«Purtroppo – scriveva proprio ieri su queste stesse pagine la Federazione FISH – nel 2023 accade di trovarsi di fronte a un provvedimento della Corte d’Appello di Torino, in cui non si ritiene sussista il reato di maltrattamento aggravato, già accertato in un primo grado di giudizio, in quanto l’eventuale ingiuriosità delle frasi rivolte ad un ragazzo autistico in classe non avrebbe potuto essere percepita dal ragazzo stesso, non essendo egli in grado di comprenderne il disvalore educativo e giuridico».
Accusata pertanto di varie forme di maltrattamento nei confronti di quel ragazzo con disabilità, un’educatrice è stata assolta nel processo di appello, «perché il fatto non sussiste», con una Sentenza che ha rovesciato quella emessa in primo grado, in base a una serie di motivazioni a dir poco discutibili. Basti dire che secondo la Corte d’Appello, come riferiva la FISH, «il malessere del bambino era collegato alla frequentazione della scuola, ancorché non necessariamente presupponente l’esistenza di condotte maltrattanti ai suoi danni» o anche che alla Corte stessa «non spetti stabilire se la metodologia didattica utilizzata dall’imputata sia stata adeguata a gestire lo sfortunato disabile [testuale, N.d.R.]».
In realtà, è bene ricordarlo, la denuncia della famiglia parlava chiaro: «Il ragazzo veniva mandato in bagno senza scarpe, trattenuto in bagno per un periodo sproporzionato, gli veniva rifiutata la merenda, era costretto in corridoio a raccogliere il giubbotto caduto in terra nonostante non vi riuscisse, veniva umiliato davanti alla classe rovesciando l’acqua della sua bottiglietta per insegnargli l’importanza del bere, ricevendo di frequente in risposta ai suoi bisogni un secco “ti arrangi!”».
Ebbene, siamo già in grado di informare i Lettori e le Lettrici di un positivo aggiornamento, se è vero che subito dopo quella Sentenza, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino ha proposto ricorso in Cassazione, «affinché venga annullata l’impugnata Sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 572 del Codice Penale [“Maltrattamenti contro familiari o conviventi”, N.d.R.]» e venga rinviata «ad altra Sezione della Corte d’Appello di Torino».
Seguiremo naturalmente gli sviluppi in sede di Cassazione, ma questo passaggio ci rende particolarmente lieti, così come esprimono soddisfazione la già citata Federazione FISH e l’Associazione ANFFAS, che avevano avuto un incontro online con la madre del ragazzo, rendendosi disponibili a fornire il loro pieno supporto, a partire dalla più ampia comunicazione possibile della vicenda. (S.B.)
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: handylex@fishonlus.it.
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