Tramite la Nota Protocollo n. 10166/23 del 1° giugno scorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le indicazioni per la redazione dei PEI (Piani Educativi Individualizzato) per il prossimo anno scolastico 2023-24. Qui va ricordato che all’inizio dell’attuale anno scolastico, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato 3196/22, che aveva annullato la precedente Sentenza 9795/21 del TAR del Lazio, il Ministero aveva pubblicato la Nota n. 3330 del 13 ottobre 2022, ribadendo che da quest’anno scolastico si dovessero utilizzare in tutta Italia i nuovi modelli di PEI di cui al Decreto Interministeriale 182/20 e alle relative Linee Guida. Tale Nota aveva anche precisato che entro il mese di ottobre si sarebbero dovuti redigere i PEI degli alunni/alunne con disabilità, tranne le Sezioni 11 e 12 che andavano compilate nel GLO di fine anno (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione), secondo ulteriori disposizioni.
Infatti, l’articolo 15 del citato Decreto 182/20 prevede che entro il 30 giugno venga convocato il GLO di fine anno, con il compito appunto di proporre nelle Sezioni 11 e 12 dei PEI la quantificazione dei sostegni ritenuti necessari all’alunno per l’anno scolastico successivo (numero delle ore di sostegno, di assistenza all’autonomia, alla comunicazione o di assistenza igienica, oltre agli ausili, al trasporto ecc.).
Invero, la proposta delle ore sarebbe vincolata alla compilazione e alla trasmissione delle Tabelle C e C1 allegate al Decreto 182/20, che fanno riferimento al Profilo di Funzionamento, ossia il nuovo documento che andrà a sostituire la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.
Le Linee Guida per la redazione del Profilo di Funzionamento sono state in effetti pubblicate dal Ministero della Salute, nel mese di ottobre del 2022, ma in realtà non sono ancora state applicate.
Pertanto, la Nota appena emanata specifica che: «Poiché ad oggi non sono state ancora pienamente adottate le nuove modalità di predisposizione del Profilo di Funzionamento su tutto il territorio nazionale, possono continuare ad utilizzarsi la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale [di cui al DPR del 24 febbraio 1994, N.d.R.]» e «le istituzioni scolastiche, dovranno compilare i modelli nazionali PEI vigenti provvedendo alla compilazione delle Sezioni 11 e 12 escludendo le sole parti che rimandano al Profilo di Funzionamento con riferimento alle tab. C e C1».
Questo significa in sostanza che, nonostante si applichino i nuovi modelli di PEI, rimane inalterata, rispetto agli anni scorsi, la modalità di individuazione da parte del GLO del numero di ore dei sostegni da proporre per l’anno prossimo.
La Nota n. 10166/23 anticipa anche l’imminente pubblicazione del decreto correttivo al Decreto 182/20 e la predisposizione di «una piattaforma informatica per la compilazione dei modelli nazionali PEI», che «sarà posta in esercizio, a carattere sperimentale e non obbligatorio, a partire dal 12 giugno p.v. all’esclusivo fine di iniziare a far familiarizzare le Istituzioni scolastiche all’utilizzo della stessa e in modo da verificare la funzionalità dei nuovi strumenti informatizzati».
Orbene, da una prima analisi non può non balzare all’attenzione una certa “intempestività” della Nota di cui si parla, che giunge quanto meno tardivamente, in quanto la quasi totalità delle scuole ha già convocato i GLO di fine anno nello scorso mese di maggio. Inoltre, la Nota stessa, non essendo molto chiara, sta suscitando interpretazioni dubbie da parte delle scuole riguardo ai «PEI provvisori».
Infatti, come specifica l’articolo 16, comma 1 del Decreto 182/20, i «PEI provvisori» vanno redatti entro il 30 giugno per i soli alunni riconosciuti con disabilità, che inizieranno per la prima volta a partire dal prossimo anno scolastico, o perché incominceranno il proprio percorso scolastico a settembre (verosimilmente il primo anno di scuola dell’infanzia) o perché hanno ricevuto la loro prima certificazione di disabilità nel corso di quest’anno. Per gli alunni che già erano riconosciuti con disabilità in questo anno scolastico, e per i quali quindi era già stato redatto un PEI, occorrerà semplicemente compilare la Sezione 11 dei nuovi modelli.
Per quanto poi riguarda l’anticipazione dell’imminente decreto correttivo del Decreto 182/20, questo era già stato annunciato tempo addietro. Si auspica, pertanto, che quello stesso decreto correttivo venga prodotto prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, in modo che le modifiche migliorative, proposte già da diversi anni dalle Associazioni di persone con disabilità e già concordate con il precedente Governo, possano diventare finalmente operative.
Da ultimo, in mancanza della pubblicazione del decreto correttivo, compilando le varie sezioni dei nuovi modelli di PEI, sarà opportuno avere prudenza per quelle parti delle stesse che erano state annullate dalla Sentenza 9795/21 del TAR del Lazio e sulle quali non si era pronunciato il Consiglio di Stato con la Sentenza 3196/22. Infatti, se si compilano quelle parti del PEI con le modalità ritenute illegittime dal TAR del Lazio, si correrà il rischio che quanti avevano ottenuto la prima Sentenza favorevole del TAR stesso possano impugnare nuovamente i singoli PEI, ottenendo probabilmente un nuovo pronunciamento favorevole. In caso di appello, poi, non è detto che il Consiglio di Stato si pronunci favorevolmente al ricorso, dal momento che le correzioni operate dal Ministero ancora non sono state pubblicate.
Vero è che una volta pubblicato il decreto correttivo, si potrebbe ristabilire una situazione favorevole alla nuova formulazione delle sezioni dei PEI, ma intanto si saranno perduti tempo e denaro. Per questo, quindi, la prudenza è opportuna.