Come Associazione APRI, abbiamo raccolto diverse segnalazioni secondo le quali molti Comuni destinatari dei fondi per l’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità fisiche o sensoriali utilizzano gli stessi per erogare il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione mediante l’affidamento a enti convenzionati, sulla base di bandi che non rispettano la normativa vigente in materia di disturbo dello spettro autistico. Tali affidamenti violano anche l’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98 e l’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92 in cui è espressamente prescritta la specializzazione del personale adibito al servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione.
Specializzazione che è fondamentale perché gli allievi e le allieve con autismo hanno difficoltà di comunicazione dovuta alla patologia organica (solitamente genetica), che impedisce loro sia un buon livello di autonomia, sia la comunicazione in entrata e in uscita. È stata infatti ampiamente dimostrata da decenni la falsità dell’ipotesi che questi allievi avessero la capacità di parlare e di ascoltare, ma non ne avessero la volontà (come nel mutismo elettivo).
A differenza di quanto succede per le persone con disabilità visiva e uditiva – per le quali esiste anche la possibilità di scelta tra traduttori LIS (Lingua dei Segni Italiana), LIST (Lingua dei Segni Italiana Tattile) oppure l’approccio oralista –, i bandi non riportano i requisiti necessari a definire la specializzazione della figura professionale che deve assistere i bambini con autismo e pertanto gli enti accreditati, non avendo obblighi specifici, assegnano personale che non risponde ai dettami della citata Legge 104/92 e che non possiede la specializzazione necessaria a garantire la continuità assistenziale basata sulla metodologia ABA (Applied Behavior Analysis, “Analisi Applicata del Comportamento”). Una continuità garantita dalla Linea Guida n. 21 del Ministero della Salute e dalle Linee di Indirizzo approvate in Conferenza Unificata nel 2012 e confermate anche dall’aggiornamento del 10 maggio 2018, che la Legge 134/15 e l’articolo 60 dei LEA vigenti (Livelli Essenziali di Assistenza) considerano come un diritto. Da qui deriva inoltre la mancanza di interesse da parte degli enti accreditati di provvedere alla formazione specifica iniziale e permanente dei lavoratori.
Pertanto, non inserire questi riferimenti normativi “giustifica” gli enti accreditati a non dotarsi di personale specializzato in ABA, e ne consegue che il servizio erogato non risponde ai dettami normativi, e in particolare non garantisce il diritto inviolabile all’educazione e all’istruzione dell’allievo con autismo.
Su tale questione abbiamo interessato i Ministeri competenti, gli Enti Locali, l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e la Corte dei Conti, ma ancora non abbiamo ricevuto alcuna risposta.
Per superare facilmente questa criticità, senza aggravio della spesa, abbiamo anche proposto due interventi, vale a dire:
° Invitare i Comuni ad emettere nuovi bandi contenenti i requisiti necessari a definire la specializzazione della figura professionale che deve assistere i bambini e gli allievi con autismo, garantendo la continuità assistenziale basata sull’Analisi Applicata del Comportamento.
° Sensibilizzare i Dirigenti Scolastici alla verifica dell’idoneità degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, in particolare per quanto riguarda la specializzazione in ABA o altre strategie educative raccomandate nella Linea Guida n. 21, in modo da garantire la continuità terapeutica sulla base della scelta della famiglia.
Ringraziamo Simona Lancioni per la collaborazione.
A questo link (alla voce Segnalazioni di criticità per il reclutamento di educatori per l’autismo) sono rintracciabili le varie lettere inviate dall’APRI sulla questione denunciata e tuttora senza risposte.