la distinzione tra persone non autosufficienti e persone con disabilità. La stessa Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09, non considera limiti anagrafici nel definire le persone con disabilità.

Definizione di non autosufficienza
Si dovrebbe stabilire che tra i vari elementi di cui si deve tener conto nella sua formulazione vi siano, oltre a quelli già elencati nel Disegno di Legge, anche l’eventuale condizione di disabilità maturata in costanza della condizione di anziano e la definizione di disabilità enunciata dalla Convenzione ONU. All’interno del testo, quindi, si dovrebbe tenere conto come “parametro guida” delle varie previsioni, anche della disabilità sopravvenuta in età avanzata, senza includerla nella non autosufficienza.

Raccordo e coerenza tra le Deleghe sulla non autosufficienza e la Legge Delega in materia di disabilità (Legge 227/21)
All’interno delle previsioni di una valutazione multidimensionale per le persone ultraottantenni “fragili” e delle previsioni riguardanti il riconoscimento degli specifici fabbisogni delle persone con disabilità pregressa, dovrebbe essere inserito l’obbligo di tenere conto, in modo coerente e rispettoso del Progetto di Vita Indipendente di cui la persona è destinataria. Il PAI, infatti (Piano Annuale per l’Inclusione) è uno strumento vitale per garantire alla persona che ne beneficia il soddisfacimento dei bisogni e desideri effettivi. Per questa ragione si deve assolutamente tenerlo in considerazione, quando si vanno a toccare aspetti della vita della persona che vi rientrano, direttamente o indirettamente.

Valutazione multidimensionale unificata
Nella previsione di una valutazione multidimensionale unificata volta a sostituire le procedure di accertamento dell’invalidità civile, dev’essere espresso che ciò avviene in linea con la citata Legge Delega in materia di disabilità 227/21 e con i Decreti Attuativi di essa.

Valutazione multidisciplinare delle persone ultraottantenni
La valutazione multidisciplinare delle persone ultraottantenni affette da patologie croniche ed effettuata nei PUA (Punti Unici di Accesso) dev’essere offerta in rispetto dei percorsi di vita già in atto per la persona e in coerenza con quanto previsto dalla Legge Delega in materia di disabilità 227/21. E ancora, oltre che alle persone ultraottantenni fragili, l’accesso ad essa dev’essere espressamente indicato per alle persone con disabilità.

Attività di screening successivo alla valutazione
L’attività di screening successiva alla valutazione, volta all’accertamento dei fabbisogni specifici, deve avvenire seguendo il principio dell’“intensità dei sostegni”.

Sviluppo dell’autonomia delle persone anziane
È necessario l’inserimento di una previsione di percorsi e attività che vadano a favorire lo sviluppo dell’autonomia da parte della persona anziana. 

Rapporto collaborativo e incontro tra le generazioni
Serve un raccordo inerente alla previsione di attività volte alla promozione di un rapporto collaborativo e di incontro tra le generazioni. Si dovrebbe inoltre inserire anche la previsione di programmi di informazione e promozione culturale su temi specifici quali l’impegno civico, la sensibilità e la responsabilità.

Diritto dell’individuo di decidere con chi e dove abitare
Rispetto alle forme di domiciliarità e alla possibilità di cure presso il proprio domicilio, va affermato e tutelato il diritto dell’individuo a decidere con chi e dove abitare. Si tratta di un diritto per ognuno, riconosciuto dalle norme internazionali, e che il nostro ordinamento interno ha il dovere di garantire.
Bene, quindi, nel Disegno di Legge, le previsioni sulla promozione di co-housing [“coabitazione”, N.d.R.] per le persone anziane e le altre previsioni del genere, ma dev’essere stabilito in modo inequivocabile che le persone hanno il diritto di decidere con chi e dove abitare. La Legge dovrebbe pertanto impegnarsi ad evitare la segregazione delle persone anziane e non autosufficienti.

Associazionismo
Riteniamo che si dovrebbe parlare del coinvolgimento del Terzo Settore in modo più diretto e ampio, non limitandosi quindi all’utilizzo del termine generale “associazionismo”.
In aggiunta, quando si va a stabilire un impegno per la lotta all’isolamento sociale e alla deprivazione relazionale, si deve inserire, in relazione alla formazione di attività di ascolto e di supporto alla socializzazione, che ciò avvenga pure con il coinvolgimento attivo e la co-programmazione rispetto alle formazioni sociali, del volontariato e del Terzo Settore. Le associazioni di riferimento delle persone anziane e delle persone anziane non autosufficienti, tenendo conto della disabilità, devono essere inserite tra gli attori che il CIPA (Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana) ascolta nella stesura che deve compiere ogni tre anni del Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e del Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana.
Dovrebbe inoltre prevedersi che il CIPA stesso potesse o dovesse avvalersi di team di esperti, per affrontare questioni riguardanti determinate tematiche, coinvolgendo Federazioni e Associazioni rappresentative di specifici aspetti, interessi o bisogni della persona anziana, ad esempio la condizione di disabilità.

Caregiver
Già analizzando il precedente Schema di Disegno di Legge, si era sottolineato che prevedere all’interno della Delega sulla non autosufficienza delle norme a tutela del caregiver di persone con più di 64 anni di età, in assenza di norme che tutelino i caregiver delle persone con disabilità giovani, avrebbe causato una condizione di discriminazione nei confronti questi ultimi, Nonostante il nuovo articolo 5 stabilisca adesso un obbligo di revisione della normativa generale in materia, permane la perplessità sull’opportunità e la correttezza di tale  previsione.

Integrazione tra ADI e SAD
L’integrazione tra ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare) è da accogliere favorevolmente, ma ci si deve, prima di tutto, garantire la concreta attuazione dei servizi dati dall’Assistenza Domiciliare Integrata, per poi poter parlare veramente di integrarli con il Servizio di Assistenza Domiciliare. Inoltre, lo scopo di tale “unione” non deve essere solo l’efficientamento delle risorse.

Assenza del riferimento al benessere bio-psico-sociale
Fa sorgere infine dubbi la mancanza di riferimenti alla considerazione del benessere bio-psico-sociale, mentre si usano termini come “benessere psicologico e sociale”. Dubbi che si fanno sempre più forti, se si considera che questo tipo di benessere è al centro delle valutazioni stabilite dalla citata Legge Delega in materia di disabilità 227/21.

Ufficio Legislativo FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

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