All’inizio di agosto l’ISTAT ha pubblicato il rapporto di ricerca denominato Sistema di protezione per le donne vittime di violenza relativo agli anni 2021 e 2022 (la scheda riassuntiva e il testo integrale corredato da tutte le Tavole sono disponibili a questo link). Abbiamo già verificato il tipo di attenzione che lo studio ha riservato alle donne con disabilità vittime di violenza e alle loro specifiche esigenze. Abbiamo constatato che, sebbene a differenza di indagini precedenti in quest’ultimo rapporto sia presente qualche dato sull’adozione di misure per il superamento delle barriere architettoniche, sia nelle Case rifugio che nei Centri antiviolenza (d’ora in poi in genere CAV), non sia possibile conoscere la reale accessibilità delle strutture, non sia rilevata la disabilità delle vittime, non si parli dell’accessibilità dei servizi propriamente detti, né di quella delle informazioni sugli stessi, non sia considerata l’adeguatezza degli strumenti di valutazione del rischio, e gli interventi di formazione sulla disabilità rivolti al personale sono minimi.
Nella sostanza questo rapporto non fa che confermare la discriminazione sistemica posta in essere dalle Istituzioni nei confronti delle donne con disabilità vittime di violenza.
Abbiamo già raccontato tutto ciò qualche giorno fa, in un precedente approfondimento su queste stesse pagine e tuttavia c’è un aspetto che non può essere liquidato con qualche breve riferimento all’interno di un testo di analisi del rapporto nel suo complesso.
Il fatto è che sono 431 le Case rifugio presenti nel nostro Paese, e 317 di esse, vale a dire il 94,1% delle 337 che hanno risposto al questionario ISTAT, hanno adottato criteri di esclusione dall’accoglienza delle ospiti.
Non vi è traccia di questo aspetto nel testo del rapporto, queste informazioni, infatti, sono contenute nelle Tavole 16 e 17 incluse nel file Excel con i dati sulle Case rifugio (anno 2021). Nello specifico la Tavola 16 contiene la distribuzione in valori assoluti delle Case rifugio per presenza di criteri di esclusione dall’accoglienza delle ospiti, il tipo di criterio, la regione e le macroaree (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole), mentre la Tavola 17 presenta i medesimi contenuti espressi in valori percentuali.
Vediamo dunque nel dettaglio quali sono le donne che queste Case rifugio non vogliono accogliere.
L’81,9% delle Case rifugio (276 in valori assoluti) non accoglie donne soggette ad abuso di sostanze e dipendenze; l’80,7% (272 Case rifugio) non accoglie donne con disagio psichiatrico; il 71,2% (240) donne senza fissa dimora; il 37,1% (125) donne vittime di tratta e prostituzione; il 20,8% (70) quelle prive di uno specifico status giuridico; il 19,9% (67) donne agli ultimi mesi di gravidanza; il 10.1% (34) ulteriori donne respinte sulla base di altri criteri di esclusione.
Ulteriori criteri di esclusione dall’accoglienza sono applicati da 207 Case rifugio (il 61,4%) in relazione ai figli e figlie delle ospiti (la Tavola 18 contiene sia i valori assoluti che quelli percentuali). 143 Case rifugio (42,4%) pongono limiti all’età nell’accoglienza dei figli/figlie delle ospiti, 163 (48,4%) pongono limiti di genere, 26 (il 7,7) ulteriori criteri di esclusione.
Che le Case rifugio si rifiutino di accogliere alcuni gruppi di donne con determinate caratteristiche è in qualche modo giustificabile? Possiamo, ad esempio, ipotizzare che tali strutture, essendo solitamente private, avendo limiti di risorse (umane e/o d’altro tipo), e non disponendo di personale formato, possano legittimamente dispensarsi dall’accogliere qualche donna vittima di violenza?
In questo testo ci proponiamo di argomentare perché tali pratiche discriminatorie sono illegittime sotto il profilo giuridico, politico ed etico.
Sotto il profilo giuridico si può eccepire che chi è impegnato/a nel contrasto alla violenza di genere deve agire nel rispetto della Convenzione di Istanbul (la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), ratificata dall’Italia con la Legge 77/13. Poiché i trattati internazionali, una volta ratificati dagli Stati, si collocano ai vertici dalla gerarchia delle fonti giuridiche, nessuna legge ordinaria, nessun regolamento, uso, costume, consuetudine o pratica può contravvenire ai loro princìpi.
La Convenzione di Istanbul prescrive esplicitamente che l’attuazione delle disposizioni contenute in essa «deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull’età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione» (terzo comma dell’articolo 4, grassetti nostri nella citazione).
Dunque, che le Case rifugio abbiano definito e adottato criteri di esclusione dall’accoglienza delle ospiti è senza ombra di dubbio illegittimo.
Inoltre, è importante ricordare che sullo specifico tema del divieto di discriminazione delle donne con disabilità si è espresso anche il GREVIO, il Gruppo di esperti/e indipendenti responsabile del monitoraggio dell’attuazione della Convenzione di Istanbul, nel suo primo, e per ora unico, Rapporto di valutazione sull’operato del nostro Paese (pubblicato nel 2020). Ebbene, al punto 27 del Rapporto, all’interno di un lungo e articolato elenco di raccomandazioni rivolte alle autorità italiane per prevenire e combattere la violenza che colpisce le donne che sono o potrebbero essere esposte alla discriminazione intersezionale (tra le quali sono esplicitamente citate le donne con disabilità), figura anche quella di sviluppare e migliorare l’accessibilità dei servizi di protezione e di sostegno (se ne legga ampiamente in questo approfondimento).
Ad un livello politico rileviamo che, come ben chiarito nel rapporto ISTAT in esame, quasi tutte le Case rifugio ricevono fondi pubblici e contributi degli Enti Locali. È dunque possibile obiettare che tali fondi non dovrebbero essere erogati a chi pone in atto pratiche discriminatorie e iniziare a chiedere conto di tali questioni alle Istituzioni.
Infine, sotto il profilo etico, possiamo osservare che tutti i gruppi di donne escluse dall’accoglienza presentano caratteristiche che le espongono a discriminazione intersezionale.
Dunque, con quei criteri di esclusione, le Case rifugio stanno manifestando la loro indisponibilità a venire in soccorso di coloro che hanno minori possibilità di cavarsela da sole. La qual cosa ricorda molto l’«ospedale che cura i sani e respinge i malati» di cui parlava don Milani.
Nemmeno l’argomento delle risorse limitate è dirimente. Infatti, è sempre possibile lavorare in rete con le altre Case rifugio e con i Centri antiviolenza presenti nella stessa area geografica, concordando, ad esempio, di predisporre sul territorio strutture accessibili e con personale preparato ad accogliere donne con esigenze specifiche, attivabili all’occorrenza da ciascun servizio antiviolenza territoriale, allo scopo di garantire che nessuna donna rimanga senza risposte.
È inoltre possibile chiedere supporto e consulenze ai pochi servizi preparati ad accogliere donne con disabilità già presenti in Italia. Per essere ancora più chiari, il problema non è che le Case rifugio non siano in grado di affrontare singolarmente i casi complessi, ma che, non essendo in grado di rispondere, non si attivino (anche coinvolgendo altri soggetti) per creare o inventare le risposte che in quel momento non sono in grado di dare; che si rifiutino di accogliere alcune donne senza chiedersi: chi accoglierà queste donne che stiamo rifiutando? Che ne sarà di loro se nessuno/a le accoglie?
Infine, occorre chiarirsi bene su un’altra motivazione addotta per rifiutarsi di accogliere le donne con disabilità: «Non sappiamo come si fa»! Rispetto ad essa segnaliamo con piacere che nel 2022 sono state realizzate ben due linee guida utili proprio a spiegare “come si fa”: Accorciare le distanze, curata dalle Associazioni MondoDonna e AIAS Bologna all’interno dell’omonimo progetto, e Genere, disabilità e violenza, realizzata dalle Università di Brescia e di Ferrara nell’àmbito del progetto BeSafe! (se ne legga anche sulle nostre pagine a questo e a questo link).
Insomma, tutte le motivazioni utilizzate per giustificare i criteri di esclusione dall’accoglienza delle ospiti adottati dalle Case rifugio semplicemente non stanno in piedi. Una soluzione pedagogica potrebbe essere quella di escludere dai finanziamenti chi esclude: fondi pubblici solo per le Case rifugio che non discriminano! Iniziamo a chiederlo.
Per approfondire ulteriormente, si faccia riferimento, nel sito del Centro Informare un’h, a: Linee guida per accogliere donne con disabilità vittime di violenza (2022); Dossier – Convenzione di Istanbul e donne con disabilità (2023); Sezione su La violenza nei confronti delle donne con disabilità; Sezione su Donne con disabilità.