In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo (Equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza), il Decreto Legislativo 105/22, nell’occuparsi di permessi e congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, ha introdotto il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati ai fini della concessione del congedo straordinario, intendendo per “convivenza di fatto” un’unione civile costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.
Sul medesimo tema, la recente Ordinanza n. 158 della Corte Costituzionale, prodotta il 20 luglio scorso, ha chiarito che, a seguito di tale normativa, anche il convivente more uxorio, senza cioè avere contratto matrimonio, ha diritto di usufruire del congedo per l’assistenza del congiunto in situazione di disabilità grave.
A tale Ordinanza della Consulta, il Centro Studi Giuridici HandyLex dedica un approfondimento di cui suggeriamo senz’altro la consultazione (a questo link). (S.B.)
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