Risarcimento del danno non patrimoniale, in caso di mancato progetto di vita

Il TAR della Calabria (sede di Reggio Calabria) ha stabilito, tramite una recente Sentenza, che va riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale subìto dai genitori e dalla minore con disabilità «portatrice di handicap in situazione di gravità» nei confronti della quale il Comune e l’ASL territorialmente competente non avevano proceduto con la predisposizione del progetto individualizzato di vita

Miscuglio di parole sul progetto di vitaCome informa l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria (sede di Reggio Calabria) ha stabilito, tramite una recente Sentenza prodotta il 5 ottobre scorso (Sentenza n. 748/23), che va riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale subìto dai genitori e dalla minore con disabilità «portatrice di handicap in situazione di gravità» nei confronti della quale il Comune e l’ASL territorialmente competente non avevano proceduto con la predisposizione del progetto individualizzato di vita.

Val certamente la pena citare testualmente la parte più qualificante della Sentenza: «7. Deve, tuttavia, essere accolta l’istanza risarcitoria, sub specie di danno non patrimoniale patito tanto dai genitori quanto dalla minore disabile, quale conseguenza diretta ed immediata della mancata evasione dell’istanza tendente alla predisposizione in favore di quest’ultima, riconosciuta portatrice di “handicap in situazione di gravità”, ex art. 3 comma 3 L. n. 104/92, per come documentato in atti, del cd. progetto individuale di vita di cui all’art. 14 L. n. 328/2000».
«Trattasi – prosegue il testo della Sentenza – di un progetto finalizzato alla piena integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro che ciascun comune di riferimento deve predisporre, nell’ambito delle risorse all’uopo rese disponibili, su richiesta dell’interessato. Tale progetto – la cui predisposizione rientra nella sfera di competenza dei comuni i quali provvedono “d’intesa con le aziende unità sanitarie locali” (comma 1 art. 14 L. N. 328/2000) – per come previsto dal comma 2 del citato art. 14, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare [grassetti nostri nella citazione, N.d.R.]». (S.B.)

Please follow and like us:
Pin Share
Stampa questo articolo