«Questa prassi di riferimento fornisce agli operatori delle strutture ricettive, degli stabilimenti termali, degli stabilimenti balneari e degli impianti sportivi i requisiti minimi per l’accessibilità dei servizi offerti così come indicati nella UNI ISO 21902, nella UNI CEI EN 17210 e nella UNI/PdR 92»: è quanto si legge nel portale del Ministero del Turismo, a proposito di Accessibilità dei servizi offerti da strutture ricettive, stabilimenti termali e balneari, e impianti sportivi – Requisiti e check-list, documento che, come recita quanto citato, fa riferimento ad alcune norme prodotte recentemente dall’UNI, l’Ente Italiano di Normazione, ultima delle quali la UNI ISO 21902:2022 del 10 marzo 2022. Ad elaborare materialmente tale prassi di riferimento (UNI PdR 131:2023) è stato ACCREDIA, l’Ente Italiano di Accreditamento.
A questo punto bisogna riprendere un passaggio molto importante della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità che, va sempre ricordato, è dal 2009 la Legge dello Stato Italiano 18/09. All’articolo 4, comma 3 vi si legge: «Nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità […] attraverso le loro organizzazioni rappresentative [grassetto nostro]».
Ebbene, i contenuti del documento UNI PdR 131:2023 sono stati sottoposti a FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità), le organizzazioni maggiormente rappresentative dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, solo “a cose fatte”, chiedendo cioè di proporre le proprie valutazioni solo sul testo già elaborato. Una procedura inaccettabile, dunque, sin dal punto di vista del metodo.
In ogni caso, le valutazioni delle due Federazioni, che si sono mosse con spirito collaborativo e costruttivo, ci sono state comunque, portando ad evidenziare nel documento prodotto una serie di criticità ritenute anch’esse inaccettabili e sintetizzabili in tal modo: «Il turismo accessibile è un tema estremamente complesso, non certo trattabile ed esauribile con una serie di checklist [liste di controllo] fatte di domande secche, con risposta affermativa o negativa, da porre alle varie strutture coinvolte». «Per questo – sottolineano i rappresentanti di FISH e FAND – abbiamo chiesto di procedere a una diversa stesura, questa volta coinvolgendo attivamente sin da subito le nostre organizzazioni, come previsto dalla Convenzione ONU».
E tuttavia non è quello che è accaduto, se è vero che, come segnalato, la prassi di riferimento UNI PdR 131:2023 è stata alla fine resa pubblica nella forma inizialmente prevista con modeste integrazioni.
Sulla questione, pertanto, FISH e FAND hanno incontrato in questi giorni la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e quella del Turismo Daniela Santanchè, esponendo tutte le proprie perplessità e chiedendo di valutare l’opportunità di una revisione del documento prodotto, tenendo conto di quanto prescritto dalla Convenzione ONU, nonché della complessità del tema trattato, degno di essere affrontato in modo diverso da come fatto sinora. (S.B.)
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@fishonlus.it.
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